La procura speciale alle liti rilasciata all’estero – sia pur esente dall’onere di legalizzazione da parte dell’Autorità consolare italiana, nonché dalla cd. “apostille”, in conformità alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, è nulla, agli effetti dell’art. 12, L. n. 218 del 1995 – deve essere correlata dalla sua traduzione e da quella relativa all’attività certificativa svolta dal notaio afferente all’attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l’identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto.
La nullità della procura diviene insanabile quando, nonostante l’eccezione del convenuto, l’attore non depositi la necessaria documentazione.
È inammissibile l’appello introdotto dal difensore in forza di procura speciale alle liti, rilasciatagli all’estero, che non contenga l’indicazione della procedura alla quale è riferita e non rechi l’autentica della firma del mandante in lingua italiana.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, Pres. Curzio – Rel. Oricchio, con la sentenza n. 2866 del 5 febbraio 2021.
Nella vicenda in esame accadeva che, tramite lettera raccomandata, veniva notificata una sanzione amministrativa ad un cittadino tedesco il quale aveva transitato – senza autorizzazione – in una zona a traffico limitato.
Avverso tale sanzione proponeva opposizione deducendo, tra le altre cose, il vizio di nullità per inesistenza della notifica del verbale.
Il giudice di primo grado rigettava l’opposizione, in secondo grado, il gravame veniva dichiarato inammissibile in quanto ritenuto tardivo.
Per il giudice di merito, la violazione delle formalità di notifica – imposte dalla Convenzione di Strasburgo – rappresentava un motivo di nullità (non di inesistenza) sanata dall’avvenuto raggiungimento dello scopo.
Inoltre, veniva in rilievo la mancanza di traduzione della procura alle liti rilasciata da un notaio tedesco.
Ebbene la Corte, analizzati approfonditamente i motivi di gravame ed i vari aspetti controversi, concludeva per la cassazione senza rinvio e compensava le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati in Rivista:
PROCURA ALLE LITI – CASSAZIONE: invalida se rilasciata all’estero senza l’atto per notaio
Il difensore non può autenticare la sottoscrizione formatasi all’estero e spedita in Italia
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. III civ., Pres. Vivaldi – Rel. Valle | 04.11.2019 | n.28225
Se non è agli atti, l’onere di sanatoria non può andare oltre il deposito del controricorso
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. I, Pres. Tirelli-Rel.Vella | 03.11.2021 | n.31509
La sottoscrizione è indispensabile ai fini dell’individuazione dell’autore del documento e non può essere sostituita dal c.d. crocesegno
Sentenza | Consiglio di Stato, sezione quarta | 13.02.2013 | n.908
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