ISSN 2385-1376
L’interesse pubblico tutelato dal procedimento di levata del protesto non è specificamente ed esclusivamente riconducibile alla presentazione all’incasso di un assegno privo di provvista.
Infatti in base all’art. 1 della legge n. 77 del 1955, si procede alla pubblicazione ufficiale dell’elenco dei protesti cambiari nel caso di mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, indipendentemente dalla ragione del mancato pagamento.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice unico, dott. Federico Salvati che con ordinanza del 21.10.2015, ha rigettato il ricorso d’urgenza promosso da un correntista per ottenere la cancellazione del protesto dell’assegno dallo stesso smarrito.
Il correntista, in particolare, deduceva l’illegittimo operato della banca che, nonostante il deposito di regolare denuncia di smarrimento dell’assegno de quo, aveva inviato il titolo smarrito al notaio al fine di far levare il protesto, il quale era stato elevato, con la seguente causale: “Irregolarità dell’assegno – assegno denunciato smarrito o rubato, recante una firma di traenza relativa al correntista e corrispondente alla specimen“.
Costituitasi in giudizio, la Banca la stessa deduceva la totale erroneità e infondatezza della richiesta formulata dal ricorrente evidenziando che il protesto è l’atto formale col quale viene constatata la mancata accettazione o il mancato pagamento del titolo di credito da parte dell’obbligato principale ed ha lo scopo di accertare in modo certo il mancato pagamento e di sancire la fine della circolazione del titolo.
Ebbene l’adito Giudicante ha rigettato il ricorso sulla base dei seguenti presupposti e precisamente:
a). che la funzione essenziale del protesto dei titoli di credito è la rilevazione mediante un atto formale, pubblico e solenne, del rifiuto dell’accettazione o del pagamento del titolo da parte del trattario al fine di conservare l’esercizio dell’azione di regresso contro il girante, il traente e gli altri obbligati (R.D. n. 1736 del 1933, art. 10 e art. 45, n. 1);
b). che nel caso di specie non vi sono state contestazioni sulla circostanza per cui il protesto non era stato levato per mancanza di provvista, ma a seguito della presentazione della denuncia di smarrimento del titolo;
c). che del pari non vi sono state contestazioni sulla circostanza per cui la sottoscrizione apposta sul titolo era autografa.
Sulla base di tali circostanze il Giudice ha precisato che la condotta della banca e la successiva levata del protesto non sono state in alcun modo viziate da illegittimità.
Del resto, ha poi precisato il Giudice non può alla stregua della valutazione sommaria che caratterizza il procedimento cautelare d’urgenza prospettarsi la non riconducibilità dei fatti che hanno condotto alla levata del protesto alla condotta incolpevole del debitore, atteso che questo aveva sottoscritto l’assegno senza averlo compilato in alcuna altra parte, così esponendosi maggiormente al rischio di incasso del titolo in caso di smarrimento.
Del resto, è pacifico in giurisprudenza che anche in caso di assegno smarrito o rubato, il protesto deve essere ugualmente levato nei confronti del correntista per non pregiudicare le azioni di regresso esercitabili dal creditore verso gli altri obbligati cartolari.
Il titolo, infatti, non è inesistente ed è anzi validamente circolante sino alla levata del protesto, stante la validità delle obbligazioni eventualmente assunte da accettanti, giranti ed avallanti.
Sul punto si segnalano altre decisioni conformi a quanto statuito tra cui Trib. Bologna Sez. III, 11/10/2007 ex plurimis Corte di Cassazione n. 6006 del 16.4.2003, Corte Costituzionale n. 151/1994 ed ordinanza n.112/99; Tribunale di Bologna n. 4472 del 16.07.2003, dove viene affermato che “anche in caso di assegno smarrito o rubato il protesto deve essere effettuato, per non pregiudicare le azioni di regresso esercitabili dal creditore verso gli altri obbligati cartolari; infatti, in tali ipotesi, il titolo non è inesistente, e circola validamente”. Deve considerarsi illegittimo, con conseguente responsabilità della banca trattaria, il protesto di assegno bancario “recante firma non riferibile al correntista“, in cui erroneamente si attesti che lo smarrimento o il furto non è stato denunciato. Qualora la banca trattaria, invece, avesse evidenziato nel protesto che l’assegno era stato rubato, la sua attività sarebbe stata del tutto legittima; infatti, la pubblicazione dei protesti è un obbligo di legge sulla base degli artt. 1 e 3 legge n. 77/1955, i quali non violano norme costituzionali (come già per due volte ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 151/94 e con l’ordinanza 112/99)”.
Sul punto si ricorda, anche la decisione del Tribunale di Roma secondo il quale “in caso di assegno denunciato smarrito o rubato recante firma di traenza contraffatta, il protesto va elevato nei confronti del correntista con la pertinente motivazione. In tale evenienza il protesto è legittimo e non erroneo: la pubblicazione della motivazione veritiera è, difatti, circostanza che elimina o diminuisce la potenzialità di danno all’immagine ed all’onorabilità dei correntisti nei rapporti commerciali e sociali” (Tribunale di Roma, Sez. II civile, ord. del 15/07/2005).
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 537/2015