Testo massima
La
mancata presentazione di osservazioni al progetto di stato passivo non comporta
acquiescenza e decadenza dalla possibilità di proporre opposizione.
Non
è applicabile, infatti, l’art. 329 c.p.c. rispetto ad un provvedimento
giudiziale non ancora emesso.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 27124 del 19
dicembre 2014, con cui ha parzialmente accolto con rinvio il ricorso in cui
parte ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione
dell’art. 95 L.F. e dell’art. 329 c.p.c.
Il Tribunale di
Reggio Emilia, infatti, a cui la Cassazione ha rinviato per la decisione nel
merito della domanda, cassando il decreto del 17 luglio 2012, aveva dichiarato
inammissibile l’opposizione ex art. 98 L.F. proposta per ottenere l’ammissione
allo stato passivo di una società di moda, in forza del rapporto di lavoro con
essa intrattenuto e per l’intero credito vantato.
In particolare,
il Tribunale sosteneva nel decreto che la mancata presentazione da parte
dell’opponente di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dai
commissari straordinari, validamente notificato ed in cui si prevedeva
l’esclusione parziale del credito insinuato, comportasse acquiescenza alla
proposta, poi fatta propria dal giudice, con conseguente decadenza della creditrice
dalla possibilità di proporre opposizione.
La Cassazione, già
precedentemente espressasi nella medesima fattispecie, conformemente alle
precedenti pronunce ha evidenziato i seguenti principi di diritto:
la mancata presentazione da parte del creditore di
osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta
acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di
proporre opposizione: il disposto dell’art. 329 c.p.c. non può
infatti trovare applicazione rispetto ad un provvedimento giudiziale non ancora
emesso;
non può ritenersi che il termine di cui l’art. 95
L.F., comma 2, introdotto dal D. Lgs. 12 dicembre 2007, n. 169 – a norma del
quale i creditori “possono” esaminare il progetto depositato dal
curatore e presentare osservazioni scritte e documenti integrativi fino alla
prima udienza fissata per l’esame dello stato passivo – sia deputato alla
definitiva e non più emendabile individuazione delle questioni controverse
riguardanti la domanda di ammissione;
In tal modo la
Cassazione ha ribadito il suo orientamento sgombrando il campo da eventuali
dubbi interpretativi. Non può, evidentemente, nel caso de quo applicarsi l’art. 329 c.p.c., in quanto non vi è un
provvedimento giudiziale già emesso. Tanto meno le osservazioni al progetto di
stato passivo ex art. 95 L.F., comma 2, possono sostituirsi ai rimedi tipici di
impugnazione al decreto di esecutorietà dello stato passivo previsti ex art. 98
L.F.
Testo del provvedimento
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