In virtù di un emendamento inserito in sede di conversione in legge, il Decreto “Rilancio” (D.l. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020) prevede all’articolo 17-bis la proroga della sospensione degli sfratti fino al 31 dicembre 2020. La disposizione interviene sull’art. 103 del recente decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia) che ha sospeso, fino al 1° settembre 2020, l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo. In particolare, la data del 1° settembre viene sostituita con quella del 31 dicembre 2020, sospendendo dunque per ulteriori 4 mesi le procedure di esecuzione degli sfratti. Rispetto al termine iniziale del 31 agosto 2020 previsto dal Decreto “Cura Italia”, la norma allunga il lasso temporale nel quale non possono essere eseguite procedure di sfratto sia per morosità che per fine locazione.
In virtù delle modifiche del Decreto Rilancio fino al 31 dicembre prossimo è sospesa l’esecutività dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo come alberghi, negozi o altri esercizi commerciali. La sospensione opera in maniera automatica senza che sia necessaria alcuna istanza o domanda da parte degli interessati. Inoltre, non sono richiesti requisiti particolari per accedervi. La norma sospende la solo esecutività dei provvedimenti di sfratto. Nulla vieta al proprietario di avviare una procedura di sfratto nei confronti dell’inquilino (conduttore) e di ottenere dal giudice la convalida di sfratto o l’ordinanza provvisoria di sfratto. Tali provvedimenti, tuttavia, non potranno essere materialmente eseguiti fino al 31 dicembre 2020, in virtù della sospensione prorogata dal Decreto Rilancio.
Fino al 31 dicembre 2020 non si possono materialmente eseguire procedure di sfratto. Questo vale anche per i provvedimenti già avviati, ma ancora in corso e per i quali non c’è stato lo sgombero dell’immobile. La sospensione opera anche nei confronti degli ufficiali giudiziari incaricati dello sgombero, che non siano tuttavia ancora entrati nell’immobile per liberarlo.
Si ricorda che in base agli articoli 657 e seguenti del codice di procedura civile, la procedura si avvia con la convalida di sfratto, che costituisce titolo esecutivo attraverso il quale promuovere l’azione esecutiva di rilascio forzoso dell’immobile. Con il provvedimento di convalida di sfratto, infatti, il tribunale ordina il rilascio dell’immobile e fissa il termine per l’esecuzione, che generalmente è di 30 giorni. Se entro detto termine lo sfrattando non ha provveduto a liberare spontaneamente l’immobile, si può promuovere l’azione esecutiva di rilascio forzoso dell’immobile in base all’art. 608 c.p.c.: l’azione di rilascio forzoso dell’immobile inizia con la notificazione, da parte dell’ufficiale giudiziario, del preavviso di rilascio, atto con il quale comunica all’inquilino la data e l’ora in cui eseguirà l’accesso forzoso presso l’immobile; la liberazione dell’immobile può essere effettuata, se necessario, con l’intervento della forza pubblica.
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