È possibile sospendere la procedura esecutiva, sentito il debitore, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo.
Così dispone l’art. 624 bis cpc, introdotto dal legislatore per ovviare la nota e diffusa prassi delle richieste di rinvio per trattative di bonario componimento.
La disposizione al momento della sua introduzione è stata, infatti, ben accolta da tutti gli operatori del settore, perché rappresenta il giusto compromesso tra la celerità del processo e l’esigenza di soddisfare gli interessi delle parti. La sospensione può essere richiesta una sola volta e durante il periodo di sospensione il debitore deve procedere alle trattative con tutti i creditori intervenuti.
La sospensione può essere, infatti, revocata anche quando un solo creditore (sempre munito di titolo esecutivo) lo richieda.
Per quanto tempo può essere sospesa la procedura?
Il Giudice dell’Esecuzione può determinare la durata della sospensione in base al suo libero apprezzamento e per un limite massimo di due anni.
Qual è il termine ultimo per disporre la sospensione?
La sospensione può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto. Al momento della sospensione il Giudice dell’Esecuzione deve disporre che nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito internet sul quale è pubblicata la relazione di stima.
Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine, chiunque sia parte del procedimento (creditore ovvero debitore) può chiedere la ripresa della procedura. La norma non chiarisce se il termine sia o meno perentorio, tuttavia la soluzione preferibile è la prima con la conseguenza che l’inosservanza potrebbe produrre l’effetto estintivo della procedura.
FOCUS
Scaduto il termine per la riassunzione del processo il giudice dichiara estinta la procedura per inattività delle parti.
Avv. Antonio De Simone
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