Secondo quanto disposto dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., i documenti di causa vanno inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte, e riportati nell’indice. Trattasi di disposizioni relative ai fascicoli di parte cartacei, anteriori all’avvento del cd. processo telematico, ma l’esigenza di chiarezza ed ordine sottesa alle citate disposizioni, che già disciplinava la produzione dei documenti in formato analogico, è ulteriormente rafforzata dalla smaterializzazione degli stessi e dalla maggior difficoltà della loro consultazione.
È, dunque, del tutto evidente che, riportando le norme sopra citate al processo telematico, i documenti debbano essere indicati in un indice (che sia contenuto in calce ad un atto o in documento separato poco importa), con numerazione corrispondente a quella che designa ciascun documento informatico prodotto; ed oltre ad essere numerati debbano altresì contenere la loro “denominazione” (per restare al caso di specie: cartella n….; relata di notifica n….; atto di intimazione del …).
In mancanza di tutto ciò, la mera produzione di numerosi files, in ipotesi rappresentativi di documenti utili ai fini della decisione, non può ritenersi adeguata e corretta, e non può costringere giudice e controparti ad una “ricerca” finalizzata all’eventuale individuazione di ciò che possa confermare o smentire le affermazioni della parte.
Compito del giudice è infatti quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche quello di “trovare” la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell’indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto”.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Giudice Giulio Cataldi, con sentenza n. 1288 del 06 febbraio 2023.
Il caso di specie ha riguardato un giudizio di opposizione ad intimazione di pagamento, in cui l’opponente ha citato in giudizio l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e il Ministero della Giustizia, impugnando un’intimazione di pagamento per varie cartelle esattoriali e contestandone la legittimazione all’escussione per intervenuta prescrizione.
L’opponente, infatti, premessa l’ammissibilità dell’azione spiegata, ha chiesto l’accertamento dell’intervenuta prescrizione dei crediti sia in ragione dell’omessa notifica delle suindicate cartelle di pagamento sottese all’intimazione ricevuta, sia per l’ipotesi che fosse provata la notifica delle medesime nelle date indicate, in quanto, tra la data di presunta notifica delle cartelle e la notifica dell’intimazione opposta, sarebbe comunque intercorso il termine decennale di prescrizione delle pretese impositive.
Il Ministero convenuto ha a sua volta affermato di avere notificato le cartelle tramite ufficiale giudiziario e di avere trasmesso gli atti all’Agenzia delle Entrate Riscossione per gli ulteriori adempimenti di sua competenza.
Sennonché, sebbene nella comparsa di costituzione del Ministero medesimo fosse compreso un indice delle allegazioni, nessuno dei documenti indicati era stato realmente allegato all’atto della costituzione telematica.
Per questo motivo, il giudice del Tribunale napoletano ha affermato che fosse impossibile verificare le date di notifica delle cartelle esattoriali e degli atti successivi di intimazione che sarebbero impeditivi della prescrizione.
Infatti, l’Agenzia delle Entrate, nella propria comparsa di costituzione, ha fatto riferimento a numerosi atti con le relative date di notifica ma senza i riferimenti puntuali ai documenti prodotti né senza alcuna indicazione di quelli che, numerosi, erano stati presentati telematicamente.
Inoltre, alla comparsa erano stati allegati trentasei documenti, ma l’indice ne menzionava specificamente soltanto tre mentre i restanti erano indicati mediante stringhe numeriche, impossibili da ricondurre al contenuto della comparsa.
Pertanto, alla luce dei principi summenzionati, il Giudice ha ricordato che esigenze di chiarezza e ordine impongono il rispetto di quanto disposto dagli artt. 74 e 87 disp. Att. Cod. proc. civ. anche nell’ambito del processo civile telematico, anzi a maggior ragione in esso rispetto alla produzione di documenti analogici.
I predetti documenti, presentati in via telematica, infatti devono comunque essere elencati in un indice, devono essere numerati e denominati in modo chiaro e, in mancanza di ciò, la loro produzione non è adeguata né corretta posto che il giudice e le parti non possono essere costretti ad una ricerca finalizzata all’eventuale indicazione di ciò che possa confermare o smentire le affermazioni della parte.
In conclusione, non potendosi tener conto dei documenti- non prodotti dal Ministero e- raccolti disordinatamente dalla difesa dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, è stato confermato l’assunto dell’attore relativo alla intervenuta prescrizione dei crediti nei suoi confronti vantati dal Ministero della Giustizia, in assenza di prova di atti interruttivi.
Per tali motivi, la domanda è stata accolta con condanna del Ministero della Giustizia e dell’Agenzia delle Entrate, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
DEPOSITO DOCUMENTI IN APPELLO: GLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI DAGLI ARTT. 74 E 87 DISP. ATT. C.P.C.
NON RILEVA LA MANCATA OPPOSIZIONE DELLA CONTROPARTE
Sentenza | Tribunale di Latina, Giudice Alfonso Piccialli | 09.01.2023 | n.31
OCCORRE LA SPECIFICA CONTESTAZIONE EX ART. 157 CPC, CO.2
Ordinanza | Cass. Civ., Sez. I, Pres. Di Virgilio – Rel. Marulli | 29.05.2019 | n.14661
APPELLO: ONERE DELLA PARTE DI PRODURRE IN GIUDIZIO IL PROPRIO FASCICOLO DI PRIMO GRADO
I DOCUMENTI DEVONO ESSERE ANALITICAMENTE FASCICOLATI CON LE FORMALITÀ EX ARTT. 74 E 87 DISP. ATT. C.P.C.
Sentenza | Tribunale di Ancona, Giudice Gabriella Pompetti | 07.06.2022 | n.731
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