Quando la procura speciale in calce al ricorso non contiene l’espressa previsione del conferimento di mandato congiunto, in applicazione dei principi in tema di procura (artt. 83 e 365 c.p.c.) e di mandato, si deve presumere che ciascun difensore abbia il potere di sottoscrivere il ricorso, oltre che di autenticare la sottoscrizione, poiché l’art. 1712 c.c., comma 1, esige l’accettazione di tutti i mandanti soltanto nel caso di mandato congiuntivo.
Ai sensi dell’art. 2726 c.c., le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito. È ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall’art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l’esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.
Questi i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione, II sez. civ., Pres. Petitti – Rel. Picaroni, con la sentenza n. 7940 del 20 aprile 2020.
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