ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel processo civile telematico, il deposito di un atto, con modalità telematica, con l’indicazione di un numero di ruolo errato deve configurarsi come errore (“ERROR”) e quindi come “anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell’ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l’accettazione o rifiutando il deposito”; pertanto, essa indicazione di un numero di ruolo errato risponde a uno dei casi in cui tale accettazione non è possibile, non conoscendo la cancelleria il fascicolo corretto in cui inserire l’atto. Ne consegue che, in tale ipotesi, la cancelleria non è tenuta a forzare l’accettazione del deposito, potendo limitarsi a rifiutare il deposito e a comunicarne l’esito negativo.
Ove per l’effetto della erronea indicazione di un numero di ruolo, il difensore incorra in decadenza rispetto al termine perentorio fissato, non è ammissibile la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. atteso che il deposito di un atto processuale in un fascicolo non pertinente è affetto da nullità.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Torino, in persona del dott. Marco Carbonaro, con ordinanza del 22.03.2016.
Nella fattispecie in esame, parte ricorrente assumeva:
– di aver depositato in via telematica memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. il giorno della scadenza del termine (10.03.2016) indicando erroneamente il numero di R.G. della causa;
– di aver ricevuto il giorno stesso una comunicazione di Cancelleria che la informava dell’esito negativo del deposito a causa del numero di ruolo non valido;
– di essersi avveduta del messaggio di errore solo il giorno successivo (a termine ormai spirato) e di aver rieffettuato il deposito della memoria indicando il numero di ruolo corretto.
Ciò dedotto, formulava istanza di rimessione in termini.
Tale istanza veniva rigettata dal Tribunale sulla base delle seguenti considerazioni:
a) l’indicazione di un numero di ruolo errato da parte del depositante non rientra tra le cause di decadenza non imputabili alla parte ex art. 153, comma 2, c.p.c. in quanto trattasi dì errore o svista ascrivibile al depositante e rimediabile con l’impiego dell’ordinaria diligenza e non costituisce causa estranea alla sua volontà;
b) ai sensi art. 14, comma 7, delle specifiche tecniche elaborate dal ministero, l’indicazione di un numero di ruolo errato deve considerarsi come errore “ERROR” e quindi come “anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell’ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l’accettazione o rifiutando il deposito”; l’art. 7 della Circolare del Ministero della Giustizia del 23.10.2015 prevede che in caso di errore “ERROR” la Cancelleria dovrà “ove possibile accettare il deposito avendo tuttavia cura di segnalare al giudice ogni informazione utile in ordine all’anomalia riscontrata“, a differenza di quanto previsto dalla precedente Circolare del 28/10/2014 secondo cui le Cancellerie in detti casi dovevano “sempre” accettare il deposito;
c) l’indicazione di un numero di ruolo errato è proprio uno dei casi in cui l’accettazione del deposito non è possibile, in quanto la Cancelleria non conosce il fascicolo corretto ove inserire l’atto e non è pertanto tenuta a forzare l’accettazione dei deposito, ben potendo limitarsi a rifiutare il deposito e comunicare al depositante l’esito negativo;
d) peraltro, nel caso di specie, la Cancelleria comunicava a parte ricorrente l’esito negativo del deposito lo stesso giorno della sua esecuzione, allorquando era ancora pendente il termine per il deposito. Ne deriva che la ricorrente avrebbe potuto provvedere a un nuovo e tempestivo deposito;
e) essendo irrilevante la circostanza della lettura del messaggio di errore il giorno successivo, in quanto la parte depositante è onerata dal verificare l’esito dei depositi effettuati e di controllare le comunicazioni della Cancelleria, parte ricorrente non era dunque incorsa nella decadenza del termine ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. per causa a sé non imputabile.
Il Tribunale di Torino, con ordinanza dell’11.06.2015, aveva già ritenuto inammissibile la rimessione in termini evidenziando che “Il deposito di un atto processuale in un fascicolo non pertinente è affetto da nullità perché mancante dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo (art. 156 cpv. c.p.c.). ll deposito in cancelleria ha infatti la funzione di comunicare la memoria alla controparte (ad. 170 co. 4 c.p.c.), oltre che al giudice. Questa funzione viene del lutto a mancare se l’atto non può essere reso accessibile nel pertinente fascicolo telematico perché indirizzato altrove“.
In caso di errore sul numero di ruolo non si è al cospetto di un deposito intempestivo (come ad esempio in caso di mancata apertura della busta telematica da parte del personale di Cancelleria) ma di un deposito su fascicolo errato che, di conseguenza, è da considerarsi ab origine affetto da nullità.
La rimessione in termini sarebbe dunque astrattamente ammissibile soltanto al verificarsi di almeno una tra queste due condizioni:
a) non imputabilità della causa di rifiuto del deposito (dipendente ad es. da anomalie di funzionamento del sistema);
b) grave ritardo del Cancelliere nell’accettazione/rifiuto dell’atto.
Testo del provvedimento
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