LA MASSIMA
Il giudice del merito può sindacare la mancanza dei presupposti di fatto in forza dei quali è autorizzata la notificazione per pubblici proclami e il convenuto contumace può, pertanto, denunciare in appello L’EFFETTIVA INSUSSISTENZA DI DETTI PRESUPPOSTI. Peraltro, ove la notifica anzidetta sia stata effettuata senza le formalità prescritte dall’art.150 cpc, essa è INESISTENTE.
IL CONTESTO NORMATIVO
ART.150 CODICE PROCEDURA CIVILE (NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI)
PRIMO COMMA
Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami.
SECONDO COMMA
L’autorizzazione è data con decreto stesso in calce all’atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l’atto a conoscenza degli altri interessati.
TERZO COMMA
In ogni caso, copia dell’atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel foglio degli annunzi legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.
QUARTO COMMA
La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l’ufficiale giudiziario deposita una copia dell’atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell’attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.
QUINTO COMMA
Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al giudice di Pace.
IL CASO
VERDE ha promosso giudizio ordinario di merito per l’accertamento del suo acquisto per intervenuta usucapione, utilizzando il procedimento di notifica per pubblici proclami.
Il Tribunale ha accolto la domanda.
Successivamente ROSSO ha proposto APPELLO TARDIVO con il quale ha dedotto l’illegittimità della notificazione dell’atto di citazione nei suoi confronti attuata con la forma dei pubblici proclami per mancanza dei presupposti richiesti dalla legge.
In detto giudizio di appello VIOLA ha proposto intervento.
La Corte di appello ha dichiarato inammissibile sia l’appello di ROSSO sia l’intervento di VIOLA, in quanto l’eccezione dell’appellante in ordine alla nullità della notifica dell’atto di citazione a mezzo della procedura per pubblici proclami, era stata regolarmente autorizzata dal Presidente del Tribunale, dietro parere favorevole del Procuratore della Repubblica, e cheogni censura in ordine all’esistenza dei presupposti di tale provvedimento doveva ritenersi un sindacato di merito non consentito al giudice della causa ed estraneo all’oggetto del giudizio di appello.
La Corte ha, inoltre, dichiarato l’inammissibilità dell’atto di intervento di VIOLA, in quanto posto in essere non da un terzo, ma da chi era stato parte nel giudizio come convenuto, sicché egli avrebbe dovuto, per contestare la decisione impugnata, proporre autonoma impugnazione.
Avverso tale decisione ROSSO ha proposto ricorso per cassazione.
LA DECISIONE
La Corte di Cassazione ha censurato la sentenza impugnata, accogliendo il ricorso promosso da ROSSO, nonché il controricorso promosso da VIOLA, cassando in relazione ai motivi accolti la sentenza e rinviando la causa al Tribunale, anche per la liquidazione delle spese.
La Corte ha affermato che i giudici di Appello, una volta verificata l’omissione degli adempimenti previsti dalla legge per la notificazione per pubblici proclami, avrebbero dovuto ritenere la notificazione dell’atto di citazione non già nulla, ma INESISTENTE, e così dichiarare non solo ammissibile l’appello tardivo, ma anche la nullità dell’intero giudizio di primo grado.
Secondo la Corte, la decisione della Corte di appello compromette gravemente il diritto di difesa del ricorrente e viola il principio del contraddittorio e del giusto processo.
La Corte ha dichiarato che la notificazione dell’atto di citazione, in quanto diretto a portare a conoscenza della parte la domanda contro di lei proposta, costituisce adempimento indispensabile ai fini della instaurazione del contraddittorio, condizione necessaria, a sua volta, affinché il giudice possa pronunciarsi sulla domanda.
In caso di notifica per pubblici proclami, IL CONTROLLO DEL GIUDICE DI MERITO sulla regolarità della notificazione non deve arrestarsi alla verifica del compimento delle formalità prescritte ma DEVE POTER SINDACARE, in presenza di una specifica contestazione della parte interessata, L’EFFETTIVA SUSSISTENZA IN FATTO DEI PRESUPPOSTI IN FORZA DEI QUALI ESSA È STATA AUTORIZZATA E QUINDI ESPLETATA.
IL COMMENTO
La Suprema Corte ha ben delineato il potere del giudice di appello nella verifica del corretto adempimento delle formalità relative alla NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI ed ha precisato che lo stesso ha l’obbligo di sindacare la mancanza dei presupposti, che di fatto hanno determinato la notificazione per pubblici proclami. In caso di riscontro della mancanza per omissione degli adempimenti previsti dalla legge per la notificazione per pubblici proclami, il giudice di appello può dichiarare l’inesistenza della notificazione.
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