Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa con nota di accompagnamento
Non c’è obbligo di consegna del prospetto informativo quando la negoziazione del prodotto finanziario è su base individuale.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Chiara, Rel. Cons. Iofrida, con l’ordinanza n. 29736 del 19 novembre 2018.
Chiaro scrutinio della Suprema Corte a proposito dell’obbligo di consegna del “prospetto informativo”.
Secondo gli Ermellini costituisce ormai ius receptum in sede di legittimità il principio secondo cui in tema di intermediazione finanziaria, la pubblicazione del “prospetto informativo” è prevista nelle ipotesi di sollecitazione all’investimento, ai sensi dell’art. 94, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 58 del 1998, caratterizzate per essere l’offerta comunque rivolta, secondo lo schema dell’art. 1336 c.c., ad un numero indeterminato ed indistinto di investitori in modo uniforme e standardizzato, cioè a condizioni di tempo e prezzo predeterminati.
Quando, invece, la diffusione di strumenti finanziari presso il pubblico avviene mediante la prestazione di “servizi di investimento” (art. 1, comma 5, t.u.f.), cioè attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, a condizioni diverse a seconda dell’acquirente e del momento in cui l’operazione è eseguita, la tutela del cliente è affidata all’adempimento, da parte dell’intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e 26 ss. del reg. Consob n. 11522 del 1998, anche nel caso in cui la negoziazione individuale avvenga nel periodo del cd. “grey market”, cioè prima che i titoli siano emessi ufficialmente.
Ne consegue, dunque, che la contestazione relativa all’omessa consegna del prospetto informativo è stata disattesa dalla Corte di appello sul presupposto che si trattasse di un rapporto di negoziazione su base individuale e non di diffusa sollecitazione all’investimento.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
DEPOSITO TITOLI: NESSUN OBBLIGO INFORMATIVO E DI MONITORAGGIO DOPO LA NEGOZIAZIONE
ALL’INTERMEDIARIO FINANZIARIO È CONFERITO UN MERO ORDINE DI ACQUISTO E AMMINISTRAZIONE
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Giuseppe Pagliani | 07.05.2018 | n.791
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