In materia di misure protettive ex art 19 CCII, in caso di richiesta di proroga da parte del debitore nell’ambito della procedura di “composizione negoziata della crisi di impresa”, occorre che sia integrato il contraddittorio anche nei confronti del creditore pregiudicato dalla concessione del provvedimento richiesto.
Ciò è quanto affermato dal Tribunale di Bergamo, Giudice Mauro Martinelli, nel decreto del 9 luglio 2024, con il quale, a seguito del deposito, da parte di una società, dell’istanza di proroga delle misure protettive nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi di impresa nei confronti della sola creditrice, società in liquidazione giudiziale, ha affermato che tale proroga può essere concessa solo ad esito della instaurazione del contraddittorio anche nei confronti del creditore pregiudicato dalle misure
Tale necessità deriverebbe sia da argomenti testuali, sia da argomenti sistematici.
Sotto il primo profilo, da una lettura dei commi 4, 5 e 7 dell’art. 19 CCII emerge quanto segue:
- (…) Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, devono essere sentiti. (…): tale disposizione, inserita nel comma che disciplina il procedimento di concessione della misura cautelare, ove già è prevista l’ audizione delle parti, non può che essere interpretata – per non avere un valore meramente plenoastico – come principio cardine di tutela del contraddittorio del soggetto potenzialmente pregiudicato dalla concessione (o dalla proroga) del provvedimento cautelare;
- Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza delle parti e acquisito il parere dell’esperto, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative(…): tale norma non ha espressamente disposto l’ audizione dei creditori, perché prevede un’istanza congiunta depositata da parte del debitore e dei creditori coinvolti.
- I procedimenti disciplinati dal presente articolo si svolgono nella forma prevista dagli articoli 669 bis e seguenti del codice di procedura civile (…): si richiama, in questa sede, in generale il c.d. rito cautelare uniforme, ove la concessione del provvedimento cautelare non può mai sottrarsi al rispetto del contradditorio, al più differito.
Sotto il secondo profilo, la necessità dell’integrazione del contraddittorio deriva dalla ratio normativa di concessione della cautela in funzione di agevolazione delle trattative, che non possono prescindere dalla disponibilità al dialogo da parte dei creditori.
Per queste ragioni nel caso in esame il Tribunale ha fissato udienza alla presenza della parte ricorrente e della creditrice, in persona dei curatori, e dell’esperto nominato.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONCORDATO SEMPLIFICATO: NON È POSSIBILE CHIEDERE MISURE PROTETTIVE NELL’AMBITO DI TALE PROCEDIMENTO
ESSO NON È UNA SPECIES DI CONCORDATO PREVENTIVO
Decreto | Tribunale di Torino, Pres. Nosengo – Rel. Pittaluga | 25.11.2022 |
GLI AGGIORNAMENTI CONSEGUITI ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA
Articolo Giuridico | 14.07.2022 |
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