
In tema di contestazione dell’autografia della sottoscrizione della procura alle liti, laddove tale procura sia certificata dal difensore ai sensi dell’art. 83 c.p.c., la contestazione può avvenire soltanto attraverso la querela di falso, poiché la dichiarazione della parte con la quale questa assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è destinato a compiere, pur trovando fondamento in un negozio di diritto privato (mandato), è tuttavia destinata ad esplicare i propri effetti nell’ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell’atto processuale e con l’autentica della procura, compiendo un negozio di diritto pubblico, riveste la qualità di pubblico ufficiale.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Di Virgilio – Rel. Maccarrone, con la sentenza n. 3653 del 13 febbraio 2025.
Nel caso di specie, gi Ermellini sono stati chiamati a decidere in ordine al ricorso proposto da un avvocato nei confronti di un cliente, nel quale lamentava l’erroneità della sentenza emessa in grado di appello, che aveva rigettato la sua richiesta di condanna al pagamento del compenso professionale dovutogli per l’assistenza prestata in relazione a un ricorso ex lege n. 89/2001.
Il professionista, in particolare, aveva evidenziato che il mandato inizialmente ricevuto era stato revocato dal cliente prima che egli riuscisse ad ottenere un risultato positivo.
La Corte territoriale aveva motivato la propria decisione sul presupposto che, oltre alla procura, non era in atti alcun elemento neppure indiziario che potesse consentire di ritenere sussistente un contratto di mandato tra le parti, “né la dedotta rinuncia al mandato ha trovato alcuna conferma; anzi a tale riguardo, risulta agli atti che il relativo procedimento è stato dichiarato estinto per inattività proprio dell’ avvocato “.
Inoltre, aveva evidenziato che, a fronte di un disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce alla procura alle liti da parte del cliente, il ricorrente non aveva chiesto di procedere con la verificazione di detta sottoscrizione rinunciando, pertanto ad avvalersene.
L’avvocato, nel primo motivo di ricorso, lamentava la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo all’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 83, 115, 116, 214, 215, 216, 221 c.p.c. e art. 2697 c.c.
in quanto la Corte di merito non aveva tenuto conto che il disconoscimento della sottoscrizione della procura da parte del cliente sarebbe stato, in concreto, irrilevante, potendo essere contestata la procura alle liti solo attraverso la proposizione della querela di falso; l’assenza dell’istanza di verificazione da parte del ricorrente non avrebbe dovuto pertanto essere valorizzata perché ininfluente.
La Suprema Corte ha ritenuto il motivo fondato, richiamando precedenti pronunce di legittimità secondo cui la sottoscrizione della procura alle liti ex art 83 cpc può avvenire soltanto con querela di falso, in quanto l’autentica del difensore rappresenta un negozio di diritto pubblico che assimila l’avvocato a un pubblico ufficiale.
Per tali motivi gli Ermellini hanno accolto il ricorso dell’avvocato, cassando l’ordinanza impugnata e rinviando la causa alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
In tema di contestazione dell’autografia della sottoscrizione della procura alle liti, laddove tale procura sia certificata dal difensore ai sensi dell’art. 83 c.p.c., la contestazione può avvenire soltanto attraverso la querela di falso, poiché la dichiarazione della parte con la quale questa assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è destinato a compiere, pur trovando fondamento in un negozio di diritto privato (mandato), è tuttavia destinata ad esplicare i propri effetti nell’ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell’atto processuale e con l’autentica della procura, compiendo un negozio di diritto pubblico, riveste la qualità di pubblico ufficiale.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Di Virgilio – Rel. Maccarrone, con la sentenza n. 3653 del 13 febbraio 2025.
Nel caso di specie, gi Ermellini sono stati chiamati a decidere in ordine al ricorso proposto da un avvocato nei confronti di un cliente, nel quale lamentava l’erroneità della sentenza emessa in grado di appello, che aveva rigettato la sua richiesta di condanna al pagamento del compenso professionale dovutogli per l’assistenza prestata in relazione a un ricorso ex lege n. 89/2001.
Il professionista, in particolare, aveva evidenziato che il mandato inizialmente ricevuto era stato revocato dal cliente prima che egli riuscisse ad ottenere un risultato positivo.
La Corte territoriale aveva motivato la propria decisione sul presupposto che, oltre alla procura, non era in atti alcun elemento neppure indiziario che potesse consentire di ritenere sussistente un contratto di mandato tra le parti, “né la dedotta rinuncia al mandato ha trovato alcuna conferma; anzi a tale riguardo, risulta agli atti che il relativo procedimento è stato dichiarato estinto per inattività proprio dell’ avvocato “.
Inoltre, aveva evidenziato che, a fronte di un disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce alla procura alle liti da parte del cliente, il ricorrente non aveva chiesto di procedere con la verificazione di detta sottoscrizione rinunciando, pertanto ad avvalersene.
L’avvocato, nel primo motivo di ricorso, lamentava la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo all’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 83, 115, 116, 214, 215, 216, 221 c.p.c. e art. 2697 c.c.
in quanto la Corte di merito non aveva tenuto conto che il disconoscimento della sottoscrizione della procura da parte del cliente sarebbe stato, in concreto, irrilevante, potendo essere contestata la procura alle liti solo attraverso la proposizione della querela di falso; l’assenza dell’istanza di verificazione da parte del ricorrente non avrebbe dovuto pertanto essere valorizzata perché ininfluente.
La Suprema Corte ha ritenuto il motivo fondato, richiamando precedenti pronunce di legittimità secondo cui la sottoscrizione della procura alle liti ex art 83 cpc può avvenire soltanto con querela di falso, in quanto l’autentica del difensore rappresenta un negozio di diritto pubblico che assimila l’avvocato a un pubblico ufficiale.
Per tali motivi gli Ermellini hanno accolto il ricorso dell’avvocato, cassando l’ordinanza impugnata e rinviando la causa alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TRATTASI DI ATTESTAZIONE RESA DAL DIFENSORE NELL’ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICISTICA DEMANDATAGLI DALL’ART. 83, COMMA 3, CPC
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Di Virgilio – Rel. Papa | 19.07.2024 | n.19965
QUERELA DI FALSO: SE PROPOSTA IN VIA AUTONOMA NON SOSPENDE IL GIUDIZIO D’APPELLO GIÀ PENDENTE
TALE SOSPENSIONE È PREVISTA SOLTANTO QUANDO LA QUERELA VENGA PROPOSTA IN VIA INCIDENTALE NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE EX ART. 335 CPC
Ordinanza | Cass. civ., Sez. III, Pres. Frasca – Rel. Rossetti | 16.05.2023 | n.13376
È SUFFICIENTE CHIEDERE AL GIUDICE DI VALUTARE LA POSSIBILE RILEVABILITÀ ICTU OCULI DELLA FALSITÀ DEL DOCUMENTO
Ordinanza | Corte di Cassazione Pres. Bertuzzi Rel. Carrato | 28.03.2023 | n.8718
LA LEGITTIMAZIONE È CARENTE NEI CONFRONTI DELL’AUTORE DEL FALSO O DI CHI VI ABBIA CONCORSO
Sentenza | Tribunale di Vibo Valentia, Pres. est. Giuseppina Passarelli | 27.03.2020 | n.211
QUERELA DI FALSO: L’ISTANZA DEVE ESSERE PROPOSTA ENTRO L’UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
INAMMISSIBILE SE PROPOSTA CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Paolo Andrea Vassallo | 11.09.2019 | n.8010
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