ISSN 2385-1376
Testo massima
Il sogno del processo civile telematico, ad oltre dieci anni dal suo debutto in società, diventa solida realtà.
Il via alle NOTIFICHE TELEMATICHE a partire dal 24 maggio 2013.
Con decreto ministeriale n.48 del 3 aprile 2013, infatti, sono state apportate alcune significative modifiche, operanti a far data dal 24.05.2013, al D.M. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
In particolare, le modifiche consistono nella riformulazione dell’art.18, che statuisce i principi cardini in tema di NOTIFICAZIONI PER VIA TELEMATICA eseguite dagli avvocati relativamente agli atti civili e agli atti stragiudiziali destinati ad essere prodotti in un giudizio civile.
L’Art.18, così modificato testualmente recita:
“1. L’avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell’articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell’articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione e’ effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1.
3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.
4. L’avvocato che estrae copia informatica per immagine dell’atto formato su supporto analogico, compie l’asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all’originale nella relazione di notificazione, a norma dell’articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
5. La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando e’ rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto e’ notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti e’ rilasciata su foglio separato del quale e’ estratta copia informatica, anche per immagine.
6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e’ quella completa, di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.»
Ebbene, la nuova formulazione dell’art.18 prevede dunque che l’avvocato, che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell’art.3 bis L.53/1994, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ex art.34 e disponibili nell’area pubblica del portale dei servizi telematici.
In riferimento al valore giuridico e all’efficacia probatoria di una copia informatica per immagine, estratta dall’avvocato, di un atto nato su supporto analogico, la norma, al comma quarto sancisce che in tal caso viene realizzata l’ asseverazione prevista dall’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) attraverso l’inserimento nella relazione di notificazione della dichiarazione di conformità all’originale.
In altri termini la dichiarazione dell’avvocato equivale a quella di un notaio o pubblico ufficiale per cui la copia informatica così ottenuta ha la stessa efficacia probatoria dell’atto originale da cui è stata estratta.
Resta invece inalterato il terzo comma dell’art.18 il quale prevede che la parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.
Quanto alla procura alle liti è il comma quinto della disposizione che, attraverso un’inevitabile presunzione di carattere logico, prevede che la stessa si considera apposta in calce all’atto quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto viene notificato.
Testo del provvedimento
Ecco il testo integrale del decreto ministeriale n.48 del 3 aprile 2013
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 3 aprile 2013, n. 48
Regolamento recante modifiche al D.M. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n.44 recante il «Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;
Visto l’art.16-quater, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiunto dall’articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012 n. 228;
Rilevata la necessita’ di modificare l’articolo 18 del predetto regolamento, per adeguarlo alle sopravvenute modifiche della legge 21 gennaio 1994, n. 53 in tema di notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati, relativamente agli atti civili e agli atti stragiudiziali destinati ad essere prodotti in un giudizio civile;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 marzo 2013;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 20 marzo 2013, prot. n. 1508.U;
Adotta il seguente regolamento;
Art. 1 Modifiche all’articolo 18 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44;
1. L’articolo 18 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 e’ sostituito dal seguente;
«Articolo 18 (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati)
1. L’avvocato che procede alla notificazione con modalita’ telematica ai sensi dell’articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell’articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione e’ effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1.
3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.
4. L’avvocato che estrae copia informatica per immagine dell’atto formato su supporto analogico, compie l’asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformita’ all’originale nella relazione di notificazione, a norma dell’articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
5. La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando e’ rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto e’ notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti e’ rilasciata su foglio separato del quale e’ estratta copia informatica, anche per immagine.
6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e’ quella completa, di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.».
Art. 2 Clausola di invarianza 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 aprile 2013
Il Ministro: Severino
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2013 registro n. 4, foglio n. 4
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 272/2013