L’inerzia o l’inadempimento del creditore rispetto alla pubblicazione sul P.V.P. comporta un’automatica decadenza e dà luogo a estinzione (tipica) dell’esecuzione forzata. Lo spirare del termine (ordinatorio ma che, in assenza di proroga, determina gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori) per l’anticipazione delle spese di pubblicità, incluso il contributo per la pubblicazione sul P.V.P. prescritto dall’art. 18-bis d.P.R. n. 115 del 2002, comporta l’impossibilità per la parte di compiere l’atto indispensabile per la prosecuzione e conduce ad una pronuncia di improseguibilità del processo.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Vivaldi – Rel. Fanticini con la sentenza n. 8113 del 14 marzo 2022.
Nel caso di specie il G.E. del Tribunale di Marsala disponeva – con la prescritta pubblicità – la vendita senza incanto dei beni pignorati ai debitori esecutati.
In seguito, gli stessi debitori, proponevano istanza di estinzione del processo esecutivo ex art. 631 bis cpc sostenendo che l’avviso di vendita era stato sottoscritto dal custode giudiziario e non dal cancelliere (come prescritto dal codice di rito) e che alla pubblicazione, parimenti, avesse provveduto il custode giudiziario determinando l’inesistenza della pubblicazione stessa.
Inoltre, gli esecutati lamentavano che l’elaborato peritale non era stato pubblicato nè sul P.V.P., nè sugli altri siti internet indicati nell’ordinanza di vendita, e affermavano che anche tale omissione aveva determinato l’estinzione ex lege della procedura.
Il Giudice dell’Esecuzione respingeva l’istanza affermando che l’estinzione ex art. 631-bis c.p.c. consegue all’omessa (o intempestiva) pubblicazione dell’avviso di vendita nel P.V.P., se essa è imputabile al creditore: nella fattispecie, invece, la pubblicazione era stata compiuta tempestivamente; nessun rilievo poteva assumere il fatto che la sottoscrizione dell’avviso di vendita fosse stata apposta dal custode giudiziario, perchè ciò era conforme alla prassi instaurata nell’ufficio giudiziario; aggiungeva che il mancato inserimento dell’elaborato peritale nei siti internet non era previsto dalla legge come causa di estinzione del processo esecutivo.
Il provvedimento veniva reclamato ex art. 630 e, anche in questo caso, respinto; pertanto i debitori lo impugnavano dinanzi alla Corte d’appello di Palermo che respingeva il gravame.
Veniva proposto ricorso per Cassazione ove i debitori esecutati deducevano l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, perchè la Corte d’appello di Palermo avrebbe mancato di considerare che l’intempestiva pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche dell’avviso di vendita era dipesa da inattività del creditore, in violazione degli artt. 490 e 631-bis c.p.c. e art. 161-quater disp. att. c.p.c..
La questione attiene al disposto dell’art. 631-bis c.p.c., norma introdotta dal D.L. n. 83 del 2015, convertito dalla L. n. 132 del 2015, e applicabile dall’inizio del 2018, cioè dopo la pubblicazione sulla G.U. del 10/1/2018 del decreto del 5/12/2017 con cui è stata accertata la piena funzionalità del Portale delle Vendite Pubbliche.
La disposizione sanziona con l’estinzione della procedura esecutiva (da considerarsi tipica, in virtù dell’esplicito rinvio alle previsioni dell’art. 630 c.p.c., commi 2 e 3) il mancato (o il tardivo) espletamento della pubblicazione dell’avviso di vendita sul P.V.P., sempre che lo stesso sia addebitabile alla parte creditrice.
Perciò, l’estinzione ex art. 631-bis c.p.c. è conseguenza tipizzata dell’inadempimento, colpevole, dell’onere di dare pubblicità all’avviso entro un termine individuato presupponendo che il termine per la pubblicazione sul P.V.P. sia stato determinato dal giudice dell’esecuzione o dal professionista delegato o esplicitamente o che sia desumibile dall’art. 490 co. 3 cpc; che il termine in parola si spirato invano e che l’omessa pubblicazione derivi dall’inerzia del creditore.
Solo nel caso in cui si avverino le condizioni innanzi descritte si verificherà l’estinzione della procedura.
Mentre l’inerzia (colpevole) del creditore rispetto alla pubblicazione sul P.V.P. comporta automatica decadenza e dà luogo a estinzione (tipica) dell’esecuzione forzata, l’inutile spirare del termine ordinatorio (che, in assenza di proroga, determina “gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori”, come statuito da Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1064 del 19/1/2005, Rv. 579172-01, e da Cass.. Sez. 3, Sentenza n. 21549 del 27/7/2021, Rv. 662025-01) per l’anticipazione delle spese di pubblicità, incluso il contributo per la pubblicazione sul P.V.P. prescritto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 18-bis comporta l’impossibilità per la parte di compiere l’atto indispensabile per la prosecuzione e conduce ad una pronuncia di improseguibilità del processo.
La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso non soltanto perchè precluso dall’art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5 in quanto in contrasto con l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito e a dispetto di questo, pretendono di sindacare la valutazione, asseritamente erronea, circa la non imputabilità al creditore del ritardo nella pubblicazione dell’avviso sul Portale delle Vendite Pubbliche; dietro la prospettata violazione di legge, infatti, si cela una richiesta di riesame delle risultanze istruttorie, non ammissibile in questa sede.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati in Rivista:
ESECUZIONE FORZATA: l’integrazione dell’ordinanza di vendita alla luce del novum normativo
La pubblicazione dell’avviso di vendita sul PVP assicura il celere espletamento delle operazioni
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Giudice Maria Ludovica Russo | 14.04.2018 |
ESTINZIONE PROCEDURA ESECUTIVA: impugnabile con opposizione agli atti esecutivi per cause atipiche
Il reclamo ex art. 630 c.p.c. può essere proposto solo se la causa dell’estinzione è tipica
Sentenza | Tribunale di Novara, Pres. Est. Casiraghi | 10.11.2020 | n.508
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