Secondo quanto disposto dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., i documenti di causa vanno inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte e riportati nell’indice.
In mancanza, la mera produzione di un unico file composto da molte pagine, contenente una serie di documenti su cui dovrebbero basarsi le difese svolte, privi di denominazione identificativa, privi di un indice, non può ritenersi adeguata e corretta, e non può costringere giudice e controparti ad una “ricerca” finalizzata all’eventuale individuazione di ciò che possa confermare o smentire le affermazioni della parte.
Compito del giudice è infatti quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche quello di “trovare” la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell’indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Giudice Mario Ciccarelli, con sentenza n. 5935 del 22/06/2023.
Il caso di specie ha riguardato un giudizio di opposizione ad intimazione di pagamento, in cui l’opponente ha citato in giudizio l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, il Ministero dell’Interno – Utg Di Napoli e il Ministero dell’Interno – Utg Di Caserta, chiedendo di accertare la nullità dell’intimazione impugnata e la prescrizione dei diritti di credito di cui alle impugnate cartelle.
L’opponente ha eccepito la nullità dell’atto impugnato sotto diversi profili, tra questi la violazione degli artt. 7 e 8 L. 890/82 in ragione dell’invalidità del procedimento di notificazione delle cartelle impugnate.
Sul presupposto dell’omessa e/o invalida previa notifica delle cartelle impugnate richiamate nell’atto impugnato, ha dedotto, altresì, la prescrizione della pretesa creditoria sostanziale ex art 28 L. 689/81.
I convenuti hanno a loro volta affermato di avere notificato le cartelle nelle forme della notifica agli irreperibili ex art. 60 D.P.R. 600/1973 allegando, altresì, la sussistenza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione.
Sennonché per entrambe le cartelle, parte convenuta ha prodotto unicamente copia degli avvisi di ricevimento di notificazioni eseguite nelle forme della notifica agli irreperibili ex art. 60 d.P.R. n. 600/1973. Si tratta della copia di un elenco di atti che sarebbero stati depositati nella casa comunale, tra i quali si rinviene il numero identificativo della cartella in esame ed accanto l’indicazione del destinatario, cioè l’opponente.
Tuttavia, tali avvisi risultano del tutto privi di efficacia probatoria perché sprovvisti di qualsiasi firma e apposizione di data: manca la sottoscrizione del messo notificatore, manca un timbro con data e numero di protocollo attestante il ricevimento del deposito da parte dell’ente comunale, manca financo l’indicazione del comune presso cui sarebbero stati depositati gli atti elencati, come pure l’attestazione e sottoscrizione del funzionario comunale di aver provveduto alla relativa affissione.
Per questo motivo, il giudice del Tribunale napoletano ha affermato che fosse impossibile verificare le date di notifica delle cartelle esattoriali e degli atti successivi di intimazione che sarebbero impeditivi della prescrizione.
Infatti gli enti convenuti, nella propria comparsa di costituzione, hanno prodotto un unico file contenente vari documenti privi di denominazione identificativa, privi di un indice (non rinvenibile neppure nella comparsa di costituzione), caricati anche con differenti angolazioni.
Rispetto a questi il Giudice ha ricordato che esigenze di chiarezza e ordine impongono il rispetto di quanto disposto dagli artt. 74 e 87 disp. att. cod. proc. civ. secondo cui i documenti di causa vanno inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte e riportati nell’indice.
In mancanza di ciò, la loro produzione non è adeguata né corretta posto che il giudice e le parti non possono essere costretti ad una ricerca finalizzata all’eventuale indicazione di ciò che possa confermare o smentire le affermazioni della parte.
In conclusione, non potendosi tener conto dei documenti- non prodotti dai convenuti, è stato confermato l’assunto dell’attore relativo alla intervenuta prescrizione dei crediti nei suoi confronti vantati dal Ministero della Giustizia, in assenza di prova di atti interruttivi.
Per tali motivi, la domanda è stata accolta con condanna al pagamento delle spese del giudizio.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
In mancanza, la mera riproduzione di numerosi files non è adeguata, nè corretta ai fini della decisione
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Giulio Cataldi | 06.02.2023 | n.1288
DEPOSITO DOCUMENTI IN APPELLO: GLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI DAGLI ARTT. 74 E 87 DISP. ATT. C.P.C.
NON RILEVA LA MANCATA OPPOSIZIONE DELLA CONTROPARTE
Sentenza | Tribunale di Latina, Giudice Alfonso Piccialli | 09.01.2023 | n.31
OCCORRE LA SPECIFICA CONTESTAZIONE EX ART. 157 CPC, CO.2
Ordinanza | Cass. Civ., Sez. I, Pres. Di Virgilio – Rel. Marulli | 29.05.2019 | n.14661
APPELLO: ONERE DELLA PARTE DI PRODURRE IN GIUDIZIO IL PROPRIO FASCICOLO DI PRIMO GRADO
I DOCUMENTI DEVONO ESSERE ANALITICAMENTE FASCICOLATI CON LE FORMALITÀ EX ARTT. 74 E 87 DISP. ATT. C.P.C.
Sentenza | Tribunale di Ancona, Giudice Gabriella Pompetti | 07.06.2022 | n.731
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