Il 1 luglio 2019 entra ufficialmente in vigore il nuovo processo tributario telematico (PTT), introdotto dal Decreto Fiscale (d.l. n. 119 del 23 ottobre 2018) con la modifica dell’art. 16. Tale norma ne sancisce l’obbligatorietà per i giudizi instaurati in primo e secondo grado, con ricorso o/e appello notificato a decorrere dal 1 luglio 2019, salvo circoscritte eccezioni. La costituzione telematica consente alle parti processuali di effettuare in modalità telematica il deposito dei ricorsi e degli altri atti processuali presso le Commissioni tributarie, accedere al fascicolo processuale informatico del processo e consultare tutti gli atti e i provvedimenti emanati dal giudice. E’ stato introdotto, in primis, per abbattere ulteriormente i costi della giustizia, ma anche per migliorare la qualità dei procedimenti con l’introduzione di strumenti snelli ed efficienti. Sono infatti diverse le novità che il nuovo PTT porta con sé.
NOVITA’ PRINCIPALI
L’udienza a distanza
La più importante, o comunque quella decisamente dal maggior impatto, è la possibilità, data alle parti, di partecipare a distanza all’udienza pubblica. Una novità assoluta introdotta dal comma 4 dell’art. 16 che disciplina la possibilità per funzionari pubblici, professionisti e contribuenti di prendere parte alla pubblica udienza in videoconferenza. Su istanza di una delle parti, la discussione potrà avvenire in remoto, con un collegamento audiovisivo tra l’aula della Ctp o Ctr, ove sono riuniti i giudici, e il luogo del domicilio indicato dall’istante. Tale richiesta deve però avvenire tempestivamente, avanzandola nel ricorso o nel primo atto difensivo. Il collegamento dovrà instaurarsi con modalità tali da assicurare reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di ascoltare chiaramente quanto viene detto.
Deposito di copie analogiche
Le parti in causa, inoltre, hanno l’opportunità di portare in giudizio copie analogiche di atti originali in loro possesso o dotarsi di copie di provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, comprovandone la conformità ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l’estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione tributaria, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell’ufficio di segreteria.
REGISTRAZIONE AL SIGIT
Per usufruire del Processo Tributario Telematico, è necessaria l’iscrizione, da parte tanto dei soggetti privati quanto dei professionisti, al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). Al momento della registrazione verrà chiesto di compilare un form con i dati anagrafici, indirizzo Pec, documento digitale siglato con firma digitale e l’istanza di registrazione tramite firma digitale. Dopo l’iscrizione sarà possibile accedere a tutte le funzionalità che riguardano il deposito del processo telematico.
Prima di accedere alle funzionalità del PTT, è necessaria la preventiva notifica del ricorso/appello alla controparte a mezzo PEC e l’acquisizione delle relative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna. Le funzionalità del PTT permettono di depositare i ricorsi in modalità telematica. I dati relativi al procedimento sono inseriti mediante la compilazione a schede. Il ricorso ed ogni altro atto processuale, in forma di documento informatico, devono rispettare dei requisiti specifici, quali ad esempio il formato PDF/A-1a o PDF/A-1b.
LE ECCEZIONI
Il processo tributario telematico ha vissuto una prima fase di “collaudo” di circa due anni, all’interno della quale le parti avevano la facoltà di scegliere se utilizzare lo strumento informatico o meno. Ovviamente dal 1 luglio sarà obbligatorio depositare telematicamente atti e documenti presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali. Tuttavia l’abolizione del deposito della documentazione cartacea non sarà totale, in quanto il PTT resterà facoltativo solamente che per i contribuenti che decidono di stare in giudizio senza l’assistenza di un difensore abilitato, cosa possibile solo per liti che non superano il valore di 3.000 euro.
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