Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa
Il sequestro del titolo, disposto nel corso di un procedimento civile o penale, non costituisce un ostacolo insormontabile alla elevazione del protesto per causa di forza maggiore, idoneo ai sensi dell’art. 61 R.D. della legge cambiaria a rinviare l’atto, invece legittimamente procedibile con la presentazione di copia autentica del titolo, da restituirsi all’esito al portatore.
Questo il principio espresso dalla Cassazione civile, sez. prima, Pres. Giancola – Rel. Scaldaferri, con la sentenza n. 91 del 04.01.2017.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Ancona rigettava l’appello proposto da una correntista avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Fermo aveva respinto la domanda, proposta nei confronti della Banca e di un Notaio, diretta ad ottenere il risarcimento dei danni derivati dal protesto di una cambiale, emessa dall’appellante in favore di un terzo e domiciliata presso la Banca convenuta.
L’attore, in particolare, assumeva l’illegittimità del protesto della cambiale, come tale, produttivo, a seguito della pubblicazione nel relativo Bollettino, di gravi danni per la sua attività imprenditoriale, avendo quest’ultimo, una volta ricevuta comunicazione dalla Banca della messa all’incasso del titolo, sporto querela per la falsificazione della data di scadenza, a seguito della quale la Procura della Repubblica di Fermo aveva disposto il sequestro del titolo, nonostante il protesto fosse stato elevato, su richiesta della Banca, dal Notaio dietro presentazione di copia autentica del titolo stesso.
La Corte distrettuale, premesso che il correntista, ricevuta la comunicazione della messa all’incasso del titolo, non aveva informato la Banca, né tantomeno il Notaio, della denuncia penale presentata in ragione della presumibile contraffazione della data di scadenza, aveva sottolineato, in primo luogo, che l’esame visivo del documento confermava il fatto che la contraffazione del titolo non fosse rilevabile ad occhio nudo, sia pure a seguito di un esame attento.
Il Giudice del gravame aveva poi osservato che, ferma l’insussistenza di disposizioni normative che imponessero la comunicazione da parte della Banca all’appellante dell’intervenuto sequestro del titolo e quindi del successivo protesto, quest’ultimo costituiva, comunque, atto dovuto onde evitare ai giratari del titolo la perdita del diritto di regresso, non costituendo d’altra parte il sequestro probatorio eseguito dalla Procura, una causa di forza maggiore idonea, ai sensi dell’art. 61 della legge cambiaria, a rinviare il protesto, la cui levata su copia autentica del titolo non poteva, peraltro, configurare il reato di uso di atto falso di cui all’art. 489 cod. pen..
Avverso tale sentenza, il correntista proponeva ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi, cui resistevano con distinti controricorsi la Banca ed il Notaio.
Secondo la Suprema Corte il sequestro probatorio penale non costituisce una causa di forza maggiore idonea a rinviare il protesto come previsto dall’art. 61 della legge cambiaria.
Ed, invero, il sequestro penale diretto ad assicurare la conservazione dello strumento materiale di un reato, non può tradursi in un ingiustificato pregiudizio per il terzo portatore estraneo al fatto delittuoso precludendogli l’esercizio dei relativi diritti cartolari.
Proprio per questo motivo, dottrina e giurisprudenza sono concordi nell’escludere che la sottoposizione del titolo a sequestro penale integri la causa di forza maggiore di cui all’art. 61 l. camb., impeditiva della tempestiva levata del protesto ed, eventualmente, esonerante dall’osservanza del relativo onere.
Come giustamente osservato, si tratta di un impedimento non assoluto ed oggettivo, ma relativo e personale a quel determinato portatore, rimovibile attraverso la richiesta del rilascio della copia autentica da parte del cancelliere.
Solo nel caso di mancata autorizzazione al rilascio, si verificherebbe l’ipotesi di forza maggiore contemplata dalla citata norma: “Il sequestro di un assegno bancario da parte del giudice penale non costituisce impedimento, neppure di mero fatto, all’esercizio dei diritti cartolari, perché il legittimo portatore può chiedere il rilascio di copia autentica del titolo che, per l’art. 2715 c.c. tiene luogo dell’originale ad ogni effetto”.
Per il che, in caso di sequestro penale, il portatore può ottenere copia autentica, ex art. 258 c.p.p. ed avvalersi di essa per chiedere il protesto.
Si ritiene, comunque, che ove il giudice penale, avvalendosi del potere discrezionale concessogli dal comma 1 del precitato art. 258 c.p.p., neghi il rilascio di copia della cambiale sequestrata (il che è ad esempio possibile in caso di sequestro preventivo, dettato cioè dal pericolo che la libera disponibilità del titolo possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, ovvero agevolare la commissione di altri reati), non è dato modo di comprendere in quale maniera l’interessato potrà far constatare in modo legale la mancanza di pagamento.
Sulla base di quanto esposto, la Suprema Corte rigettava il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PROTESTO: deve essere effettuato anche in caso di assegno smarrito o rubato
L’INTERESSE ALLA LEVATA DEL PROTESTO NON È ESCLUSIVAMENTE RICONDUCIBILE ALLA PRESENTAZIONE ALL’INCASSO DI UN ASSEGNO PRIVO DI PROVVISTA
Ordinanza | Tribunale di Roma, Dott. Federico Salvati | 21.10.2015 |
LEGITTIMO IL PROTESTO IN PROPRIO DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO CHE NON HA OPERATO LA SPENDITA DELLA SUA QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE
Sentenza | Cassazione civile, sezione prima | 12.11.2013 | n.25371
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