Ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c.p.c., gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell’indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere), con la conseguenza che l’inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli, sempreché la controparte legittimata a far valere le irregolarità non abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione, dal momento che ove non sussista alcuna tempestiva opposizione alla produzione irrituale (da effettuarsi nella prima istanza o difesa successive all’atto o alla notizia di esso), non è dato apprezzare la violazione del principio del contraddittorio, che le anzidette norme sono dirette ad assicurare.
Il documento irritualmente depositato è acquisito nel processo se la parte contro cui è stato prodotto, non provvede ad eccepire l’irregolare produzione a mente dell’art. 157 c.p.c., comma 2, ovvero nella prima istanza o difesa successive all’atto o alla notizia di esso.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione Sez. I, Pres. Di Virgilio, Rel. Marulli con l’ordinanza n. 14661 del 29 maggio 2019.
In particolare, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi, tra l’altro, sulla presunta irritualità nella produzione di parte attrice di un prospetto riassuntivo/rendiconto di gestione sulla cui base il Tribunale di prime cure aveva fondato la decisione in suo favore.
La Corte di Appello, in riforma della contraria decisione di primo grado, ha respinto la domanda tesa alla restituzione delle somme in relazione alla gestione della posizione finanziaria sul presupposto che la documentazione era stata prodotta irritualmente in quanto non fascicolata.
Avverso tale decisione è stato proposto ricorso in Cassazione dal cliente sul presupposto che il documento era stato prodotto in primo grado e che la convenuta banca non aveva contestato la possibile irrituale produzione.
Gli Ermellini hanno accolto il ricorso, riconoscendo che l’irregolarità nella produzione documentale resti sanata se la controparte legittimata a farla valere l’abbia, pur avendone preso conoscenza, accettata, anche implicitamente.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL FASCICOLO DI PARTE DEVE ESSERE DEPOSITATO CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE E NON CON LA COMPARSA DI REPLICA
Sentenza | Cassazione civile, sezione seconda | 26.04.2012 | n.6522
PROCEDURA CIVILE: IL MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE NON È CAUSA DI RIMESSIONE SUL RUOLO
E’ ONERE DELLA PARTE DEPOSITARE IN GIUDIZIO IL PROPRIO FASCICOLO IN OSSEQUIO ALL’ART. 115 CPC
Sentenza | Tribunale Santa Maria Capua Vetere, dott.ssa Ida D’Onofrio | 08.02.2016 | n.561
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