ISSN 2385-1376
Testo massima
Il termine fissato dal giudice istruttore per l’assunzione dei mezzi di prova fuori della circoscrizione del tribunale ha carattere ordinatorio, sicché la relativa istanza di proroga deve essere presentata, ex art. 154 cod. proc. civ., prima della scadenza del termine stesso, il cui inutile decorso comporta la decadenza della parte dal diritto di far assumere la prova delegata, e non soltanto dal diritto di far assumere, per delega, la prova medesima. (In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha accolto il ricorso in quanto il termine per il completamento della rogatoria, al momento dell’assunzione della prova, era ampiamente superato, sicché la parte era già decaduta dall’assunzione della stessa, non avendo tempestivamente proposto istanza di proroga, senza che rilevasse, a tal fine l’istanza di rimessione della causa sul ruolo, presentata dopo che erano pervenuti gli atti relativi all’espletamento della prova delegata).
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.N.
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
– controricorrente–
avverso il decreto della Corte d’appello di PERUGIA reso nel procedimento n. 823/07 RGVG, depositato in data 19 novembre 2009.
Svolgimento del processo
1. – Con ricorso depositato in data 5 novembre 2007 presso la Corte d’appello di Perugia, I. e F.L., in qualità di eredi di F.A., chiesero il riconoscimento dell’equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio svoltosi dinanzi alla Pretura circondariale, al Tribunale e alla Corte d’appello di Roma.
L’Amministrazione convenuta eccepì, in via preliminare, la nullità della procura, in quanto mancante della indicazione del luogo e della data del rilascio all’avv. S., apparentemente conferita da un soggetto residente all’estero senza l’osservanza della procedura prevista in tali casi, e chiese l’ammissione dell’interrogatorio formale dei ricorrenti in ordine al luogo del rilascio della procura.
La Corte di merito ammise l’interrogatorio formale, da espletare nel luogo di residenza dei ricorrenti, nella Repubblica di Croazia, per delega all’autorità giudiziaria locale.
All’udienza del 12 gennaio 2009, la Corte, rilevato che non era pervenuta nessuna notizia in merito all’espletamento dell’incombente, fissò un nuovo termine fino al 30 aprile 2009. Alla successiva udienza dell’8 giugno 2009 la Corte, in difetto di comunicazioni al riguardo, si riservò.
In data 19 giugno 2009 l’Avvocatura dello Stato depositò il verbale dell’interrogatorio formale reso innanzi al Tribunale di Pazin dai ricorrenti, i quali avevano dichiarato di non aver rilasciato alcuna procura all’avv. S. Questi sollevò alcune eccezioni che, a suo avviso, avrebbero reso ininfluente l’esito della rogatoria internazionale, tra cui la nullità della prova delegata perchè assunta oltre il termine originariamente assegnato dall’autorità giudiziaria italiana (il 15 dicembre 2008) senza che fosse stata presentata dal Ministero della Giustizia istanza di proroga prima dello spirare del termine, e la inidoneità della prova a confutare la validità della procura, essendo a tal fine necessaria la querela di falso.
2. – Con decreto depositato il 19 novembre 2009, la Corte, con riguardo alla prima delle due eccezioni, nel sostenere la tesi dell’impulso officioso della procedura di rogatoria, ritenne che la sanzione della decadenza fosse ipotizzabile nel solo caso in cui, pur in assenza di impedimenti, la parte interessata fosse rimasta inerte, mentre nella specie all’Avvocatura, che non aveva ricevuto comunicazione dell’assolvimento della rogatoria, nulla poteva essere imputato.
Quanto all’altra eccezione, la Corte di merito, pur condividendo in astratto il rilievo dell’Avvocatura in ordine alla necessità della querela di falso al fine di contestare l’autenticità della procura, osservò che nel caso concreto l’Avvocatura non aveva messo in discussione l’autografia della firma apposta in calce alla procura, ma si era limitata ad eccepire che questa non sarebbe stata rilasciata in Italia, chiedendo di poter provare tale assunto.
Peraltro, l’esito della prova induceva alla conclusione che l’avv. S. aveva agito in nome di I. e F.L. pur essendo privo dello ius postulandi: donde la inammissibilità del ricorso per inesistenza della procura.
3. – Per la cassazione di tale decreto ricorrono l’avv. S. e I. e F.L. sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
Motivi della decisione
1. – Deve essere esaminato per primo, per ragioni di priorità logica, il secondo motivo del ricorso, con il quale si deduce violazione o falsa applicazione degli artt.154, 184-bis, 204, 294 cod. proc. civ.. Secondo i ricorrenti, la mancata tempestiva istanza di proroga avrebbe determinato la decadenza dell’Avvocatura dal diritto di far assumere la prova che era stata delegata, decadenza, peraltro, tempestivamente eccepita. Avrebbe, inoltre, errato la Corte di merito nell’accogliere una presunta istanza dell’Avvocatura dello Stato di rimessione in termini stante la sua incolpevolezza nella decadenza, laddove la predetta istanza non aveva ad oggetto la rimessione in termini ma solo la rimessione della causa sul ruolo dopo che questa era stata trattenuta in decisione.
2.1. – La censura è fondata.
2.2. – Come già chiarito da questa Corte, il termine fissato dal giudice istruttore per l’assunzione dei mezzi di prova fuori della circoscrizione del tribunale (art.203 cod. proc. civ.) ha carattere ordinatorio, sicchè la relativa istanza di proroga (da rivolgersi all’autorità delegante, ex art.203 cod. proc. civ., u.c., richiamato, in tema di rogatorie ad autorità estere o consolari, dall’ultimo comma del successivo art.204) deve essere presentata prima della scadenza del termine stesso, giusta disposto dell’art.154 del codice di rito, con la conseguenza che l’istanza presentata successivamente alla sua scadenza comporta la decadenza della parte dal diritto di far assumere la prova delegata, e non soltanto dal diritto di far assumere, per delega, la prova medesima (v. Cass., sent. n. 4877 del 2005).
2.3. – Ne consegue che, essendo stato, nella specie, il termine per il completamento della rogatoria fissato, con ordinanza del Collegio del 4 agosto 2008, per la data del 15 dicembre 2008, al momento della esecuzione della prova, il 10 marzo 2009, l’Avvocatura dello Stato era già decaduta dall’assunzione della stessa, non avendo tempestivamente proposto istanza di proroga di detto termine, e non valendo a tale scopo la istanza di rimessione della causa sul ruolo presentata in un momento successivo, dopo che erano pervenuti gli atti relativi all’espletamento della prova delegata.
3. – Resta assorbito dall’accoglimento della predetta censura l’esame del primo mezzo, con il quale si lamentava violazione o falsa applicazione degli artt.24 Cost. e 112 cod. proc. civ. per la asserita illegittimità della utilizzazione, nella decisione impugnata, delle dichiarazioni rese in sede di interpello al fine di accertare la nullità della procura in quanto presuntivamente non rilasciata in Italia.
4. – Con il terzo motivo del ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art.221 cod. proc. civ.
Avrebbe errato la Corte di merito nel respingere la eccezione in ordine alla querela di falso quale unico strumento idoneo a confutare la validità della sottoscrizione della procura ad litem, in quanto detta sottoscrizione era stata autenticata dal procuratore che ne aveva in tal modo certificato l’autografia e la data di apposizione. Pertanto, solo l’esito del giudizio di querela di falso avrebbe consentito la declaratoria di inammissibilità della domanda di equa riparazione.
5. – La censura è infondata. Invero, la questione sollevata dall’Avvocatura dello Stato in relazione alla quale era stata disposta la rogatoria – dalla quale essa è risultata, poi, decaduta, per quanto chiarito sub 2.2. e 2.3., con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni ivi contenute – non concerneva la veridicità della procura, ma solo la mancata indicazione del luogo di rilascio della stessa.
6. – Conclusivamente, deve essere accolto il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo, rigettato il terzo. Il decreto impugnato va cassato in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad un diverso giudice – che viene designato nella Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, cui è demandato altresì il regolamento delle spese del giudizio – che riesaminerà la controversia tenendo conto della intervenuta decadenza dell’Avvocatura dello Stato dalla assunzione della prova delegata consistente nell’interrogatorio formale dei ricorrenti, nel luogo di residenza dei medesimi, in ordine alla circostanza relativa al luogo di rilascio della procura nel giudizio di equa riparazione di cui si tratta.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, rigetta il terzo. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 7 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2013
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