ISSN 2385-1376
Testo massima
L’istanza di provvisoria esecuzione deve essere concessa quando concerne un decreto ingiuntivo fondato su estratti conto bancari, in quanto tali documenti hanno efficacia di prova anche nel giudizio ordinario a cognizione piena.
Gli estratti conto bancari sono rivestiti della connotazione di incontestabilità limitatamente alle annotazioni contabili degli accrediti e degli addebiti.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Nola, dott.ssa Francesca Console, con l’ordinanza del 20 febbraio 2015.
Nel caso di specie, il Giudice ha accolto un’istanza di provvisoria esecuzione concernente un decreto ingiuntivo fondato su estratti conto bancari in pendenza di opposizione.
Invero, secondo il costante orientamento giurisprudenziale l’esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c. può essere pacificamente concessa nelle seguenti circostanze:
quando le eccezioni dell’opponente non risultino fondate su prova scritta ovvero non appaiano di pronta soluzione;
quando il decreto ingiuntivo poggi su documenti avente efficacia di prova anche in un giudizio ordinario a cognizione piena.
Ebbene, l’estratto conto purché corredato dalle formalità prescritte dall’art. 50 D.Lgs. n. 385 del 1993 ha il valore di prova scritta idonea ad ottenere ingiunzioni di pagamento.
Il Tribunale ha ritenuto che, trascorsi i 60 giorni dalla comunicazione al correntista senza che vi sia stato contestazione o impugnazione, l’estratto conto “costituisce prova del credito anche nel successivo giudizio di opposizione in quanto rivestito della connotazione di incontestabilità limitatamente alle annotazioni contabili degli accrediti e degli addebiti“.
Sulla base delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha accolto l’istanza di concessione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 90/2015