ISSN 2385-1376
Testo massima
In caso di omesso deposito della procura generale alle liti, che sia stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, il giudice è tenuto, in adempimento del dovere impostogli ex art. 182 cpc, ad invitare la parte a produrla.
È questo il principio di diritto sotteso alla sentenza n. 11359 pronunciata dalla Cassazione civile, sezione terza, in data 22 maggio 2014.
Nel caso di specie, la sentenza trae origine dal ricorso presentato da una nota compagnia di assicurazione avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva dichiarato la sua contumacia per difetto di procura alle liti e, conseguentemente, aveva omesso di pronunziarsi in merito all’appello incidentale dalla stessa proposto.
Ad avviso della appellante la Corte territoriale, dopo aver preso atto della mancata produzione della procura alle liti “asseritamente apposta” in calce alla copia notificata della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, aveva provveduto a dichiarare la contumacia della parte senza formulare invito a sanare la mera irregolarità dell’atto e dei documenti relativi alla costituzione in giudizio ex art.182 cpc.
Ebbene, gli Ermellini, chiamati a pronunziarsi sul caso de quo, hanno affermato il principio per il quale l’art.182 c.p.c., comma 2, secondo cui “il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione può assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio”, dev’essere interpretato anche alla luce della modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, nel senso che il giudice deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.
In sintesi, dunque, ad avviso dei giudici di legittimità il giudice che rilevi l’omesso deposito della procura alle liti richiamata negli atti della parte è tenuto ad invitare quest’ultima a produrre l’atto mancante e tale invito può e deve essere fatto in qualunque momento, anche dal giudice di appello e solo in esito ad esso il giudice deve adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio, reputandola invalida solo se l’invito sia rimasto infruttuoso.
Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha accolto il ricorso principale, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.
Detta sentenza è fondamentale in quanto ha riconosciuto un preciso dovere a carico del Giudice nella gestione del processo per cui dovrà espressamente invitare la parte al deposito della procura generale alle liti enunciata nella difesa.
Testo del provvedimento
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