Provvedimento segnalato dalla Dott.ssa Silvana Mascellaro con nota di accompagnamento
Il Tribunale di Lodi ha emesso la sentenza n. 907 del 16.10.2023 in un’azione di risarcimento del danno contrattuale per presunta omissione del dovere di informazione della Banca dell’andamento al ribasso dei titoli di uno Stato estero. L’attore nell’effettuare operazioni di acquisto e vendita di titoli, regolate sia su di un conto valutario in dollari, che su un c/c in valuta nazionale, aveva acquistato titoli di uno Stato estero ad elevato rischio. Del titolo fu dichiarato il default nel 2009 con conseguente dichiarazione del Presidente dello stesso di non poter onorare il titolo in scadenza il 15.11.2012. L’oscillazione negativa aveva determinato un mancato accreditamento nel novembre/dicembre 2008 della cedola semestrale. In data 31.7.2019, l’attore formalizzava alla Banca, la richiesta di risarcimento del danno.
La responsabilità dell’intermediario per violazione degli obblighi informativi sulla natura e sui rischi dei prodotti finanziari proposti (nella fattispecie, titoli di stato emessi da Paese extracomunitario), oltreché sull’andamento al ribasso dei medesimi nella fase successiva all’acquisto, determina l’insorgenza di una responsabilità contrattuale dell’intermediario nei confronti del cliente, con conseguente applicazione del regime di prescrizione ordinario decennale.
Ai fini dell’individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno spettante al cliente a seguito del crollo di valore dei titoli acquistati, deve attribuirsi rilevanza non soltanto alla condotta inadempiente dell’intermediario, ma anche al momento in cui detto inadempimento genera un evento di danno, da individuarsi non oltre il momento di default del titolo, e detto evento di danno sia oggettivamente percepibile e riconoscibile all’esterno.
Il Magistrato lombardo ha precisato che in merito all’oggettiva percezione e riconoscibilità del danno, non può attribuirsi rilievo, ai fini dell’individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione, al momento della vendita del titolo, in quanto, se così fosse, si rimetterebbe al mero arbitrio dell’investitore l’inizio della decorrenza del termine di prescrizione, frustrando l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici (nella fattispecie, in base agli atti di causa, ed in particolare agli estratti conto del dossier titoli, il Giudice ha ritenuto che il cliente avesse avuto, o potuto avere, contezza della perdita di valore dei titoli detenuti, e quindi del danno lamentato, con conseguente inizio del termine decennale di prescrizione, nel momento in cui non si vide accreditare la cedola semestrale neppure entro il c.d. “termine di grazia”).
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL CONFLITTO DI INTERESSI ATTIENE A UN COLLEGAMENTO TRA LA BANCA E I PRODOTTI ACQUISTATI PER SUO TRAMITE
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Paolo Siracusano | 20.05.2020 | n.609
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA: IL RIPARTO DELL’ONERE PROBATORIO FRA BANCA E CLIENTE
ADEGUATEZZA E OBBLIGHI INFORMATIVI SI INTENDONO RISPETTATI SE CONFORMI ALLE PROPOSTE DI INVESTIMENTO PRODOTTE
Sentenza | Tribunale di Chieti, Giudice Diana Genovese | 15.01.2020 | n.6
INVESTIMENTI FINANZIARI: IL CLIENTE DEVE PROVARE LA RESPONSABILITÀ DELL’INTERMEDIARIO
L’OMISSIONE DELLA VALUTAZIONE DELL’ILLEGITTIMA COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROFILATURA DEL CLIENTE NON PUÒ COSTITUIRE UN ELEMENTO A CARICO DELLA BANCA
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. De Cristofaro – Rel. Santilli | 09.06.2020 | n.1585
STRUMENTI FINANZIARI: IL CLIENTE DEVE PROVARE L’INADEMPIMENTO DELL’INTERMEDIARIO
LA SOTTOSCRIZIONE DELL’AVVISO DI NON ADEGUATEZZA ESONERA L’INTERMEDIARIO DALLA RESPONSABILITÀ PER LE PERDITE
Sentenza | Corte di Appello di Salerno, Pres. Ferrante | 20.05.2016 | n.273
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