Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
E’ legittimo il comportamento della Banca trattaria la quale, a fronte dell’azzeramento della provvista in giacenza sul c.c., in conseguenza di un pignoramento notificatole dal terzo creditore della società traente, proceda tempestivamente a far elevare il protesto, senza che incomba sulla stessa alcun onere di preavviso alla cliente.
E’ onere della società traente assicurare la permanenza della provvista in vista dell’incasso, soprattutto la stessa aveva da tempo ricevuto la notifica del precetto.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Cassino, Dott. Gabriele Sordi con l’ordinanza del 15.02.2017.
Nel caso di specie, una società-cliente aveva adito in via d’urgenza l’autorità giudiziaria per chiedere l’immediata cancellazione della segnalazione effettuata dalla Banca nel Registro Protesti della C.C.I.A.A. provinciale, in riferimento a n. 3 assegni bancari emessi sul conto corrente con la stessa intrattenuto.
In particolare, la società traente contestava il comportamento dell’istituto di credito il quale, in conseguenza del pignoramento notificatole dal terzo creditore della stessa, aveva proceduto all’ elevazione del protesto su detti titoli mancando di contattare la cliente, al fine di avvisarla che, in ragione dell’atto notificatole, non avrebbe provveduto a pagare i tre assegni ricevuti.
Il Tribunale di Cassino, ritenuta l’insussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento cautelare inaudita altera parte, fissava l’udienza per la comparizione delle parti.
Si costituiva in giudizio la Banca, sostenendo la legittimità del proprio operato, non incombendo sulla stessa alcun obbligo di comunicazione al cliente in ipotesi di notifica del pignoramento presso terzi, e rilevando, altresì, che già all’atto dell’emissione degli assegni – precedente alla notifica del pignoramento – non sussisteva la provvista per il pagamento degli stessi.
Il giudicante, ha considerato perfettamente legittimo il comportamento della Banca la quale, a fronte dell’azzeramento della provvista in giacenza sul c.c. in conseguenza del pignoramento notificatole, ha dovuto come per legge procedere tempestivamente a far elevare il protesto, senza che le incombesse per legge alcun onere di preavviso alla cliente, rilevando che era onere della società traente assicurare la permanenza di detta provvista in vista dell’incasso, essendo la notificazione del pignoramento pervenuta alla Banca trassata l’indomani rispetto al giorno di traenza e, dunque, in anticipo rispetto alla richiesta della compensazione bancaria, mentre la società pignorata aveva da tempo ricevuto la notifica del precetto.
Il Tribunale ha, inoltre, sottolineato che la differente disciplina normativa in merito ai tempi per poter ottenere la cancellazione del protesto per il mancato pagamento della cambiale rispetto a quello dell’assegno è giustificata dalla diversa funzione dei differenti titoli, il secondo essendo strumento di pagamento piuttosto che di credito, con il non casuale differente corredo sanzionatorio.
Sulla base dei suesposti rilievi il giudice si è pronunciato per il rigetto del ricorso, disponendo la compensazione delle spese di lite, avendo la società ricorrente provveduto a saldare gli importi e gli accessori di legge e ritenendo plausibile che essa, pur avendo ricevuto la notifica del precetto, confidasse in una soluzione transattiva con il creditore pignorante.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
PROTESTO ASSEGNI: LA BANCA NON DEVE AVVERTIRE IL CLIENTE
IL CORRENTISTA NON HA DIRITTO AD ALCUN PREVENTIVO AVVISO PRIMA DEL PROTESTO
Cassazione civile, sezione terza 12-02-2013 n.3286
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