LA MASSIMA
In caso di errore di percezione dei dati acquisiti risulta si deduce, in relazione all’importo corrispondente alla differenza tra le rimanenze iniziali e quelle finali (che non risulta abbia costituito, nel giudizio di merito, un punto controverso), è stata erroneamente calcolata dal Tribunale con il segno meno anzichè con il segno più, come aritmeticamente dovuto e come considerato dal c.t.u. è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che definisce l’opposizione allo stato passivo.
Gli errori di conteggio aritmetico, i quali implicano travisamento dei dati e si riducono alla percezione di circostanze in modo contrario a quanto risulta dagli atti di causa, non sono deducibili per il ricorso per cassazione, essendo per gli stessi prevista l’impugnativa ai sensi della norma dell’art. 395 c.p.c., n. 4.
IL CONTESTO NORMATIVO
ART. 395 CODICE DI PROCEDURA CIVILE – DELLA REVOCAZIONE
Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione:
4) se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso omissis -2015 proposto da:
curatore del Fallimento
– RICORRENTE –
Contro Q.L., quale titolare dell’omonima ditta individuale
– CONTRORICORRENTE –
avverso il provvedimento n. R.G. omissis/2012 del TRIBUNALE di FIRENZE del 15/02/2012, depositata il 16/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
- E’ stata depositata in cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione:
“Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che, con decreto depositato il 16 gennaio 2015, il Tribunale di Firenze ha accolto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. proposta dalla ditta individuale Q.L. riconoscendo la natura artigiana e il conseguente privilegio all’impresa esercitata dall’opponente;
che avverso tale pronuncia il curatore del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, resistito con controricorso dall’intimato Q.L., quale titolare dell’omonima ditta individuale;
considerato che il PRIMO MOTIVO di ricorso deduce la violazione della L. n. 433 del 1985, art. 3 nonchè art. 2424 c.c. e art. 2425 c.c., n. 3), lamentando l’errore commesso dal Tribunale consistito nell’avere ritenuto la prevalenza del fattore lavoro sul capitale investito nell’impresa, come conseguenza di un’inversione degli elementi di una operazione aritmetica di sottrazione compiuta nel provvedimento impugnato che, se correttamente effettuata, avrebbe portato ad un esito diametralmente opposto;
che il SECONDO MOTIVO di ricorso deduce un vizio di motivazione con riferimento all’operazione aritmetica oggetto della prima censura;
che il controricorrente ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso;
ritenuto che il ricorso appare inammissibile, atteso che questa Corte ha affermato che gli errori di conteggio aritmetico, i quali implicano travisamento dei dati e si riducono alla percezione di circostanze in modo contrario a quanto risulta dagli atti di causa, non sono deducibili per il ricorso per cassazione, essendo per gli stessi prevista l’impugnativa ai sensi della norma dell’art. 395 c.p.c., n. 4 (Cfr. Sez. 2, Sentenza n. 3405 del 22/05/1986; id. 1013/79);
che pertanto il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380-bis c.p.c. per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere dichiarato inammissibile.”
- In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio condivide integralmente le conclusioni esposte nella relazione e le ragioni ivi indicate a sostegno, che ritiene infondatamente contestate nella memoria di parte ricorrente giacchè non un errore di diritto bensì un errore di percezione dei dati acquisiti risulta denunciato nel ricorso in esame là dove si deduce, in relazione all’importo corrispondente alla differenza tra le rimanenze iniziali e quelle finali (che non risulta abbia costituito, nel giudizio di merito, un punto controverso), è stata erroneamente calcolata dal tribunale con il segno meno anzichè con il segno più, come aritmeticamente dovuto e come considerato dal c.t.u. la declaratoria di inammissibilità si impone dunque, con la conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso in favore della controparte costituita delle spese di questo giudizio, in Euro 3.500,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.
Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017
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