In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 cod. proc. civ. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso.
Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 cod. civ. e dall’art. 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. Un., Pres. Curzio – Rel. Cirillo, con la sentenza n. 36057 del 9 dicembre 2022.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati in Rivista:
RICORSO PER CASSAZIONE – PROCURA ALLE LITI – SPECIALITA’
Sentenza | Corte cassazione, sezioni unite | 09.02.2012 | n.1913
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ricorso-per-cassazione-procura-alle-liti-specialita
PROCURA ALLE LITI – CASSAZIONE: INVALIDA SE RILASCIATA ALL’ESTERO SENZA L’ATTO PER NOTAIO
IL DIFENSORE NON PUÒ AUTENTICARE LA SOTTOSCRIZIONE FORMATASI ALL’ESTERO E SPEDITA IN ITALIA
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. III civ., Pres. Vivaldi – Rel. Valle | 04.11.2019 | n.28225
SE NON È AGLI ATTI, L’ONERE DI SANATORIA NON PUÒ ANDARE OLTRE IL DEPOSITO DEL CONTRORICORSO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. I, Pres. Tirelli-Rel.Vella | 03.11.2021 | n.31509
LA SOTTOSCRIZIONE È INDISPENSABILE AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DELL’AUTORE DEL DOCUMENTO E NON PUÒ ESSERE SOSTITUITA DAL C.D. CROCESEGNO
Sentenza | Consiglio di Stato, sezione quarta | 13.02.2013 | n.908
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