ISSN 2385-1376
Testo massima
Il Giudice può formulare una proposta conciliativa tra le parti ex art. 185 bis cpc anche a causa interamente istruita.
È il principio di diritto statuito dal dott. Gustavo Danise, giudice del Tribunale di Nocera Inferiore, con ordinanza del 29/01/2014.
Nel caso di specie, il Giudice, nel corso dell’attività istruttoria, dopo aver valutato l’elaborato peritale eseguito dal nominato CTU, ha ritenuto opportuno formulare una proposta conciliativa ai sensi dell’art.185 bis cpc nonostante la richiamata norma prescriva quale limite temporale per la formulazione della proposta la “prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione”.
Ed invero, ha precisato l’adito giudicante, una proposta conciliativa formulata dal Giudice, anche a causa interamente istruita, non è incompatibile con la ratio dell’art.185 bis cpc atteso che l’inciso “prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione“, non è una norma imperativa, poiché non accompagnata da alcuna sanzione processuale, e che, inoltre, con il raggiungimento di un accordo bonario le parti rinunzierebbero all’impugnazione del provvedimento con indubbi vantaggi in favore di entrambe.
Tale provvedimento si rivela già prima facie particolarmente importante atteso che valorizza l’istituto della conciliazione endoprocessuale superando il limite temporale previsto dall’art.185 bis cpc.
L’istituto della conciliazione endoprocessuale, è stato introdotto dall’art. 84 del d.l. 21 giugno 2013 n.69, più noto come Decreto del Fare, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n.98, che ha apportato varie modifiche al testo originario del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, che regolamentava l’istituto della media conciliazione.
E così il nuovo art. 185-bis cpc, intitolato “proposta di conciliazione del giudice“, prevede espressamente che: “il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice“.
La norma ha da subito riscosso notevole interesse ed è stata oggetto di applicazione da parte dei vari Tribunali. Sul punto, infatti, si segnala la famosa ordinanza del 27/08/2013 pronunziata dal Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del dott. Luigi Levita, già oggetto di approfondimento sulla rivista, con la quale si è statuito che l’art.185 bis cpc che prevede il potere del giudice di rivolgere alle parti proposte conciliative è norma applicabile ai processi pendenti e può essere utilizzata in qualsiasi momento del giudizio, purché non sia ultimata l’istruttoria.
Il dott. Gustavo Danise, con la presente ordinanza, ha fatto un ulteriore passo in avanti prevedendo che il Giudice può formulare una proposta conciliativa tra le parti ex art.185 bis cpc anche a causa interamente istruita. Dunque, una volta instaurato il giudizio, il giudice può invitare le parti a rivolgersi ad un organismo di mediazione oppure può optare per la conciliazione endoprocessuale formulando una proposta conciliativa ex art.185 bis cpc.
Trattasi di un’ordinanza davvero innovativa atteso che sponsorizza l’istituto deflattivo del contenzioso tramite la conciliazione endoprocessuale superando anche il limite temporale della prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione.
D’altra parte, spiega il Giudice il raggiungimento di un accordo in tale fase, garantirebbe indubbi vantaggi ad entrambe le parti in quanto laddove:
– parte creditrice in cambio della rinuncia ad una porzione del credito riconosciutagli dal CTU, conseguirebbe il pagamento in termini più rapidi ed eviterebbe le spese di registrazione della sentenza;
– parte convenuta conseguirebbe uno sconto dall’importo accertato dal CTU in cambio del pagamento immediato e dalla rinuncia all’impugnazione, conseguendo così anche il risparmio di ulteriori spese legali
Ne deriverebbe per entrambe le parti otterrebbero una pronuncia “utile” in luogo di una “giusta”, che spesso non è la preferibile, a cagione della lunga durata dei giudizi civili.”
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale della sentenza
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 103/2014