ISSN 2385-1376
Testo massima
“L’art. 45 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 ha rimosso, dagli artt. 126 e 207 c.p.c., l’obbligo delle parti intervenute nel processo di «sottoscrivere» le loro dichiarazioni raccolte nel verbale di udienza, anche se acquisite in sede di escussione testimoniale. L’esonero della sottoscrizione, tuttavia, non opera là dove si tratti di raccogliere un «accordo» delle parti che abbia natura transattiva (es. nel verbale ex art. 185 c.p.c.: v., correttamente, sul punto, Min. Giustizia, cric. 27 giugno 2014) o, come nel caso, conciliativa. In questi casi «il giudice provvederà a stampare su carta il verbale in modo da consentirne alle parti la sottoscrizione»”.
Questo è il principio affermato dal Tribunale di Milano IX Sez. Civ., in persona del dott. Buffone, con decreto 6 maggio 2014.
IL CONTESTO NORMATIVO
Art. 45 D.L. 90/2014
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 126, il secondo comma e’ sostituito dal seguente:
«Il processo verbale e’ sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, da’ loro lettura del processo verbale.»;
b) all’articolo 133, secondo comma, le parole: “il dispositivo” sono sostituite dalle seguenti: «il testo integrale della sentenza»;
c) all’articolo 207, secondo comma, le parole: “che le sottoscrive” sono soppresse.
Art. 88 cpc
La convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazione davanti al giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere.
Se la conciliazione avviene tra i procuratori non autorizzati a conciliare, il giudice ne prende atto nel processo verbale di udienza e fissa un’udienza per la comparizione delle parti e per la formazione del processo verbale indicato nel comma precedente.
Se le parti non risiedono nella circoscrizione del giudice, questi può autorizzarle a ratificare la convenzione conclusa dai procuratori con dichiarazione ricevuta dal cancelliere della pretura della loro residenza o, se il luogo di residenza non è sede di pretura, da notaio, fissando all’uopo un termine. La dichiarazione di ratifica è unita al processo verbale di udienza contenente la convenzione.
IL CASO
Nel corso della prima udienza di un giudizio per separazione giudiziale, pendente innanzi al Tribunale di Milano, le parti, dopo aver raggiunto un accordo transattivo, hanno chiesto la conversione del rito in consensuale, procedendo ad allegare al verbale di udienza le condizioni correlative.
Il Presidente, dopo aver preso atto e cognizione della rimozione dagli artt. 126 e 207 c.p.c. dell’obbligo di sottoscrivere le dichiarazioni raccolte nel verbale di udienza, cosi come sancito dall’art.. 45 de D.L. 90/2014, ha espressamente statuito che l’esonero della sottoscrizione non opera quanto si tratti di raccogliere un accordo che abbia natura transattiva o conciliativa.
Il magistrato, in casi come quello di specie, procederà a stampare su carta il verbale in modo da consentire alle parti la sottoscrizione.
Il caso in questione apre il fronte alla valutazione proprio della portata innovativa dell’art. 45 del D.L. 90/2014 che si inserisce nel solco della telematizzazione del processo civile, ma che va necessariamente coordinato con le altre disposizioni del codice di rito, tra cui l’art.88 cpc in materia di conciliazione.
Dunque assolutamente corretto e condivisibile il principio espresso dal Giudice milanese.
L’ipotesi trattata non è la sola che merita eccezione all’assenza di sottoscrizione delle parti del verbale d’udienza: non potrà infatti sfuggire, tra le altre, anche l’ipotesi di proposizione di querela di falso che sia avanzata in corso di causa personalmente dalla parte, la quale, così come statuito dall’art. 221 cpc, dovrà sottoscrivere personalmente la dichiarazione.
Anche in tale ipotesi, dunque, si dovrà necessariamente redigere un verbale “cartaceo”, per poi farlo sottoscrivere dalla parte personalmente.
Tutte queste ipotesi eccezionali hanno un ulteriore riflesso: sarà obbligo del cancelliere provvedere alla scansione di tali verbali manoscritti, per poi allegarli anche al fascicolo telematico del processo.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 415/2014