ISSN 2385-1376
Testo massima
In tema di accertamento del passivo, la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione.
La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 23462 depositata in data 4 novembre 2014 si è uniformata ai precedenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità (cfr. Cass. 5695/2012 e 11026/2012).
La vicenda prende le mosse da un ricorso ex art. 98 legge fallimentare proposto da un creditore avverso lo stato passivo del fallimento di una s.r.l., che si era visto ammettere la sua domanda al passivo fallimentare in via chirografaria, trattandosi di prestazione anteriore al biennio.
Il giudice di merito, ossia il Tribunale di Reggio Emilia, ha ritenuto che al creditore fossa preclusa la possibilità di proporre opposizione in base agli artt. 98 e 99 della legge fallimentare poiché il ricorrente non aveva presentato osservazioni al progetto di stato passivo predisposto dal curatore né tanto meno era comparso all’udienza di discussione dello stato passivo stesso.
Avverso il decreto del Tribunale di Reggio Emilia il creditore proponeva ricorso per cassazione lamentando la violazione e la falsa applicazione degli art. 95, 98 e 99 della legge fallimentare, nonché dell’art. 115 c.p.c..
Ebbene, gli Ermellini hanno accolto il ricorso e hanno cassato l’impugnato decreto, rinviando al Tribunale di Reggio Emilia, in diversa composizione, per un nuovo giudizio.
La motivazione del Supremo Collegio è stata quella di ritenere che nel caso de quo non potesse trovare applicazione l’art. 329 c.p.c. in virtù del fatto che al mancato deposito di osservazioni al progetto di stato passivo non può essere attribuito un significato di acquiescenza poiché ciò non è previsto né dalla legge fallimentare né dai principi generali dell’ordinamento.
Inoltre, in base al dettato del secondo comma dell’art. 95 legge fallimentare, introdotto dal D. Lgs. n. 169/2007 i creditori “possono” esaminare il progetto di stato passivo e presentare al curatore osservazioni scritte e documenti integrativi fino a 5 giorni prima dell’udienza fissata per l’esame.
Sulla prevista della su menzionata norma è una mera facoltà che la legge fallimentare accorda al creditore e, pertanto, deve escludersi che il termine predetto sia deputato alla definitiva e non più emendabile individuazione delle questioni controverse riguardanti la domanda di ammissione.
In tema di mancata contestazione del progetto di stato passivo si segnala la pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione Prima, n. 5659 del 10.4.2012 (http://www.expartecreditoris.it/provvedimento.php id=512&catid=2).
Per verificare ulteriori precedenti si veda:
Decreto Tribunale di Napoli, dott. Angelo Napolitano 07-10-2014 n.13987
Decreto Tribunale di Pavia, Presidente dott.ssa Peschiera, Giudice relatore dott. Piero Pieri 27-11-2013
Sentenza Cassazione civile, sezione prima 23-03-2012 n.4744 Opposizione allo stato passivo
Decreto Tribunale di Napoli, Presidente dott. Aldo Ceniccola, Giudice relatore dott. Nicola Graziano 13-03-2014
OrdinanzaCassazione civile, sezione sesta 06-09-2013 n.20587
Sentenza Cassazione civile, sezione prima 17-05-2012 n. 7774
Ordinanza Cassazione civile, sezione sesta 13-06-2014 n.13429
Testo del provvedimento
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