Segnalazione a cura dell’Avv. Pietro Troianiello del Foro di Santa Maria Capua Vetere
In tema di prova dell’esistenza di un mandato di pagamento di cambiali conferito dal correntista alla banca, costituiscono circostanze rilevanti sia la domiciliazione presso l’istituto bancario, dovendosi presumere ai sensi dell’art. 4 legge cambiaria che il terzo domiciliatario fosse autorizzato a provvedere al pagamento, sia la predisposizione della provvista da parte del cliente.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Valeria Castaldo, con l’ordinanza del 22 aprile 2020, con la quale ha accolto il ricorso d’urgenza proposto da un’azienda che si era vista illegittimamente protestare due cambiali, sebbene sul conto corrente avesse un’ampia provvista.
Il Giudice ha censurato il comportamento della banca, che non aveva dato corso al pagamento sostenendo che non aveva ricevuto istruzioni in tal senso, ordinando alla Camera di Commercio la cancellazione del protesto.
Il provvedimento in esame, poi, ha offerto anche interessanti spunti circa i temi trattati dal punto di vista processuale.
In particolare, il Tribunale ha sostenuto l’ammissibilità di un provvedimento di cancellazione della pubblicazione del protesto ai sensi dell’art. 700 cpc. Infatti, il provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. ha natura strumentale e anticipatoria, mirando alla provvisoria realizzazione di una situazione giuridica attiva già perfetta, attraverso il provvisorio mantenimento di uno stato di fatto esistente, cosicché la sentenza di merito, delibando tale situazione di fatto e la correlativa situazione giuridica, vale a consolidare in via definitiva l’effetto giuridico già prospettato in via prodromica. Pertanto, non vi sono ragioni per escludere che possa essere adottata con un simile provvedimento la cancellazione della pubblicazione dei protesti, in mancanza di una norma che espressamente consenta di conseguire tale risultato soltanto con la sentenza, come, ad esempio, è previsto per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale (art. 2668 c.c.).
A tal proposito, l’Organo giudicante ha chiarito che, alla luce della nuova struttura del procedimento ex art. 700 cpc e degli altri provvedimenti cautelari anticipatori, si è soltanto attenuata la strumentalità tra procedimento cautelare ed azione di merito, con la conseguenza che non è venuto meno l’onere posto in capo al ricorrente di individuare, nel ricorso cautelare, la domanda di merito a cui lo stesso è strumentale.
Con l’ordinanza de qua, il Tribunale ha inoltre disatteso l’eccezione di inammissibilità della domanda cautelare per difetto di residualità proposta dall’istituto di credito resistente (per la banca, l’azienda avrebbe potuto attivare il procedimento amministrativo previsto dall’art. 4, co. 2 L. 77/55). Pur ammettendo che tale procedimento sia previsto per la risoluzione di una serie di ipotesi di segnalazione del nominativo sul registro dei protesti, che ictu oculi appaiono illegittime o erronee, il Giudice ha affermato che la tutela in via d’urgenza non può trovare limitazioni nella previsione di una procedura amministrativa, ancorché celere. La residualità del rimedio cautelare innominato può correttamente valutarsi rispetto ad altri rimedi giurisdizionali, non invece rispetto ad un procedimento amministrativo. Una tutela cautelare d’urgenza può essere concessa anche inaudita altera parte, il che è sufficiente a riconoscere l’interesse e la conseguente ammissibilità del procedimento ex art 700 cpc anche quando il legislatore appresti forme di tutela amministrativa procedimentalizzata in termini brevi.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CAMBIALE: RESPONSABILE LA BANCA CHE NON INTERVIENE TEMPESTIVAMENTE SUL PROCESSO DI LEVATA DEL PROTESTO
SE IL DEBITORE PAGA, L’ISTITUTO DEVE EVITARE IL PROTESTO O COMUNQUE AVVISARLO PER ACCEDERE TEMPESTIVAMENTE ALLA PROCEDURA DI CANCELLAZIONE
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Scotti – Rel. Fidanzia | 04.02.2020 | n.2549
ASSEGNI CON FIRMA ILLEGGIBILE: IN IPOTESI DI SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE, IL PROTESTO VA LEVATO A CARICO DEL CORRENTISTA EFFETTIVO
NON È SUFFICIENTE UNA MERA DENUNCIA PER AUTORIZZARE LA BANCA AD OMETTERE LA LEVATA
Sentenza | Corte di cassazione, Sez. I, Pres. Genovese – Rel. Nazzicone | 02.05.2019 | n.11557
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