Testo massima
Ai sensi del comma 1 dell’art.
499 cpc è consentito l’intervento di creditori che al momento del pignoramento
erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture
contabili di cui all’art. 2214 cc.
L’intervento si propone con
ricorso e, dunque, in forma scritta e con l’assistenza di un legale munito di
procura alle liti. Da ciò consegue che non è ammissibile l’intervento personale
del creditore.
Se l’intervento ha luogo per
un credito risultante da scritture contabili autenticate, al ricorso deve
essere allegato, a pena di inammissibilità, l’estratto autentico notarile delle
medesime scritture, che andranno notificati al debitore nel termine (non
perentorio) di dieci giorni dal deposito e tanto per rendere edotto il predetto
ed avviare il procedimento di riconoscimento dei crediti non titolati.
Tale procedimento regolato dal
comma 6 dell’art. 499 cpc si presenta come una possibilità per i creditori,
poiché l’eventuale riconoscimento del credito da parte dell’esecutato esime
loro dalla necessità di munirsi del titolo esecutivo per ottenere
l’attribuzione delle somme per le quali potrebbero trovare una collocazione nel
piano di riparto.
Quali possono essere gli esiti
dell’udienza: ne parla il comma 7:
1)il debitore compare e
riconosce in tutto o in parte i crediti;
2)il debitore non compare: la
mancata comparizione assume la valenza di riconoscimento tacito di tutte le
pretese. Si è ritenuto ammissibile anche il riconoscimento parziale purchè esso
rechi la precisa indicazione della domma sino a concorrenza del quale intende operare
il disconoscimento; il disconoscimento deve essere preciso, si è infatti
osservato che il comportamento impreciso del debitore è da equiparare al
comportamento inerme, cosicché assimilabile alla mancata comparizione o alla
mancata risposta.
3)il debitore compare e
disconosce i crediti. In tal caso il creditore matura il diritto
all’accantonamento delle somme se formula istanza in tal senso e dimostra che
nel termine di trenta giorni abbia avviato azione per munirsi di titolo
esecutivo. È da segnalare che la norma non indica il tempo entro il quale il
creditore deve presentare l’istanza e corredarla della documentazione
probatoria richiesta, per cui si è osservato che la documentazione possa essere
presentata in ogni momento sino alla fase della distribuzione, ciò che rileva,
infatti, è che l’azione finalizzata all’ottenimento del titolo esecutivo sia
stata proposta entro e non oltre trenta giorni dall’udienza fissata per il
riconoscimento.
FOCUS
Il creditore non titolato ha
diritto di partecipare alla distribuzione delle somme, senza precostituirsi un
titolo esecutivo, se il debitore non disconosce il credito.
Avv. Giorgia Viola
Testo del provvedimento
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