Testo massima
L’art. 41 del Testo Unico
Bancario dispone che l’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di
finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla Banca anche dopo
la dichiarazione di fallimento.
In base a tale norma,
l’istituto di credito che ha concesso un finanziamento a medio e lungo termine
garantito da ipoteca di primo grado su immobili ha la possibilità di iniziare o
di continuare l’azione esecutiva nei confronti del debitore nonostante il bene
pignorato rientri nel patrimonio fallimentare.
Si tratta di una deroga
rispetto alla regola generale stabilita dagli artt. 51, 168, 188 e 201 della legge
fallimentare, in forza dei quali nessuna azione esecutiva individuale può
essere iniziata o proseguita se colui nei cui confronti sia stata avviata
l’esecuzione forzata sia dichiarato fallito, ammesso all’amministrazione
controllata, assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa o ad
amministrazione straordinaria.
Il privilegio processuale
riconosciuto al credito fondiario è accompagnato dall’onere per la Banca di
insinuarsi al passivo del fallimento, per cui il creditore fondiario trattiene
solo a titolo provvisorio le somme incassate dalla vendita esecutiva
individuale, che devono essere sempre accertate in sede fallimentare, in quanto
è solo in sede fallimentare che può essere risolto il conflitto tra il predetto
creditore e i potenziali titolari dei crediti porziori.
La norma, tuttavia, non
esclude la possibilità per il Giudice Delegato, pur pendendo l’esecuzione
promossa dal creditore fondiario, di fronte ad una espressa domanda del
curatore di procedere alla vendita del bene e di non inserirsi nella esecuzione
già in atto, di poter disporre la vendita coattiva degli stessi beni.
In giurisprudenza, infatti, è
stato chiarito che le due procedure espropriative non sono incompatibili ed il
loro concorso va risolto in base all’anteriorità del provvedimento che dispone
la vendita (cfr. Cass. Civ. Sez I, 8/9/2011 n. 18436).
FOCUS
La prosecuzione dell’azione
esecutiva da parte dell’istituto di credito fondiario non comporta
l’indisponibilità del bene sottoposto a tale esecuzione per la procedura
fallimentare.
Il conflitto non può che
risolversi nel senso di privilegiare quella che presenti maggiore speditezza in
termini di liquidazione del bene.
Testo del provvedimento
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