In tema di querela di falso, la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio (implicitamente mirata a formare scritture di comparazione) e di valutazione della possibile rilevabilità “ictu oculi” della falsità della sottoscrizione impugnata può ritenersi valida indicazione di prove della falsità e, in quanto tale, comporta l’ammissibilità della querela stessa.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Bertuzzi – Rel. Carrato, con l’ordinanza n. 8718 del 28 marzo 2023.
Trattasi di decisione intervenuta in relazione alla sottoscrizione apposta sulla copia dell’avviso di ricevimento- prodotto soltanto in copia- di una notifica di una cartella esattoriale.
In relazione alla proposta querela di falso, il giudice di merito aveva ritenuto che nessuna prova era stata richiesta nè prodotta con l’atto introduttivo del giudizio, per cui non era stato rispettato il dettato normativo per il quale la suddetta querela deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione degli elementi di prova delle falsità (art. 221 c.p.c.).
Ne è conseguita, pertanto, l’inammissibilità della querela medesima stante l’assenza dei requisiti minimi necessari per la validità della stessa.
La decisione della Corte territoriale si fondava sulla circostanza che non potesse essere condiviso l’assunto dell’appellante in base al quale la denunciata falsità avrebbe potuto essere rilevata ictu oculi, anche perchè negli atti di provenienza del querelante non risultava presente alcuna sottoscrizione per esteso che potesse costituire un elemento di raffronto e, in ogni caso, non spettava al giudice investito della querela di falso il dovere di ricercare d’ufficio gli elementi di prova della falsità del documento impugnato.
Avverso tale decisione ha proposto appello il querelante, deducendo l’illegittimità dell’impugnata sentenza nella parte in cui si era ritenuto che lo stesso non avesse provveduto ad indicare gli elementi e le prove della falsità, avendo invece, oltre ad invocare il sequestro dell’impugnato documento e a sollecitare il giudice a verificare la rilevabilità “ictu oculi” della denunciata falsità, chiesto disporsi l’accertamento della sussistenza di quest’ultima mediante l’espletamento di una c.t.u. grafologica.
Gli Ermellini hanno accolto il suddetto motivo di doglianza ritenendo che la richiesta costituisse una valida e sufficiente indicazione di acquisizione di prove della falsità, essendo la c.t.u. uno strumento istruttorio idoneo a consentire (in via preferenziale) la verifica dell’autenticità o meno della sottoscrizione impugnata di falsità, anche attraverso il confronto con le scritture di comparazione.
Per tali ragioni, il ricorso è stato accolto con cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio della causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA LEGITTIMAZIONE È CARENTE NEI CONFRONTI DELL’AUTORE DEL FALSO O DI CHI VI ABBIA CONCORSO
Sentenza | Tribunale di Vibo Valentia, Pres. est. Giuseppina Passarelli | 27.03.2020 | n.211
QUERELA DI FALSO: L’ISTANZA DEVE ESSERE PROPOSTA ENTRO L’UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
INAMMISSIBILE SE PROPOSTA CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Paolo Andrea Vassallo | 11.09.2019 | n.8010
QUERELA DI FALSO: INAMMISSIBILE SE PROPOSTA NEL PROCEDIMENTO CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.
IL RELATIVO ACCERTAMENTO PUÒ ESSERE INVOCATO IN UN AUTONOMO GIUDIZIO DI MERITO
Ordinanza | Tribunale di Salerno, Giudice Valentina Chiosi | 17.04.2019 |
PIGNORAMENTO: ININFLUENTE LA QUERELA DI FALSO SE L’ESECUTATO NON INCORRE IN DECADENZE
LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL PIGNORAMENTO È PRECLUSA DAL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO
Sentenza | Tribunale di Avellino, dott.ssa Natalia Ciccarelli | 30.06.2014
QUERELA DI FALSO: VA CONFERMATA NELLA PRIMA UDIENZA SOLO SE PROPOSTA IN VIA PRINCIPALE
PER LA QUERELA DI FALSO PROPOSTA IN VIA INCIDENTALE NON È NECESSARIA LA CONFERMA AL GIUDICE INNANZI AL QUALE IL GIUDIZIO È STATO RIASSUNTO
Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 09.01.2014 | n.196
FALSITA’ DOCUMENTI – QUERELA DI FALSO – PROPOSIZIONE
IL RIEMPIMENTO, IN TUTTO O IN PARTE, DI FOGLIO FIRMATO IN BIANCO IN MODO NON CONFORME AI PATTI NON È SOGGETTO AL REGIME DELLA QUERELA DI FALSO
Sentenza | Tribunale di Mantova | 22.05.2013 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/falsita-documenti-querela-di-falso-proposizione
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno