È inammissibile il ricorso d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. promosso dal conduttore di un immobile a destinazione commerciale per ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza di rilascio emessa ai sensi dell’art. 665 c.p.c.
I provvedimenti di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. possono essere adottati soltanto nella specifica ipotesi (pericolo di pregiudizio imminente e irreparabile durante il tempo occorrente per fare valere il diritto in via ordinaria) e per la specifica finalità (assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito) contemplate in tale articolo; pertanto, detti provvedimenti non possono essere emessi per il conseguimento di finalità proprie di un istituto diverso, quale è quello della sospensione dell’esecuzione di un provvedimento del giudice.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Chieti, Giudice Francesco Turco, con l’ordinanza del 18 gennaio 2024, la quale dichiarava l’inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. in quanto strumento erroneamente utilizzato per conseguire la sospensione dell’esecuzione di un provvedimento del giudice, ossia dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza di rilascio per finita locazione.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILE: NON IMPUGNABILE CON RICORSO EX ART. 700 CPC
I PROVVEDIMENTI D’URGENZA HANNO ANCHE UNA FUNZIONE STRUMENTALE E INTERINALE, CARATTERIZZATA DALL’ANTICIPAZIONE DEGLI EFFETTI
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Giudice Maria Balletti | 03.01.2020 |
RICORSO EX ART. 700 CPC: NULLO SE NON RIPORTA LE SPECIFICHE CONCLUSIONI DELLA FUTURA CAUSA DI MERITO
IN CASO DI OMISSIONE O INCOMPLETEZZA È INAMMISSIBILE ED INSUSCETTIBILE DI SANATORIA AI SENSI DELL’ART. 164 C.P.C
Ordinanza | Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 15.10.2018 |
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