Il deposito della comparsa di riassunzione deve avvenire esclusivamente tramite deposito in forma telematica. Una diversa modalità è inammissibile, improcedibile o comunque irricevibile senza possibilità di sanatoria ex art.156 c.3 cpc.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Avellino, Giudice Riccardo Cammarota, con l’ordinanza del 25 ottobre 2019.
La vicenda fa riferimento al caso di un deposito in cancelleria di un atto eseguito con modalità diversa da quella telematica. Come è noto, l’art. 16 bis D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, sancisce l’obbligatorietà, in via generale, del deposito telematico degli atti processuali e dei relativi documenti per tutti i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, dinnanzi al tribunale, eccezion fatti per gli atti di costituzione, cd. introduttivi del procedimento, il cui deposito è ammesso anche in modalità cartacea.
Preliminarmente, il Giudice ha sostenuto, anche sulla base di arresti giurisprudenziali di legittimità, che la comparsa di riassunzione si inserisce in un processo già avviato, rispetto al quale le parti risultano senza dubbio costituite in precedenza. Pertanto, il deposito della comparsa di riassunzione debba avvenire esclusivamente tramite deposito in forma telematica.
Nel caso in cui avviene in forma diversa, non deve essere ritenuto irregolare o nullo, bensì inammissibile, improcedibile o comunque irricevibile.
L’obiettivo perseguito dal legislatore con il processo telematico è quello di tutelare il buon funzionamento dell’amministrazione della Giustizia per la quale l’adozione degli strumenti telematici per le comunicazioni e i depositi è stata una precisa scelta di campo.
L’obbligo di deposito in cancelleria con modalità telematica è stato introdotto con atto normativo di pari grado rispetto al codice di rito civile e la norma parla di esclusività della “modalità telematica“, il che oltretutto implica per l’atto la redazione in “forma” immateriale, non cartacea, digitale. Modalità che, pertanto, vincola l’atto ad una certa forma. In effetti, se si dovesse ragionare unicamente sotto un profilo di “forma dell’atto“, si dovrebbe necessariamente concludere per l’applicabilità del regime dettato dall’art. 156 c.p.c. che porterebbe ad affermare che l’atto cartaceo raggiunge sempre il proprio scopo (essere leggibile dal Giudice e dalle altre parti), e ciò anche se la modalità di deposito in cancelleria non è quella imposta dalla norma.
La questione – ha ribadito il Giudice – non sta tanto nell’esigenza di salvaguardia degli effetti dell’atto processuale viziato nella forma, ma in quella di tutela dell’interesse generale allo svolgimento dell’attività di deposito nella modalità telematica, imposta dal legislatore con normativa di rango primario.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PROCESSO CIVILE TELEMATICO: IL DIFENSORE È TENUTO A RISPETTARE IL PRINCIPIO DI DILIGENZA GENERALE DELL’UTENTE ESTERNO
NON PUÒ ESSERE RIMESSO IN TERMINI SE OMETTE DI CONTROLLARE LA CASELLA PEC
Ordinanza | Tribunale di Verona, Dott. Massimo Vaccari | 21.03.2017
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/processo-civile-telematico-difensore-tenuto-rispettare-principio-diligenza-generale-dellutente-esterno
PCT: IL DEPOSITO DI UN ATTO IN UN FASCICOLO NON PERTINENTE È AFFETTO DA NULLITÀ EX 156 C.P.C.
L’ERRONEA INDIVIDUAZIONE DEL REGISTRO DI RIFERIMENTO NON CONSENTE LA RIMESSIONE IN TERMINI
Sentenza | Tribunale di Bologna, Pres. Florini – Rel. Salina | 04.07.2016 | n.15758
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/pct-il-deposito-di-un-atto-in-un-fascicolo-non-pertinente-e-affetto-da-nullita-ex-156-c-p-c
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