L’onere di specifica contestazione, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art.167 cpc, deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato siano individuati dalla legge, il convenuto HA L’ONERE DI CONTESTARLI SPECIFICAMENTE e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti INCONTESTATI; solo in presenza di tale condizione, l’attore ha l’onere di provarli, restando così assicurato il principio del contradditorio.
Il potere di contestazione, concorrendo con quello di allegazione nell’individuazione del thema decidendum e probandum, soggiace ai medesimi limiti preclusivi di quest’ultimo, costituiti dall’udienza di trattazione, di cui all’art.183 cpc.
Tanto in considerazione del sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l’onere di collaborare con principi di lealtà e di probità posti a carico delle parti dall’art.88 cpc, fin dalle prime battute processuali, al fine di circoscrivere la materia controversa.
La mancata presa di posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso, comporta di per sé una linea di difesa obbiettivamente incompatibile con la negazione della pretesa, rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio.
Alla luce di ciò non può assumere rilievo:
– la contestazione, CON CLAUSOLA DI STILE, dei requisiti di legge a carico dell’attore contenuta nella COMPARSA DI RISPOSTA del convenuto;
– l’affermazione dei convenuti, in sede di COMPARSA CONCLUSIONALE, che l’attore non aveva provato l’esistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge.
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