La proposizione in via autonoma d’una querela di falso mentre pende il giudizio di appello non consente la sospensione di quest’ultimo, la quale è accordata dall’art. 335 c.p.c. nella sola ipotesi della querela di falso proposta in via incidentale nel giudizio di appello.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Rel. Rossetti, con l’ordinanza n, 13376 del 16 maggio 2023.
Nel caso di specie le società ricorrenti contestavano l’ordinanza di sospensione del giudizio di appello motivata dalla contemporanea pendenza in via autonoma del giudizio avente ad oggetto una querela di falso.
Secondo le ricorrenti la predetta ordinanza era da dichiararsi nulla in quanto nel primo grado di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo era stata già accertata l’autenticità della sottoscrizione in calce alla fideiussione e, pertanto, la querela di falso non poteva essere proposta in via autonoma dal fideiussore allo scopo di privare della sua efficacia il giudicato pronunciato all’esito di un disconoscimento di scrittura privata.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso sostenendo che ai sensi dell’art. 335 c.p.c. la sospensione del giudizio di appello può essere consentita solo se la querela di falso è proposta in via incidentale nel giudizio di appello e non in via autonoma.
Né possono invocarsi a tal fine l’art. 221, comma 1, c.p.c., o l’art. 295 c.p.c..
L’art. 221 c.p.c., infatti, stabilisce che “la querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa“: ma poichè il successivo art. 355 c.p.c., come già rilevato, consente la sospensione del processo solo se la querela di falso è proposta “nel” giudizio d’appello, le due norme vanno coordinate nel senso che la parte interessata resta libera di proporre la sua querela di falso nel giudizio d’appello o in via autonoma: ma se sceglie la seconda strada, rinuncia ipso facto al beneficio della sospensione.
L’art. 295 c.p.c., invece, prevede che “il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”, e il medesimo potrebbe giustificare la sospensione del processo di merito soltanto se questo venisse introdotto dopo la proposizione in via autonoma del giudizio di falso.
Se, invece, venga introdotto per primo il giudizio di merito e nè nel primo nè nel secondo grado di esso la parte interessata si avvalga della facoltà di proporre la querela di falso in via incidentale, resta esclusa la possibilità di sospendere il suddetto giudizio di merito sol perchè una delle parti abbia introdotto in via autonoma un giudizio di falso.
Per tali motivi, il ricorso è stato accolto ed è stata ordinata la prosecuzione del giudizio.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
È SUFFICIENTE CHIEDERE AL GIUDICE DI VALUTARE LA POSSIBILE RILEVABILITÀ ICTU OCULI DELLA FALSITÀ DEL DOCUMENTO
Ordinanza | Corte di Cassazione Pres. Bertuzzi Rel. Carrato | 28.03.2023 | n.8718
LA LEGITTIMAZIONE È CARENTE NEI CONFRONTI DELL’AUTORE DEL FALSO O DI CHI VI ABBIA CONCORSO
Sentenza | Tribunale di Vibo Valentia, Pres. est. Giuseppina Passarelli | 27.03.2020 | n.211
QUERELA DI FALSO: L’ISTANZA DEVE ESSERE PROPOSTA ENTRO L’UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
INAMMISSIBILE SE PROPOSTA CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Paolo Andrea Vassallo | 11.09.2019 | n.8010
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