Le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. Qualora, poi, nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, il giudice, ove voglia uniformarsi alla seconda consulenza, è tenuto a valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, senza limitarsi ad un’acritica adesione ad essa; egli può, invece, discostarsi da entrambe le soluzioni solo dando adeguata giustificazione del suo convincimento, mediante l’enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti, nonché, trattandosi di una questione meramente tecnica, fornendo adeguata dimostrazione di avere potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizioni proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che, in un giudizio sulla revisione dei prezzi nell’appalto di opere pubbliche, aveva acriticamente recepito, ai fini dell’applicazione dell’una o dell’altra tabella per la liquidazione della revisione, una delle due soluzioni proposte dalla c.t.u. espletata in grado d’appello, difforme ed inconciliabile sia con l’altra, proposta dal medesimo consulente, sia con le conclusioni del consulente tecnico nominato in primo grado).
IL COMMENTO
Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha ritenuto la decisione impugnata del tutto priva di motivazione su un punto decisivo della controversia ed ha, pertanto, cassato la stessa con rinvio.
Il Supremo Collegio, confermando un principio costante in giurisprudenza di legittimità, ha affermato che le valutazioni espresse dal c.t.u. non hanno efficacia vincolante per il giudice; ma è pur vero che detto giudice può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo indicare in particolare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico – giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. (Cass. 19661/2006; 14849/2004; 13468/2000);
Nel caso concreto, infatti, erano stati nominati due consulenti tecnici d’ufficio e le conclusioni del secondo in una delle due soluzioni prospettate erano difformi ed inconciliabili non solo con l’altra, ma anche con la soluzione del primo consulente.
Afferma la Corte che ove la sentenza impugnata intendeva uniformarsi alla soluzione equitativa del secondo consulente, non poteva neppure limitarsi ad una acritica adesione ad essa, ma doveva, invece, . valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, indicando le ragioni per cui riteneva di dover disattendere le conclusioni del primo consulente (e quelle della soluzione conforme del secondo).
La Corte, precisa, altresì, che il Giudice del merito avrebbe potuto discostarsi da entrambe le soluzioni dando a maggior ragione adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l’enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti e, trattandosi in particolare di una questione meramente tecnica, avrebbe dovuto fornire adeguata dimostrazione di aver potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizione proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione.
La Corte di appello, con la sentenza impugnata, invece, si è limitata ad estrapolare i dati individuati dal consulente quando avrebbe dovuto fornire una rigorosa dimostrazione e motivazione della decisione non soltanto perchè contestata con argomenti tecnici dalla parte in entrambi i gradi del giudizio, ma anche e soprattutto perchè esclusa da entrambi i ctu.
In conformità alla decisione in esame, si segnalano le sentenze della Corte di Cassazione civ. Sez. II, 30/10/2009, n. 2306; Sez. I, 17/12/2010, n. 2556; Sez. lavoro, 27/02/2009, n. 4850; Sez. I, 13/09/2006, n. 19661.
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