In virtù del principio della ragione più liquida, rispondente alla logica di economia processuale e ad esigenza di speditezza e celerità, la domanda giudiziale può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l’ordine previsto dall’art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; ciò conseguenza di una rinnovata visione dell’attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli.
La sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall’attore; consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Gianluigi Morlini con la sentenza n. 1327 del 07.12.2017.
Nella fattispecie processuale esposta il titolare di un’azienda agricola vitivinicola conveniva in giudizio una società fornitrice, promuovendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di quest’ultima per il mancato pagamento del prezzo relativo alla fornitura di merci ed alle opere svolte per la realizzazione di un vigneto.
In particolare l’opponente eccepiva la presenza di vizi nell’opera svolta dalla società fornitrice (quali mancata legatura delle barbatelle, la piantagione delle viti fuori periodo ed in assenza di supporti, nonché carenze qualitative e tecniche in relazione all’intera prestazione effettuata).
Si costituiva in giudizio la fornitrice deducendo la decadenza dall’azione di garanzia per vizi in ragione della mancata tempestiva denuncia degli stessi nel termine di 60 giorni previsto dall’articolo 1667 c.c.; e comunque la totale infondatezza degli addebiti mossi, per essere la prestazione effettuata in piena conformità alle regole tecniche, e per non avere l’opponente svolto alcuna attività integrativa.
Il Giudicante ha ritenuto suscettibile di accoglimento l’eccezione di decadenza sollevata dalla difesa di parte convenuta in relazione alla azionata garanzia per vizi precisando che l’opponente non aveva fornito alcuna prova di aver tempestivamente denunciato i vizi della cosa (60 giorni dalla consegna ex art 1667 c.c.)
Il Tribunale in virtù del principio della ragione più liquida ha rigettato tanto l’opposizione quanto la domanda riconvenzionale avanzate dall’attrice, in quanto fondate su una garanzia per vizi dalla quale l’opponente è decaduta.
In tal senso, ha ritenuto opportuno puntualizzare che in ragione del citato principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l’ordine previsto dall’art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. allorché la ratio del principio riposa su esigenze di economia processuale nonché celerità e speditezza costituzionalmente protette.
Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall’attore; consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
Alla luce di tutto quanto esposto, il Tribunale ha rigettato l’opposizione e la domanda riconvenzionale, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l’opponente al pagamento delle spese di lite.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno