Il protesto deve essere elevato nei confronti di chi risulti, in modo certo ed inconfutabile, aver emesso il titolo secondo quello che si evince dalla firma di emittenza o di traenza, dovendo, in caso contrario, essere elevato nei confronti del correntista al fine di consentire al protesto di impedire la decadenza dalle azioni di regresso eventualmente esperibili dal creditore verso gli altri obbligati cartolari.
Nel caso in cui venga denunciato il furto degli assegni, è legittima la condotta dell’istituto di credito che, in ogni caso, provvede ad elevare il protesto nei confronti del correntista per la non conformità delle sottoscrizioni dei titoli allo specimen e per l’illeggibilità delle sottoscrizioni medesime al fine di garantirne la sua funzione conservativa.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Crotone, Giudice Valentina Tumedei con l’ordinanza del 29.03.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata un CLIENTE CORRENTISTA subiva un furto di due carnet di assegni che denunciava ai carabinieri e all’Istituto di credito emittente, il quale successivamente contattava il CLIENTE per riferire che due degli assegni rubati venivano incassati e poi protestati dal NOTAIO con la causale di “assegno denunciato rubato con firma di traenza illeggibile e non conforme allo specimen”.
Il CLIENTE agiva in via cautelare contro la BANCA chiedendo la sospensione dell’iscrizione del proprio nominativo dal registro dei protesti tenuto presso la Camera di Commercio.
Più nel dettaglio, l’attore sosteneva che la BANCA, nonostante fosse a conoscenza del furto e dell’acclarata contraffazione dei titoli riportanti un nome completamente diverso da quello di parte ricorrente, procedeva al protesto del correntista, pertanto doveva ravvisarsi la responsabilità della BANCA, nonché del NOTAIO, in quanto se la prima non comunicava al pubblico ufficiale che il titolare del conto era soggetto diverso dal nominativo del sottoscrittore degli assegni, il NOTAIO, secondo la pretesa attorea, violava il dovere di diligenza di cui all’art. 1176 co. 2 c.c.
Peraltro, il CLIENTE sottolineava che essendo titolare di una ditta individuale il permanere dell’illegittima levata del protesto gli causava inevitabilmente un danno all’immagine.
Si costituiva in giudizio la BANCA, che evidenziava la violazione del dovere di diligenza nella custodia dei titoli da parte del correntista e deduceva la legittimità della levata del protesto nonché l’insussistenza del periculum in mora, chiedendo il rigetto del ricorso.
Nonostante la regolarità della notificazione, il NOTAIO rimaneva contumace.
Preliminarmente, il Giudice ha osservato che la funzione del protesto è sia quella di impedire la decadenza dalle azioni di regresso eventualmente esperibili dal creditore verso gli altri obbligati cartolari, che quella di tutelare la fede pubblica, vale a dire la fiducia dei consociati nell’idoneità astratta dell’assegno ad assolvere la sua tipica funzione di pagamento.
Nel caso di specie, il Magistrato ha sottolineato che il protesto deve essere elevato nei confronti di chi risulti, in modo certo ed inconfutabile, aver emesso il titolo secondo quello che si evince dalla firma di emittenza o di traenza, dovendo, in caso contrario, essere elevato nei confronti del correntista.
Quest’ultima ipotesi trovava riscontro nel caso di specie, infatti, l’istituto di credito provvedeva ad elevare il protesto per la non conformità delle sottoscrizioni dei titoli allo specimen e per l’illeggibilità delle sottoscrizioni medesime, pertanto risultando impossibile individuare i nominativi dei reali sottoscrittori emittenti e al fine di garantire al protesto la funzione conservativa, il Giudice ha dichiarato che la condotta della BANCA risultava legittima così come la levata del protesto nei confronti del cliente correntista.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale, non rilevando il fumus boni iuris, ha rigettato la domanda del CLIENTE, condannandolo al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
PROTESTO: VA ELEVATO CONTRO CHI HA EMESSO IL TITOLO COME RISULTA DALLA FIRMA DI EMITTENZA O DI TRAENZA
SPENDITA DELLA SUA QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE
Cassazione civile, sezione prima 12-11-2013 n.25371
ASSEGNO BANCARIO FALSIFICATO CON FIRMA APOCRIFA: LIMITI ALLA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA
L’ESAME VISIVO DEL TITOLO È L’ELEMENTO ESSENZIALE PER DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE CREDITIZIO
Cassazione civile, sezione terza 04-10-2011 n.20292
INDEBITO – ASSEGNO BANCARIO – FIRMA APOCRIFA – LEGITTIMAZIONE ESCLUSIVA BANCA
NEL CASO DI FIRMA FALSA DI UN ASSEGNO BANCARIO, ALLA SOLA BANCA SPETTA L’ACTIO INDEBITI
Cassazione civile, sezione terza 29-09-2004 n.19565
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno