ISSN 2385-1376
Testo massima
I rapporti fra singola impresa consorziata, membro effettivo e membro supplente del Consiglio Direttivo del Consorzio sono da qualificare come rapporto di mandato e di sostituzione autorizzata dal mandante, per cui i poteri del sostituto/supplente del membro effettivo del Consiglio Direttivo del consorzio derivano dalla autorizzazione implicita data dalla impresa consorziata.
Nell’ipotesi, pertanto, di dimissioni e decesso del membro effettivo, il sostituto potrà agire, nell’interesse della stessa impresa quale nuovo mandatario (provvisorio), i cui poteri erano nel caso di specie rimasti quiescenti fino ai suddetti eventi che hanno riguardato il membro effettivo, i quali hanno, perciò, determinato l’espansione della efficacia dei suddetti poteri.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Pres. Stanislao De Matteis, Rel. Angelo Del Franco, con ordinanza del 06.11.2015, nell’ambito di un procedimento di reclamo proposto avverso l’ordinanza con cui era stata disposta la sospensione dell’esecuzione e dell’efficacia delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo di un consorzio, rispetto al giudizio arbitrale avente ad oggetto la dichiarazione della inesistenza e/o illegittimità, inefficacia e/o nullità e comunque la invalidità delle suindicate deliberazioni, in quanto assunte in violazione delle disposizioni di legge e di statuto sia con riferimento alla convocazione sia con riferimento ai soggetti che hanno partecipato sia con riferimento alla costituzione del Consiglio sia con riferimento al quorum deliberativo.
In particolare, gli originari ricorrenti ex art. 700 c.p.c. avevano impugnato le suddette deliberazioni, deducendo che esse erano state adottate con la partecipazione e il voto determinante di un consigliere supplente in sostituzione del consigliere effettivo, il quale si era già dimesso da tale carica e poi era deceduto, nonostante il primo (quale Consigliere supplente) non avesse il potere e la legittimazione alle suddette partecipazione e voto, in quanto l’impedimento del Consigliere effettivo e titolare di cui alla previsione statutaria del Consorzio, tale cioè da consentire la sua sostituzione con quello supplente, non si sarebbe potuto configurare nell’ipotesi come quella di specie di dimissioni e decesso del Consigliere effettivo.
A seguito di accoglimento del suddetto ricorso, è stato proposto reclamo avverso l’ordinanza di accoglimento, sul presupposto che la nozione di impedimento del consigliere effettivo, di cui alla relativa previsione statutaria del consorzio, doveva intendersi riferita anche ad un impedimento permanente e quindi configurabile anche nell’ipotesi di dimissioni e decesso di tale consigliere, nonché, sull’ulteriore presupposto che il consigliere supplente era stato comunque nominato dalla assemblea del consorzio e che si configurava nel caso di specie un mandato conferito anche nell’interesse del terzo (impresa consorziata), che non si estingue per la morte del mandante.
Il Tribunale di Napoli, preliminarmente, individua in relazione alla posizione del membro del consiglio direttivo del consorzio in oggetto un duplice rapporto di mandato, ritenendo che il medesimo, sia, sotto il profilo dell’interesse organizzativo, mandatario del consorzio stesso, sulla scorta cioè della sua formale nomina da parte della assemblea consortile nonché, sotto il profilo dell’interesse sostanziale tutelato, mandatario della singola impresa consorziata che lo ha designato in modo vincolante per l’assemblea.
Con riguardo, poi, alla posizione del membro supplente del consiglio direttivo del consorzio, per verificare l’ampiezza e individuare i limiti dei suoi poteri, il Tribunale partenopeo rileva come lo Statuto del consorzio stabilisca che tale membro supplente è indicato dal membro effettivo come suo sostituto, già eletto sulla base della designazione vincolante della singola impresa consorziata e che tale sostituto ha pari poteri per il caso di suo impedimento.
Da tanto il Tribunale fa conseguire che, in base allo Statuto consortile, in caso di impedimento del consigliere effettivo, subentra il suo sostituto, il quale potrà, perciò, partecipare alle riunioni di tale Consiglio.
Il Tribunale procede, dunque, ad accertare, se, nel caso di specie, ove un consigliere effettivo e titolare aveva rassegnato le proprie dimissioni ed era poi era deceduto e, successivamente a tali eventi, il suo sostituto aveva partecipato alla riunione del consiglio direttivo in cui erano state adottate le delibere poi impugnate, le dimissioni e il decesso del medesimo Consigliere titolare potessero rientrare nella nozione di impedimento prevista dallo Statuto del consorzio, tale cioè da consentire al sostituto di espletare i medesimi poteri del membro effettivo.
A questo punto, viene individuato il rapporto fra singola impresa e membro effettivo in termini di mandato a tutela dell’interesse della prima, mentre il rapporto che si instaura fra tale membro effettivo mandatario della singola impresa e il sostituto del primo viene qualificato come submandato, o come sostituzione autorizzata dal mandato, con la precisazione, in questo secondo caso che il sostituto indicato dal mandatario sulla base dell’autorizzazione dell’originario mandante (art. 1717 c.c.) agisce in definitiva nell’interesse dell’originario mandante.
Pertanto, se è possibile configurare una sostituzione autorizzata, nell’ipotesi, ad esempio, di decesso dell’originario mandatario, acquisterà efficacia il secondo rapporto di mandato rimasto fino ad allora quiescente e cioè quello fra l’originario mandante e il sostituto autorizzato del mandatario, con la conseguenza che tale sostituto potrà senz’altro eseguire l’originario mandato nell’interesse sostanziale dell’originario mandante, in quanto in tale ipotesi il sostituto agisce per conto dell’originario mandante e non del mandatario, che lo ha indicato su autorizzazione del mandante.
Il Tribunale, a questo punto, rileva come, nel momento in cui l’impresa consorziata abbia deciso di aderire al consorzio, abbia per ciò solo deciso di aderire anche alle clausole statuarie del medesimo e quindi anche a quella secondo la quale il membro effettivo designato dalla stessa indica a sua volta un suo sostituto, e, pertanto, abbia implicitamente autorizzato il proprio mandatario-membro effettivo (designato) del consiglio direttivo a indicare un suo sostituto.
Da quanto sopra osservato, il Tribunale fa conseguire che i poteri del sostituto/supplente del membro effettivo debbano ritenersi derivanti in definitiva dalla suddetta autorizzazione implicita data dalla impresa consorziata.
Quindi, nell’ipotesi di dimissioni e decesso del membro effettivo, il sostituto potrà agire, quanto meno provvisoriamente, nell’interesse della stessa impresa quale nuovo mandatario (provvisorio), i cui poteri erano nel caso di specie rimasti quiescenti fino ai suddetti eventi che hanno riguardato il membro effettivo, i quali hanno, perciò, determinato l’espansione della efficacia dei suddetti poteri.
In conclusione, il Tribunale di Napoli ritiene irrilevante stabilire se la nozione di impedimento indicata nello statuto del consorzio si riferisca ad un impedimento temporaneo o anche ad un impedimento definitivo, in quanto in entrambi i casi il sostituto potrà comunque espletare nell’interesse della singola impresa i pari poteri del membro effettivo impedito.
Sulla base di tale articolata motivazione, il Tribunale di Napoli ha accolto il reclamo e revocato l’ordinanza reclamata.
Testo del provvedimento
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