In materia di procedura civile, l’autografia attestata dal difensore esplicitamente o implicitamente, con la firma dell’atto recante la procura a margine o in calce, può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di querela di falso, in quanto concerne una attestazione resa dal difensore nell’espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dall’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui richiede la sua certificazione della autografia della sottoscrizione del conferente: la procura, infatti, pur trovando fondamento in un negozio di diritto privato (mandato), è tuttavia destinata ad esplicare i propri effetti nell’ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell’atto processuale e con l’autentica della firma, compie un negozio di diritto pubblico e riveste, perciò, la qualità di pubblico ufficiale.
Per la contestazione, non sussiste alcuna preclusione temporale, secondo l’interpretazione del II comma dell’art. 182 cod. proc. civ., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2 (applicabile ratione temporis), perché il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione “deve” promuovere la sanatoria in qualsiasi fase e grado del giudizio e, indipendentemente dalle cause del predetto difetto, deve assegnare un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Di Virgilio – Rel. Papa, con la sentenza n. 19965 del 19 luglio 2024.
La vicenda trae origine dal ricorso ex art. 702 bis cpc depositato da un padre nei confronti del figlio al quale aveva donato la somma di euro 113.000,00, per chiedere la declaratoria di nullità per difetto di forma della donazione diretta o, in via subordinata, la revoca della donazione per indegnità, disconoscendo, in ogni caso, la propria sottoscrizione apposta ai due ordini di bonifico, il primo di euro 13.000,00 e il secondo da euro 100.000, con cui il denaro era stato trasferito.
Disposto il mutamento di rito e accertata con c.t.u. l’autenticità della firma apposta all’ordine di bonifico della somma di euro 100.000,00, il Tribunale di Torino, riconosciuta la natura di donazioni dirette alle dazioni di denaro, ne dichiarava la nullità per vizio di forma, condannando il donatario a restituire al padre la somma di euro 113.000,00 oltre interessi.
Il donatario proponeva appello, presentando innanzitutto querela di falso della procura conferita dal donante, in corso di giudizio, al legale subentrato ai difensori rinunciatari che avevano introdotto il procedimento: sosteneva, infatti, che l’autenticazione della sottoscrizione non poteva essere avvenuta in presenza del padre, perché la procura era stata inviata in via telematica seppure contenuta in documento analogico.
Deceduto il donante dopo la notifica dell’appello, il giudizio proseguiva nei confronti delle figlie ed eredi dello stesso.
La Corte di appello di Torino affermava l’inammissibilità per tardività della querela di falso, perché nel corso del giudizio di primo grado il de cuius non aveva sollevato sul punto alcuna contestazione; in merito, in ogni caso, affermava che non fosse contestata l’autenticità della firma ma unicamente la modalità della sua autenticazione da parte del difensore e che la irritualità della “raccolta della procura” da parte del nuovo difensore potesse essere esclusa perché il difensore era certo che a firmare fosse stato il donante, attesi i suoi rapporti con l’assistito.
In accoglimento parziale dell’appello, il Collegio dichiarava la nullità della donazione per vizio di forma della sola somma di euro 100.000,00, condannando il donatario a restituire la minor somma alle eredi, oltre agli interessi.
Avverso questa sentenza, il donatario proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, al quale le eredi del donante resistevano con controricorso.
Con il primo motivo, il donatario sosteneva la violazione e falsa applicazione dell’art. 221 cod. proc. civ. per avere la Corte d’Appello dichiarato la querela di falso inammissibile: l’autenticazione della firma apposta dal difensore, al contrario, sarebbe contestabile unicamente a mezzo della proposizione della querela e la contestazione non incontrerebbe alcun limite temporale.
Secondo il ricorrente, inoltre, la firma in calce alla procura non sarebbe stata autenticata alla presenza del conferente, ma a distanza e, in conseguenza, non vi sarebbe certezza sulla sua effettiva sottoscrizione, in mancanza, peraltro, di acquisizione agli atti dell’originale.
La Suprema Corte ha ritenuto il motivo fondato, affermando che, per principio consolidato, l’autografia attestata dal difensore esplicitamente o implicitamente, con la firma dell’atto recante la procura a margine o in calce, può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di querela di falso proponibile senza alcuna preclusione temporale secondo l’interpretazione del II comma dell’art. 182 cod. proc. civ., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2 (applicabile ratione temporis).
Per tali motivi, la Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
QUERELA DI FALSO: SE PROPOSTA IN VIA AUTONOMA NON SOSPENDE IL GIUDIZIO D’APPELLO GIÀ PENDENTE
TALE SOSPENSIONE È PREVISTA SOLTANTO QUANDO LA QUERELA VENGA PROPOSTA IN VIA INCIDENTALE NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE EX ART. 335 CPC
Ordinanza | Cass. civ., Sez. III, Pres. Frasca – Rel. Rossetti | 16.05.2023 | n.13376
È SUFFICIENTE CHIEDERE AL GIUDICE DI VALUTARE LA POSSIBILE RILEVABILITÀ ICTU OCULI DELLA FALSITÀ DEL DOCUMENTO
Ordinanza | Corte di Cassazione Pres. Bertuzzi Rel. Carrato | 28.03.2023 | n.8718
LA LEGITTIMAZIONE È CARENTE NEI CONFRONTI DELL’AUTORE DEL FALSO O DI CHI VI ABBIA CONCORSO
Sentenza | Tribunale di Vibo Valentia, Pres. est. Giuseppina Passarelli | 27.03.2020 | n.211
QUERELA DI FALSO: L’ISTANZA DEVE ESSERE PROPOSTA ENTRO L’UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
INAMMISSIBILE SE PROPOSTA CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Paolo Andrea Vassallo | 11.09.2019 | n.8010
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