ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel processo di esecuzione, la procura alle liti conferita al difensore nell’atto di precetto estende la sua validità ed efficacia all’atto di precetto in rinnovazione notificato nell’ambito della medesima procedura esecutiva.
La domanda di sostituzione esecutiva ai sensi dell’art. 511 c.p.c. realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell’esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall’esecuzione. Essa non è assimilabile all’intervento del creditore nel processo esecutivo perché il creditore istante non fa valere una pretesa nei confronti dell’esecutato bensì nei confronti di altro creditore, pignorante o intervenuto.
Questi i principi affermati dalla Corte di Cassazione, Sezione Terza, Pres. Salmè Rel. Barreca, con sentenza n. 8001, depositata in data 20.04.2015.
Il caso
Nel caso in esame, i debitori esecutati proponevano opposizione all’esecuzione immobiliare intrapresa dalla creditrice procedente, nella quale erano intervenuti il creditore degli esecutati, nonché, ai sensi dell’art. 511 c.p.c., l’avvocato del creditore, in parziale sostituzione di quest’ultimo.
Gli opponenti deducevano che l’atto di intervento del creditore era nullo, inefficace od invalido, mancante di titolo esecutivo o che, comunque, era estinto il credito per cui procedeva; che parimenti nullo, inefficace ed invalido si sarebbe dovuto ritenere l’intervento in sostituzione dell’avvocato, per insussistenza del credito fatto valere da quest’ultimo.
Il Tribunale di Milano dichiarava ammissibile e tempestivo l’intervento del creditore e dichiarava inammissibile l’intervento dell’avvocato.
L’avvocato ed il creditore proponevano appello principale, chiedendo, il primo, che fosse dichiarato ammissibile il suo intervento e che le appellate fossero condannate alle spese di lite del primo grado; il secondo che la condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio fosse pronunciata anche in suo favore.
La Corte d’Appello di Milano rigettava gli appelli proposti in via principale, accoglieva l’appello incidentale e, per l’effetto, dichiarava nullo l’intervento esperito dal creditore per mancanza di procura alle liti conferita al difensore.
L’avvocato ed il creditore proponevano ricorso per cassazione deducendo, in primis, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c., comma 4, perché la Corte d’Appello, nel dichiarare nullo l’atto di intervento del creditore perché privo di procura, non avrebbe considerato che la procura rilasciata a margine del precetto era valida sia per il successivo atto di precetto in rinnovazione che per l’atto di intervento nella procedura esecutiva, effettuato sulla base di quest’ultimo; in secundis, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1988 c.c., art. 634 c.p.c., in relazione all’art. 499 c.p.c., nella parte in cui la Corte d’Appello, confermando la sentenza del Tribunale, riteneva che il credito vantato dall’avvocato non fosse certo né liquido, poiché risultante da una firma apposta per accettazione dal debitore esecutato in riferimento alla nota spese per compensi professionali vantati nei suoi confronti.
La decisione
Con riguardo alla dichiarazione di nullità dell’atto di intervento del creditore perché privo di procura la Suprema Corte ha affermato che “nel processo di esecuzione, la procura alle liti conferita al difensore nell’atto di precetto estende la sua validità ed efficacia all’atto di precetto in rinnovazione notificato nell’ambito della medesima procedura esecutiva”.
Pertanto, qualora la procura sia stata conferita a margine dell’atto di precetto senza alcuna limitazione, con il conferimento del mandato a procedere esecutivamente, essa estende la sua validità ed efficacia sia all’atto di precetto in rinnovazione, relativo al medesimo credito, avente la sua fonte nel medesimo titolo esecutivo, sia al processo esecutivo che, sulla base del precetto, anche in rinnovazione, sia stato introdotto dal creditore ovvero all’intervento che dallo stesso creditore sia stato effettuato nel processo esecutivo già pendente contro il suo debitore.
Poiché nel caso di specie la procura era stata rilasciata dal creditore con un primo atto di precetto, al fine di “procedere esecutivamente e resistere nella eventuale opposizione, nonché proporre impugnative e resistere in ogni stato e grado”, l’atto di intervento col quale si è fatto rinvio a questa procura non poteva essere reputato nullo per mancanza di procura alle liti conferita al difensore.
Con riguardo, poi, alla doglianza relativa ai requisiti di certezza e liquidità del credito, che la Corte d’Appello riteneva mancanti nel caso di specie, la Suprema Corte ha rilevato che “essi non siano necessari ai fini della ammissibilità della domanda di subcollocazione, in ragione del fatto che questa non è l’equivalente di un intervento ordinario in sede esecutiva”.
Infatti, la domanda di sostituzione esecutiva ai sensi dell’art. 511 c.p.c. realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell’esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall’esecuzione. Essa non è assimilabile all’intervento del creditore nel processo esecutivo perché il creditore istante non fa valere una pretesa nei confronti dell’esecutato bensì nei confronti di altro creditore, pignorante o intervenuto.
In conclusione, la Corte ha accolto il ricorso e cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, per l’esame dei motivi degli appelli principale ed incidentale non esaminati con la sentenza cassata, nonché per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
Testo del provvedimento
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