In tema di introduzione del giudizio di legittimità con modalità telematiche, qualora dal messaggio di posta elettronica certificata relativo alla notificazione del ricorso per cassazione non risulti la procura speciale, quest’ultima, se inserita in formato analogico nel “sottofascicolo di cortesia”, priva dei requisiti della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico, non è idonea a soddisfare le prescrizioni degli artt. 83 e 365 c.p.c., non potendosi ritenere congiunta materialmente al ricorso che, dunque, risulta inammissibile.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Chiara – Rel. Perrino, con l’ordinanza n. 14287 del 24 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso l’inidoneità della procura.
Nel caso di specie, in calce alla copia della sentenza impugnata, il difensore dei ricorrenti aveva dichiarato di aver indicato per mero errore materiale che la procura speciale per il ricorso per cassazione fosse quella rilasciata in calce all’atto di citazione di primo grado e a margine dell’atto di citazione in appello; analoga dichiarazione aveva reso nell’attestazione di conformità ai documenti informatici del messaggio di posta elettronica certificata, corredato del file contenente la relazione di notificazione del ricorso per cassazione e di quello denominato ricorso per cassazione.
Con entrambe le dichiarazioni il difensore aveva fatto riferimento alla “procura speciale per la fase di legittimità in atti”, che non risultava, quindi, oggetto del messaggio di posta elettronica certificata concernente il ricorso e la relativa relata di notificazione.
La procura (peraltro non conferita nelle forme della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico), inserita nel “sottofascicolo di cortesia”, quindi, non era stata allegata materialmente al ricorso e non risultava notificata insieme con esso; sicchè essa non rispondeva alle prescrizioni degli artt. 83 e 365 c.p.c., in combinazione tra loro.
La Suprema Corte ha evidenziato che “ai fini della sussistenza del requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c., come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (nonchè del controricorso e degli atti equiparati), rileva, a prescindere dal contenuto, la collocazione topografica della procura, di modo che la firma per autentica apposta dal difensore ex art. 83 c.p.c., su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata a quella relativa alla procura redatta a margine o in calce all’atto”.
Per queste ragioni “si ritiene validamente conferita la procura per il ricorso per cassazione apposta su di un foglio separato e mancante di data, purchè materialmente unito al ricorso”. D’altronde il potere di autenticazione in via eccezionale conferito al difensore dall’art. 83 c.p.c., consegue, da un lato, all’abilitazione professionale e al ius postulandi in capo al difensore e, dall’altro, al mandato stesso in quanto conferito per quell’atto: ed è l’apposizione della procura a margine o in calce o la congiunzione, materiale o digitale, della stessa all’atto che rendono manifesta tale inerenza (Cass. n. 36827/22)”.
Nel caso in esame, allora, la mancanza di congiunzione e la circostanza che la procura non risultava notificata insieme col ricorso non hanno permesso di affermarne la riferibilità a questo.
La procura è stata ritenuta quindi inidonea; il che ha determinato l’inammissibilità del ricorso principale, con condanna alle spese di lite da parte dei ricorrenti.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati in Rivista:
PREVALE IL CRITERIO TOPOGRAFICO SU QUELLO CONTENUTISTICO PURCHÉ DA ESSA NON RISULTI, IN MODO ASSOLUTAMENTE EVIDENTE, LA NON RIFERIBILITÀ AL GIUDIZIO DI CASSAZIONE
Sentenza | Cass. Sez. Un., Pres. Curzio – Rel. Cirillo | 09.12.2022 | n.36057
PROCURA SPECIALE: È NULLA SE NON RICORRONO QUATTRO SPECIFICHE CIRCOSTANZE
OCCORRE ESPLICITO CONFERIMENTO DEL POTERE DI PROPORRE RICORSO PER CASSAZIONE CON DATA, INDICAZIONE NUMERO E ANNO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO
Ordinanza | Cass. civ., Sez. II, Pres. Lombardo – Rel. Capone | 18.07.2023 | n.20896
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