ISSN 2385-1376
Testo massima
Con il significativo arresto giurisprudenziale in commento, gli Ermellini aggiungono un importante tassello al puzzle ermeneutico relativo all’ interpretazione dell’art.2087 cc, norma di chiusura del sistema antinfortunistico, estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione.
Tale articolo è stato oggetto di svariate pronunce, di volta in volta attente da un lato a non dilatare oltremodo la responsabilità del datore di lavoro in materia antinfortunistica, così evitando di trasformarla in una responsabilità oggettiva, e dall’altro cercando comunque di tutelare il lavoratore attraverso un’interpretazione evolutiva.
La Corte di Cassazione, Sezione lavoro con sentenza 8 aprile 2013 n.8486 ha chiarito che gli obblighi di prevenzione imposti dal suddetto articolo al datore di lavoro comportano, nel caso di azioni criminose da parte di terzi, un impegno superiore all’ordinaria diligenza a carico della società, in ragione della natura dell’attività lavorativa esercitata, da cui discende uno specifico obbligo di adottare tutte le misure idonee a prevenire atti criminosi, fondando la responsabilità per danni del datore di lavoro nei confronti del dipendente sulla circostanza che sia venuta meno a tali obblighi normativi.
Infatti, nel caso in esame era accaduto che la Corte d’Appello di Bari aveva esaminato la causa di un dipendente delle POSTE che era stato ferito a seguito di una rapina sul luogo di lavoro, riconoscendo il danno biologico da invalidità permanente e avverso tale decisione il datore di lavoro avevano proposto ricorso per violazione e falsa applicazione dell’art.2087 cc.
Il ragionamento della Corte fa perno su due criteri ermeneutici da tenere in considerazione al fine di valutare l’insorgere della responsabilità datoriale nel caso di infortuni occorsi ai dipendenti a causa dell’attività criminosa di terzi: Prevedibilità e prevenibilità;
Il PRIMO CRITERIO (Prevedibilità) attiene alla natura dell’attività lavorativa considerata e alla possibilità che insorgano dei rischi “extra lavorativi”, ma pur sempre connessi allo svolgimento della stessa: rileva la Corte come l’attività di raccolta del risparmio svolta dalla Società porti seco un rischio intrinseco relativo al possibile verificarsi di attività criminosa.
Il SECONDO CRITERIO (Prevenibilità) ovviamente, attiene al profilo della prevenzione e quindi della evitabilità dell’evento stesso da cui consegue uno specifico obbligo del datore di lavoro di predisporre tutte le misure adeguate ad evitare l’evento dannoso: l’ufficio doveva essere dotato di efficienti sistemi di allarme, vetrate antisfondamento e antiproiettile, doppia porte con apertura alternata e impianti di videoregistrazione e videosorveglianza.
Ne discende che, mancando tali misure, le POSTE sono venute meno all’obbligo di protezione imposto dall’art.2087cc, con conseguente responsabilità per i danni sofferti dal dipendente.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 21163-2009 proposto da:
ALFA S.P.A.
–RICORRENTE
contro
TIZIO
– CONTRORICORRENTE-
avverso la sentenza n.156/2009 della CORTE D’APPELLO di Bari, depositata il 16/03/2009 r.g.n. 1792/07;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. COSTANTINO FUCCI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con sentenza del 16.3.2009, la Corte di Appello di Bari, in accoglimento per quanto di ragione del gravame proposto da TIZIO condannava la società ALFA SPA al pagamento, in favore del predetto, della somma di euro 22.500,00, oltre accessori di legge, a titolo di danno biologico da invalidità permanente indicata dal c.t.u. nella misura del 15% residuata all’infortunio sul lavoro del 5.7,1999, subito in occasione di una rapina a mano armata ai danni dell’ufficio postale ove il prestava servizio.
Rilevava la Corte territoriale che il motivo di gravame era limitato alla violazione, da parte del datore di lavoro, dell’ obbligo di sicurezza di cui all’art.2087 cc, esclusa dal Tribunale sul rilievo che l’azione criminosa era caratterizzata da assoluta eccezionalità, valutazione questa non condivisibile né con riferimento all’esatta verifica delle acquisizioni probatorie, né in relazione alla caratterizzazione della condotta dei terzi, né con riguardo all’implicito esonero della responsabilità del datore per inesigibilità della prestazione dovuta a causa a lui non imputabile.
Con richiamo a giurisprudenza consolidata, la Corte del merito osservava come la norma di cui all’art.2087 cc fosse una norma in bianco, di chiusura del sistema normativo in materia di tutela antinfortunistica, e che la stessa esigesse che il datore facesse propri non solo gli accorgimenti prescritti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, ma anche quelli che, in base alle norme tecniche ed all’esperienza, fossero funzionali alla tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore, comprese quelli che potevano proteggere quest’ultimo da fattori esterni al rapporto di lavoro, in relazione alla sua peculiarità.
Richiamando precedenti di legittimità che riconducono agli obblighi imposti al datore quello di adottare misure atte a preservare i lavoratori anche in relazione ad eventi non direttamente collegati allo stretto ambito lavorativo, come le aggressioni conseguenti ad attività criminosa di terzi, rilevava che sul lavoratore gravava la prova del fatto e dell’allegazione delle regole di condotta da parte del datore e su quest’ultimo quella di provare che l’evento lesivo era dipeso da un fatto a lui non imputabile.
Nella specie, il lavoratore aveva provato il danno e la relazione causale tra questo e l’evento lesivo (inadeguatezza delle misure di protezione), laddove la società non aveva dimostrato di avere mantenuto in efficienza il sistema di protezione predisposto e di avere adottato qualsiasi ulteriore misura di sicurezza, pure essendosi verificate altre rapine nello stesso ufficio con le stesse modalità, sicché l’evento era prevedibile ed evitabile. Era, poi, anche emerso che i lavoratori avevano denunciato più volte la carenza di misure di sicurezza e che il dispositivo di sicurezza non era funzionante e non poteva assumere rilievo il fatto che il … non avesse provato di avere vissuto altre situazioni di pericolo e che non fosse costantemente addetto al maneggio di danaro.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la società, con unico articolato motivo, cui resiste il TIZIO, con controricorso.
Diritto
Con unico motivo, la società denunzia violazione e falsa applicazione dell’art.2087 cc, assumendo che la Corte del merito fonda il proprio ragionamento su un calcolo probabilistico più che su elementi oggettivi, atteso che nessuno può prevedere quali siano le modalità concrete con cui ogni rapina può realizzarsi, avallando il luogo comune secondo cui il più garantisce il meglio, e rimarca che il corretto approccio ermeneutico all’art.2087 cc non può prescindere dalla individuazione di un limite che il datore incontra nell’adempimento dell’obbligo impostogli dalla norma, essendo, altrimenti, la motivazione viziata da una prospettiva a posteriori, rispetto alla quale non viene offerto neanche un precetto dì carattere generale ed astratto, ma vengono richiamate solo regole empiriche maturate dopo l’avvenuta cognizione dei singoli episodi criminosi.
Non può, secondo la ricorrente, desumersi dalla norma la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile, anche innominata, occorrendo che il danno sia riferibile a colpa del datore per violazione dì obblighi di comportamento imposti da fonte legale o suggeriti dalla tecnica ma concretamente individuati.
Il ricorso è infondato.
Se è vero che la responsabilità del datore, come delineata dall’ampio contenuto della norma di cui all’art.2087 cc, non può essere dilatata fino a comprendere ogni ipotesi di danno verificatosi a carico dei dipendenti in conseguenza di eventi criminosi non addebitabili a colpa al datore di lavoro, giacché, altrimenti, sarebbe ipotizzabile, in subiecta materia, una sorta dì responsabilità oggettiva ancorata al presupposto teorico che qualsiasi rischio possa essere evitato pur se esorbitante da ogni umana previsione o prevedibilità, è anche vero che l’art.2087 cc non configura un caso di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale ovvero suggerito, dalle conoscenze sperimentali e tecniche del momento (v. Cass. n.3740/95 e, più specificamente, Cass. 15.6.1999 n.5969 e Cass. 20.4.1998 n.4012).
Gli obblighi che l’art.2087 cc impone all’imprenditore in tema di tutela delle condizioni di lavoro non si riferiscono soltanto alle attrezzature, ai macchinari e ai servizi che il datore di lavoro fornisce o deve fornire, ma si estendono, nella fase dinamica dell’espletamento del lavoro, anche “all’ambiente di lavoro, in relazione al quale le misure e le cautele da adottarsi dall’imprenditore devono prevenire sia i rischi insiti in quell’ambiente, sia i rischi derivanti dall’azione di fattori ad esso esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova” (cfr. Cass. n.9401/95). Fa carico allo stesso imprenditore valutare se la attività della sua azienda presenti rischi extra-lavorativi “di fronte al cui prevedibile verificarsi insorga il suo obbligo di prevenzione”, giusta il principio per cui ciascun datore, in riferimento alla particolarità del lavoro, da una parte, ed all’esperienza e alla tecnica, dall’altra, deve nella rappresentazione dell’evento (prevedibilità) prospettare a se stesso l’adozione delle misure (e. dunque, di tutte le misure) più consone e più aggiornante, al fine di scongiurare la sua realizzazione (prevedibilità).
Ne consegue che, proprio alla stregua dei dati di esperienza, il suddetto obbligo “avrà un contenuto non teorizzabile a priori”, ma ben individuabile nella realtà alla luce delle tecniche di sicurezza comunemente adottate (Cass. n.5048/88). Come bene evidenziato dai precedenti di legittimità richiamati, si tratta, all’evidenza, di un’obbligazione ex lege, accessoria e collaterale rispetto a quelle principali proprie del rapporto di lavoro, involgente, quindi, la diligenza nell’adempimento ex art.1176 cc (cfr. Cass.7768/95), “eventualmente correlata alla natura dell’attività esercitata, e comunque improntata nella sua esecuzione a quei criteri di comportamento delle parti di ogni rapporto obbligatorio costituiti, ex artt. 1175 e 1375 cc., dalla correttezza e buona fede, ormai ampiamente valorizzati dalla giurisprudenza” (cfr. Cass. n.5048/88; n.7768/95, n.5696/99 cit.).
Con specifico riferimento all’attività anche creditizia esercitata presso l’ufficio postale teatro della rapina il contenuto degli obblighi a tutela dell’integrità fisica dei dipendenti deve, dunque, essere individuato nella predisposizione di misure e mezzi di sicurezza idonee a salvaguardare detti prestatori da possibili danni. Dovendo, infatti, il datore di lavoro ispirare la sua doverosa condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni dì operare con assoluta sicurezza, atteso che l’art.2087 cc sollecita obbligatoriamente il datore di lavoro ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche. Ciò posto, si osserva che il giudice d’appello ha applicato esattamente tale insegnamento, poiché, con logica e congrua motivazione, chiamato a verificare se la società avesse adempiuto o meno la obbligazione contrattuale ad essa facente carico ex art.2087 cc, ha dato risposta negativa, osservando che fosse posto a carico della stessa l’obbligo di adottare tutte le misure idonee a prevenire atti criminosi, e cioè un impegno superiore all’onere dell’ordinaria diligenza che, ai sensi degli artt.2043 e 1176 cc, segna il limite della responsabilità per danni. Impegno che la stessa Corte territoriale – con incensurabile, perché correttamente motivato, accertamento – ha individuato, oltre che nell’efficienza del sistema di allarme (non funzionante, come ammesso dalla stessa Società nel giudizio di merito), nella predisposizione di misure di protezione dell’ufficio postale con vetrate antisfondamento ed antiproiettile, con doppie porte con apertura alternata e comando di blocco automatico, con impianti di videoregistrazione, di vigilanza a mezzo guardie giurate, nella adeguata protezione del cortile condominiale, da cui avveniva l’accesso dei dipendenti e del pubblico.
Tali accorgimenti fanno parte, invero, di quel complesso di misure di sicurezza, che, lungi dall’essere inesigibili dal datore di lavoro, rientrano in quell’ambito di prevedibilità (dell’evento) e di prevenibilità (mediante l’adozione di idonee e consone misure), ricollegabile certamente alla particolarità del lavoro, caratterizzato dall’offerta al pubblico anche di servizi creditizi, con incremento di denaro liquido. Misure che il datore, come evidenziato, è tenuto – alla stregua di una valutazione ex ante e del criterio dell’ordinaria diligenza – ad adottare al fine di scongiurare il verificarsi di eventi dannosi per la salute dei propri dipendenti, già peraltro verificatisi in passato nello stesso ufficio. Contro le affermazioni della Corte d’appello, la cui statuizione riposa su esatti e condivisibili principi di diritto, la ricorrente principale ha, invece, formulato censure in parte infondate e, per altra parte, inammissibili nel giudizio di legittimità, essendo in massima parte le stesse non attinenti con l’errore denunziato, concernendo piuttosto un giudizio tendente ad ottenere un riesame del fatto sulla coerenza logica del ragionamento che ha indotto il giudice a ritenere non sufficienti le misure dì sicurezza apprestate dalla società ALFA SPA. .
Il ricorso va, alla stregua delle esposte ragioni, respinto e le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, cedono, nella misura di cui al dispositivo, a carico della società ricorrente.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 2500,00 per compensi professionali, oltre accessori , ed euro 50,00 per esborsi.
Così deciso in Roma il 20.2.2013
Depositato in Cancelleria il giorno 8 aprile 2013
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Numero Protocolo Interno : 228/2013