Testo massima
E’ possibile la sanatoria del
difetto di rappresentanza anche in grado di impugnazione, senza che operino le
ordinarie preclusioni istruttorie.
Il difetto di rappresentanza
processuale è rilevabile d’ufficio anche in
sede di legittimità, potendo la parte, in caso di contestazione esplicita,
fornire la prova documentale della sussistenza della legittimazione processuale
ai sensi dell’articolo 372 c.p.c.
Questi
i principi espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, Pres. Luigi
Antonio Rovelli Rel. Pasquale D’Ascola, con la sentenza n. 4248 del
04.03.2016.
Nella
fattispecie in esame, la parte proponeva ricorso in Cassazione avverso la
sentenza della Corte d’Appello di Salerno (che aveva confermato la decisione di
primo grado) sulla base di undici motivi di cui il primo, in particolare, aveva
rilevato la mancanza della procura notarile del procuratore della controparte
in tutti i gradi di giudizio.
Il
controricorrente eccepiva che la questione relativa al difetto di procura,
sollevata soltanto in sede di legittimità, necessitava di una verifica nel
merito di cui la Suprema Corte non avrebbe potuto occuparsi.
Accadeva
che la seconda sezione civile della Suprema Corte trasmetteva con ordinanza gli
atti al Primo Presidente della stessa, il quale assegnava la causa alle Sezioni
Unite, affinché in relazione al primo motivo fosse risolto un contrasto di
giurisprudenza rilevante per la decisione.
Invero,
la seconda sezione, ritenendo infondata l’obiezione dedotta dal
controricorrente perchè il vizio de quo attiene a questioni processuali che
possono essere trattate dalla Suprema Corte, ha rilevato che in tema di difetto
di rappresentanza la giurisprudenza non è univoca.
Sul
punto, la seconda sezione della Corte di Cassazione ha dapprima ricordato che “il difetto di poteri siffatti (di
rappresentanza) si pone come causa di
esclusione anche della legittimatio ad processum del rappresentante, il cui
accertamento, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione
del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del
giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite del
giudicato sul punto”.
In
secondo luogo, la suddetta sezione ha poi osservato che le Sezioni Unite non
hanno però precisato se la formazione del “giudicato sul punto” debba derivare dall’affermazione del
giudice circa la sussistenza del potere rappresentativo in chi agisce in
giudizio in nome altrui, o “se possa
desumersi senz’altro dall’avvenuta decisione nel merito della causa“.
In
proposito, infatti, nell’ambito delle sezioni semplici si è delineato un
contrasto di giurisprudenza poiché alcune sezioni si sono orientate,
rispettivamente, nel senso della sufficienza di giudicato “implicito” ed altre sezioni,
invece, nel senso della necessità del giudicato “esplicito“.
A
seguito di un magistrale excursus giurisprudenziale di legittimità in merito a
tale contrasto, i Giudici della Corte hanno osservato che seguendo
l’insegnamento manualistico, il potere di rappresentanza costituisce una condizione
di esistenza del potere di azione; da ciò ne discende la necessità di conferire
per iscritto la legittimazione processuale (art. 77 c.p.c.), oltre che ritenere
che quest’ultima non può esistere senza la prima.
Sulla
base di tale assunto, gli ermellini hanno ribadito un principio già espresso in
precedenti pronunce ovverosia che la mancanza del potere di rappresentanza può
essere rilevata ex officio per la
prima volta in sede di legittimità anche se non vi sia stata contestazione nei
gradi di merito; in questo caso, il giudice, al fine di promuovere la sanatoria
del vizio, in
qualsiasi fase e grado di giudizio può assegnare un termine per la
regolarizzazione della costituzione in giudizio ex art. 182 co. 2 c.p.c.,
senza che operino le
preclusioni derivanti da decadenze processuali (Cass. Sezioni unite n. 9217/10).
Per
contro, nell’ipotesi in cui sia la parte a rilevare il difetto di
rappresentanza per la prima volta in sede di legittimità, l’onere di procedere alla sanatoria sorge
immediatamente a carico del rappresentato, mediante il deposito della
produzione necessaria allo scopo.
In
quest’ultima ipotesi, non vi è la necessità di assegnare un termine, a meno che
non sia motivatamente richiesto, perché il giudice è stato preceduto dal
rilievo di parte, sul quale l’avversario è chiamato a contraddire.
Tale
principio mira a consentire che sia posto rimedio alla nullità rilevante.
Invero,
la mancanza di ogni produzione, a giudizio della Suprema Corte, impone di
adottare la soluzione in rito di cassazione della sentenza impugnata,
dichiarando la nullità di tutti gli atti del giudizio svoltosi su impulso
processuale viziato.
Ebbene,
nel caso di specie, i Giudici hanno osservato che il controricorrente, che era
gravato dell’onere di documentare l’esistenza dei propri poteri di
rappresentanza, non ha provveduto a darne documentazione o a dedurre in ordine
al testo della procura o alle modalità di rilascio.
Da
ciò ne è conseguito l’accoglimento del primo motivo del ricorso con cassazione
senza rinvio della sentenza impugnata e dichiarazione di nullità di tutti gli
atti del giudizio.
Sul punto, si rinvia al seguente precedente pubblicato in rassegna:
DIFETTO DI RAPPRESENTANZA RILEVABILITA’ D’UFFICIO
SANATORIA AMMISSIBILITA’
AMMESSA LA SANATORIA ANCHE MEDIANTE COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO DEL SOGGETTO DOTATO DELLA EFFETTIVA RAPPRESENTANZA CHE RATIFICHI LA
PRECEDENTE CONDOTTA DEL “FALSUS PROCURATOR“
Sentenza Cassazione civile, sezione
seconda 11-07-2012 n. 11743
Testo del provvedimento
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