Ogni qual volta il giudice si pronunci con ordinanza rispetto ad una questione di competenza, non va disposto alcunché riguardo alle spese processuali, poiché la regola generale, desumibile dall’art. 91 c.p.c., è nel senso che esse vanno regolate con sentenza, mentre occorre una espressa previsione derogatoria perché vi si possa provvedere anche con ordinanza.
La riforma introdotta con legge n.69/2009 ha previsto, infatti, che la decisione sulla competenza deve rivestire la forma dell’ordinanza e per essa non si prevede alcunché in ordine alle spese, a differenza di quanto stabiliva la previgente disciplina dell’art.91 c.p.c., lì dove era espressamente precisato l’obbligo del giudice di statuire su di esse anche in caso di sentenza sulla competenza.
Non appare, pertanto, condivisibile, a parere di questo Giudice, il dictum della Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n.23359/2011, ha ritenuto che la soppressione dell’inciso dell’art. 91 c.p.c., in seguito all’entrata in vigore della legge n.69/2009, non abbia inciso sul potere/dovere di statuire sulle spese se l’incompetenza è dichiarata con ordinanza.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Taranto, Presidente Gianfranco Coccioli, con l’ordinanza n. 871 del 24.01.2017.
Nel caso di specie la società convenuta in giudizio, in quanto citata dai soci al pagamento di spese aggiuntive in relazione ad un contratto di finanziamento concluso con la predetta società, ha sollevato eccezione di incompetenza sulla base della disposizione contenuta nell’art.3, secondo comma, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con legge n.27/2012.
Il Tribunale di Taranto ha dichiarato fondata l’eccezione di incompetenza in quanto trattasi, di una delibazione con la quale l’accollo della spesa/finanziamento a carico di ciascuno degli attori si fonda sul contratto concluso da loro con la società e sugli obblighi che ne sono scaturiti, configurando, in concreto l’ipotesi di cui all’art.3,secondo comma, lettera a) secondo cui sono assoggettate alla competenza delle sezioni specializzate le cause ed i procedimenti relativi ai rapporti societari.
Il Tribunale continuava argomentando che la sfera di efficacia delle previsione normativa sopra riportata rappresenta una previsione derogatoria rispetto alla regola generale in tema di criteri di ripartizione della competenza, che in seguito a recenti interventi modificativi include, altresì, le società di cui al libro V, titolo VI, nel cui ambito rientrano le società cooperative.
Il giudicante ha ritenuto di non dover disporre alcunché riguardo le spese di lite, discostandosi dal dictum della suprema corte di cassazione, che con la sentenza n.23359/2011, aveva ritenuto che la modifica dell’art.91c.p.c, in seguito all’entrata in vigore della legge n.69/2009, non avesse inciso sul potere/dovere di statuire sulle spese ritenendo che l’ordinanza, chiudendo il processo, sarebbe comunque assimilabile alla sentenza.
In particolare, il giudice pugliese ha ritenuto di doversi discostare dal precedente orientamento di legittimità, in quanto la Corte era pervenuta a tale risultato esegetico, trascurando, che a) le ragioni della scelta precedente di precisare che la decisione sulla competenza deve contenere la statuizione sulle spese poteva far sorgere dubbi sulla reale possibilità di ricorrere al criterio della soccombenza; b) che è ancora dubbio il carattere ontologico del principio affermato in giurisprudenza, secondo cui l’ordinanza che chiude il processo deve contenere il regolamento sulle spese, c) che la scelta del legislatore di introdurre un’ordinanza declinatoria di competenza appare in linea con esigenze di celerità, dal momento che attribuendo al giudice del merito la decisione in ordine alle spese si previene il rischio di possibili controversie anticipate in ordine alla correttezza del loro regolamento con la pronuncia di incompetenza.
Alla luce di tali ragioni il giudice riteneva competente la sezione specializzata del Tribunale di Bari, ed assegnava ad entrambe le parti il termine di 40 giorni per la riassunzione della causa, nulla disponendo in merito alle spese di lite.
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