ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, l’incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell’udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento, tale dovendosi, però, considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà (In applicazione di tale principio, la S.C., respingendo l’impugnazione, ha confermato la sanzione inflitta all’odierno ricorrente, ritenendo correttamente disattesa dall’organo disciplinare un’ulteriore istanza di rinvio per motivi di salute formulata dal primo perché lo stato patologico attestato nel prodotto certificato – gastroenterite acuta febbrile – appariva prospettato in termini troppo generici).
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVIL
I
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 19038-2012 proposto da:
Z.M.,
– ricorrente–
contro
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 92/2012 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 20/07/2012;
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 20 luglio 2012 il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato il ricorso proposto dall’avv. Z.M. contro la sospensione disciplinare per quattro mesi dall’esercizio della professione inflittagli dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona per essersi egli appropriato di somme affidategli da un cliente affinchè le versasse alla controparte all’esito di un giudizio in cui detto cliente era rimasto soccombente.
Avverso tale sentenza l’avv. Z. ricorre per cassazione, prospettando due motivi di doglianza.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona non ha svolto difese in questa sede.
Motivi della decisione
Il ricorso non può essere accolto.
La doglianza prospettata nel primo motivo è volta ad eccepire la nullità del procedimento svoltosi dinanzi al Consiglio Nazionale Forense perchè ingiustificatamente e con motivazione inadeguata sarebbe stata disattesa una richiesta di rinvio che l’avv. Z. aveva presentato con il corredo di un certificato medico attestante il suo legittimo impedimento a comparire. Ma tale doglianza si scontra col rilievo che, viceversa, l’organo giudicante ha preso espressamente in esame detto certificato medico, rilevando però che lo stato patologico in esso attestato – gastroenterite acuta febbrile – appariva prospettato in termini troppo generici per poter esser apprezzato quale un impedimento assoluto.
Posto che, effettivamente, non qualsiasi difficoltà ma solo un impedimento assoluto a comparire comporta la necessità del rinvio dell’udienza, e considerato che la stessa sentenza del Consiglio Nazionale Forense da atto di precedenti ripetuti rinvii già subiti dal procedimento, a causa di allegati motivi di salute dell’incolpato, onde appare ragionevole che l’ennesima analoga richiesta sia stata valutata con particolare rigore, stima la Corte che l’apprezzamento a tal riguardo formulato da detto consiglio non sia nè immotivato nè irragionevole.
Nel secondo motivo di ricorso si evidenza come per i medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare fosse già intervenuto in sede penale un provvedimento di archiviazione, dal quale, a parere del ricorrente, si sarebbe dovuto evincere che quei fatti risalivano al luglio 2003 e che l’illecito disciplinare contestato risulterebbe quindi prescritto.
Una tale affermazione non è però in questa sede prospettabile.
Dall’impugnata sentenza non risulta, infatti, che un corrispondente motivo di doglianza fosse stato proposto nell’atto d’impugnazione rivolto contro il provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona, nè il ricorrente lo afferma, limitandosi a sostenere di aver documentato, in una memoria depositata nel corso del procedimento, l’intervenuto provvedimento di archiviazione penale. Ma è evidente, per un verso, che un’eccezione di prescrizione non potrebbe esser certo formulata per la prima volta nel giudizio di legittimità e, per altro verso, che, se sganciata da una tale eccezione, la doglianza riguardante la scarsa attenzione che il Consiglio Nazionale Forense avrebbe prestato alla data di commissione dell’illecito disciplinare si rivela del tutto priva di decisività. Per non dire, comunque, che dall’esposizione dei fatti contenuta nell’impugnata sentenza emerge con chiarezza come il censurato comportamento del professionista si sia protratto ben oltre il luglio del 2003.
Al rigetto del ricorso, per i motivi sopra indicati, non deve far seguito alcuna pronuncia in tema di spese processuali non avendo il consiglio dell’ordine intimato svolto difese in questa sede.
PQM
La corte rigetta il ricorso.
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Numero Protocolo Interno : 440/2013