ISSN 2385-1376
Testo massima
Prove atipiche- configurabilità- casistica- scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale – atti dell’istruttoria penale o amministrativa – verbali di prove espletati in altri giudizi – sentenze rese in altri giudizi civili o penali – perizie stragiudiziali – chiarimenti resi al CTU, informazioni da lui assunte e risposte eccedenti il mandato – CTU rese in altri giudizi.
Artt.2729 cc, 116 cpc
Pur mancando nell’ordinamento civilistico una norma generale quale quella dell’art.189 cpp nel processo penale, tuttavia, l’assenza di una norma di chiusura nel senso dell’indicazione del numerus clausus delle prove, l’oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l’affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, escludono che l’elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, e fanno ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, con efficacia probatoria di presunzioni semplici ex art. 2729 cc od argomenti di prova.
Sono prove atipiche gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti dell’istruttoria penale o amministrativa; i verbali di prove espletati in altri giudizi; le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento; le perizie stragiudiziali; i chiarimenti resi al CTU, le informazioni da lui assunte, le risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le stesse od altre parti.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
nella causa RG Civ. n. 8360/2010
ATTORE
: C.F., C.G., F.L., V.C. in proprio e quale esercente la potestà sul minore C.M.
CONVENUTO: ALFA ASSICURAZIONE
FATTO
La presente controversia trae origine da un tragico sinistro stradale, accaduto la sera del 23/9/2006, nel quale, alla guida del suo motociclo, ha perso la vita il povero A.C.
In relazione a tale drammatico evento, i parenti e gli eredi di A.C. richiedono alla ALFA ASSICURAZIONE, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, il risarcimento del danno subìto a seguito del decesso del proprio congiunto.
In particolare, deducono gli attori che A.C., allorquando stava percorrendo in circonvallazione a Reggio la corsia di marcia cd. onda verde all’altezza di viale OMISSIS, è stato urtato da una Renault 19 rimasta non identificata, così come comprovato dal rinvenimento in loco di uno specchietto retrovisore riconducibile a tale tipologia di autovettura; che a cagione di tale scontro e nel conseguente stato di precario equilibrio, ha urtato il cordolo divisorio della carreggiata; che in seguito a tale urto è stato sbalzato nell’opposta carreggiata, cd. onda rossa, ove è stato inevitabilmente travolto da un’altra autovettura che stava transitando nel proprio senso di marcia. Sulla base di tale narrativa e sul presupposto della responsabilità dell’autovettura Renault 19 rimasta non identificata, gli attori fondano la propria domanda risarcitoria nei confronti dell’assicurazione designata dal Fondo di Garanzia.
Costituendosi in giudizio, resiste la ALFA ASSICURAZIONI, argomentando che, diversamente da quanto opinato dalla difesa attorea, il motociclista, in ragione di una condotta di guida a velocità troppo elevata e comunque imprudente, ha dapprima urtato il cordolo; solo successivamente ed a causa della conseguente sbandata, ha urtato lo specchietto retrovisore dell’autovettura Renault 19 rimasta non identificata, prima di essere sbalzato nell’opposta carreggiata, ove è poi stato investito.
Per tali ragioni, ritenendo il sinistro in nessun modo causalmente riconducibile al comportamento dell’auto rimasta non identificata, richiede il rigetto della domanda attorea.
La controversia è istruita con produzioni documentali e con l’esame di tutti i testi indotti dalle parti.
DIRITTO
a) La domanda attorea non è fondata, avendo l’istruttoria espletata comprovato che i fatti si sono svolti così come dedotto da parte convenuta: a seguito di una guida a velocità troppo elevata ed anche invadendo la carreggiata opposta, il povero A.C. ha dapprima urtato il cordolo divisorio, e solo successivamente, dopo avere perso il controllo ed avere sbandato, ha urtato lo specchietto retrovisore dell’autovettura rimasta non identificata, prima di essere sbalzato nell’opposta carreggiata ed investito; ciò che in tutta evidenza rende non causalmente riconducibile all’autovettura rimasta non identificata la responsabilità del sinistro.
b) Le conclusioni sopra esposte sono innanzitutto comprovate, da una prima angolazione, dall’istruttoria svolta, posto che:
il primo dei tre testi, che transitava a bordo della propria auto in viale OMISSIS al momento del sinistro, ha direttamente apprezzato la circostanza, avendo riferito che “confermo che il motociclo, dopo avere urtato l’aiuola di protezione dell’attraversamento pedonale, iniziava a sbandare con la parte posteriore per poi cadere a terra” (cfr. deposizione teste TIZIA, che peraltro ribadisce precise ed inequivoche dichiarazioni già rese nell’immediatezza dei fatti alla Polizia Municipale);
il secondo dei tre testi, ispettore capo della Polizia Municipale, a seguito dei rilievi effettuati nell’immediatezza ha riferito di potere dedurre che “A.C., dopo avere urtato l’isola spartitraffico e prima di cadere a terra, abbia urtato in sbandata lo specchietto retrovisore di una Renault
e poi abbia perso il controllo finendo a terra” (cfr. deposizione teste CAIO);
il terzo dei tre testi, presente in loco al momento dell’incidente, ha ricordato una moto che “andava a velocità elevata
Quando ho alzato la testa ho visto il motociclista che era a cavallo della linea che separa l’onda verde, che lui stava percorrendo, dall’onda rossa; in pratica lui aveva sconfinato un po’ sull’onda rossa
Non mi ricordo di avere udito il rumore dell’urto; io ho visto che il motociclista tentava, dopo avere superato una serie di veicoli, di rientrare nella propria carreggiata perché davanti c’era lo spartitraffico; poi lui ha sbandato” (cfr. deposizione teste SEMPRONIA).
c) Inoltre e da una seconda angolazione, nel senso sopra indicato depone senza alcun dubbio anche la relazione svolta dal consulente del PM nell’ambito del processo penale.
Sul punto, va innanzitutto premesso che tale perizia può essere apprezzata nella presente sede civilistica come prova atipica, prova cioè che non si trova ricompresa nel catalogo dei mezzi probatori specificamente regolati dalla legge.
Va in proposito osservato che nell’ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall’art.189 cpp nel processo penale, che legittima espressamente l’ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge.
Tuttavia, l’assenza di una norma di chiusura nel senso dell’indicazione del numerus clausus delle prove, l’oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l’affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante Cass. n.5440/2010, Cass. n.5965/2004, Cass. n.4666/2003, Cass. n.1954/2003, Cass. n.12763/2000, Cass. n.1223/1990), ad escludere che l’elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, con efficacia probatoria comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art.2729 cc od argomenti di prova (in giurisprudenza, cfr. Cass. n.18131/2004, Cass. n.12763/2000, Cass. n.8/2000, Cass. n.4821/1999, Cass. n.11077/1998, Cass. n.4667/1998, Cass. n.1670/1998, Cass. n.624/1998, Cass. n.4925/1987, Cass. n.4767/1984, Cass. n. 3322/1983).
Sono così state ritenute prove atipiche gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti dell’istruttoria penale o amministrativa; i verbali di prove espletati in altri giudizi; le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento; le perizie stragiudiziali; i chiarimenti resi al CTU, le informazioni da lui assunte, le risposte eccedenti il mandato, e, appunto, le CTU rese in altri giudizi fra le stesse od altre parti.
Proprio quest’ultimo è il caso che qui occupa, e deve pertanto ritenersi una prova atipica, con il valore di argomento di prova, la risultanza della perizia resa in altro giudizio (cfr. Cass. n.28855/2008, Cass. n.12422/2000, Cass. n.8585/1999, Cass. n.16069/2001).
Tanto premesso, va rimarcato che, nell’ambito del procedimento penale instauratosi a seguito dei fatti per cui è causa, il perito del PM, ha potuto ricostruire che il povero A.C. “giunto nei pressi del civico 57, allorquando era in fase di sorpasso di altri veicoli, dopo avere urtato il cordolo di una piccola isola rialzata, posta a protezione di un passaggio pedonale ivi presente, urtava contro una autovettura Renault 19
successivamente perdeva il controllo del veicolo” (pag. 3 perizia, all. 2 fascicolo di parte convenuta).
Pertanto, evidenziato innanzitutto che A.C. procedeva ad una velocità certamente superiore a quella consentita e comunque inadeguata rispetto alle condizioni del traffico e dei luoghi (cfr. pag. 14-15, 20-21 perizia), non può essere revocato in dubbio che la prima collisione è stata quella tra il motoveicolo e lo spartitraffico, e solo con una seconda collisione dipendente dalla prima il motoveicolo ha poi urtato la Renault rimasta non identificata (cfr. pag. 10, nonché 15-16 perizia).
Deve quindi essere ritenuta scientificamente errata la contraria tesi della difesa di parte attrice, poiché il distacco di netto dello specchietto retrovisore e relativa calotta della Renault, attesta senza dubbio che l’urto ha avuto una direzione postero-anteriore, mentre se l’autovettura avesse tamponato il motociclista, lo specchietto e la calotta si sarebbe piegati verso l’interno, in quanto la direzione della forza sarebbe stata antero-posteriore (cfr. pag. 19 perizia).
Deve pertanto concludersi che nessuna rilevanza causale alla verificazione del sinistro è riconducibile al comportamento dell’autovettura rimasta ignota, atteso che l’unico addebito che può essere formulato a tale autovettura è quello della violazione dell’art.189 C.d.S., per non essersi fermata a prestare il dovuto soccorso dopo il sinistro (pag. 21 perizia), ciò che ovviamente non significa avere contribuito a cagionare lo stesso.
d) In ragione di quanto sopra, la domanda risarcitoria va rigettata.
Nonostante la soccombenza attorea, i motivi che, ex art.92 comma 2 cpc giustificano la totale compensazione delle spese di lite, vanno rinvenuti in esigenze di giustizia sostanziale che suggeriscono di non penalizzare la parte debole del rapporto processuale, e cioè un nucleo famigliare che ha comunque vissuto la tragica scomparsa di un proprio congiunto.
PQM
il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa
-rigetta la domanda;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Reggio Emilia, 23/5/2013
Il Giudice
dott. Gianluigi MORLINI
IL CANCELLIERE
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Numero Protocolo Interno : 325/2013