ISSN 2385-1376
Testo massima
L’inibitoria delle azioni esecutive, di cui alla legge 228/2012 art. 1 comma 194, riguarda esclusivamente i beni confiscati con la conseguenza che i pignoramenti sul patrimonio sequestrato non possono essere sospesi e proseguono sino all’eventuale ablazione definitiva.
È esclusa qualsiasi inibitoria per le procedure mobiliari ed immobiliari pendenti durante la fase del sequestro e sino alla confisca definitiva.
Questo è il principio espresso dal Tribunale Catania, sez. Quarta, Est. Giorgio Marino, con la sentenza del 22 luglio 2015, n. 3202, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da una società in amministrazione giudiziaria.
Nel caso di specie, la società ingiunta proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca, chiedendo la revoca e l’annullamento del provvedimento d’ingiunzione.
La società opponente eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità della domanda, essendo la società sottoposta a sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, ex art. 2 ter L. n. 575/1965; nel merito, poi, contestava l’ammontare delle somme ingiunte.
La banca si costituiva in giudizio, contestando in ogni sua parte l’atto di opposizione.
Il Tribunale di Catania si sofferma sull’ambito di applicazione della Legge di stabilità n. 228/12 ed in particolare dell’art. 1 comma 194. La norma in questione, prevede che “a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge sui beni confiscati all’esito del procedimento di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive“.
Tale previsione, a parere del giudice di merito, risolve un contrasto giurisprudenziale e dottrinario sulla possibile coesistenza della procedura di sequestro/confisca e le procedure esecutive pendenti dalla data di applicazione della misura di prevenzione, tenuto conto che, la stessa legge stabilisce che, il Codice Antimafia non si applica ai sequestri già pendenti alla data della entrata in vigore del Codice.
Pertanto, secondo il Tribunale di Catania, anche una lettura sistematica del comma 194 porta a ritenere che, l’inibitoria di azioni esecutive non possa che riguardare i soli beni confiscati, ad esclusione dunque, delle procedure esecutive pendenti durante la fase del sequestro che non siano ancora sfociate nella confisca definitiva, ma siano solo preordinate alla stessa, con la conseguenza che “i pignoramenti sul patrimonio sequestrato non possono essere sospesi e proseguono fino all’eventuale ablazione definitiva, atteso che, dall’analisi della norma, si evince che l’inibitoria delle azioni esecutive riguardi esclusivamente i beni confiscati”.
A questo punto, il Tribunale osserva come nel caso di specie, trattandosi di procedura esecutiva iniziata ante Codice Antimafia, peraltro non ancora giunta a confisca definitiva, e non trattandosi neanche di procedura esecutiva iniziata o pendente, ma di mero accertamento della pretesa creditoria a fronte di una confisca non ancora definitiva, giunge alla conclusione della infondatezza della opposizione, confermata, poi, ulteriormente anche nel merito, in punto sia di usurarietà che di capitalizzazione degli interessi.
Inoltre, se è vero che, attesa la finalità del sequestro penale in questione, la tutela dei terzi può ritenersi affievolita al fine di non consentire illeciti profitti a soggetti che abbiano favorito l’attività criminale ovvero al reo di rientrare in possesso (per altra via) dei beni preordinati sottoposti a vincolo preordinato alla confisca: è altrettanto vero, che nel sistema processualistico attuale è onere dell’opponente (ovvero dell’amministrazione giudiziario) dare la prova positiva dei rapporti illeciti o almeno sospetti tra le parti, non potendosi pretendere la prova negativa da parte del creditore istante.
Il Tribunale, ritenendo infondata l’opposizione, rigetta la stessa condannando la parte opponente al pagamento delle spese di giudizio.
Testo del provvedimento
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