ISSN 2385-1376
Testo massima
Presentata, in data 7 febbraio u.s. un’interrogazione parlamentare a risposta orale, per effetto della quale il Ministro della Giustizia dovrà fornire indicazioni sulle iniziative che intenderà adottare in materia di rappresentazioni fotografiche da eseguire sui beni sottoposti a pignoramento.
Trattasi di iniziativa a firma dei parlamentari Alfredo Bazoli e Sofia Amoddio, come risulta dal resoconto della relativa seduta della Camera dei Deputati.
Motivo della “chiamata in causa” del Ministro Cancellieri, la pubblicazione, ad opera del coordinatore UNEP di Napoli, della nota n.5 dell’11 gennaio 2014, con la quale è stato fatto espresso divieto agli Ufficiali Giudiziari di eseguire personalmente la rappresentazione fotografica dei beni pignorati, con il conseguente obbligo di avvalersi dell’ausilio di un fotografo fornito dalla parte istante.
Con la detta nota si è precisato che, qualora il creditore procedente, benché puntualmente notiziato dell’obbligo di fornire il fotografo, non vi provveda, l’Ufficiale Giudiziario dovrà dare atto di tale mancanza e dell’impossibilità di descrivere i beni sottoposti a pignoramento per inattività della parte.
Ed ancora, qualora l’istante dovesse ripresentare richiesta di pignoramento, senza provvedere a quanto richiesto, l’Ufficiale Giudiziario avrà l’obbligo sotto responsabilità disciplinare – di sollevare incidente di esecuzione, perché il G.E. dichiari improcedibile l’esecuzione.
Di tenore analogo, ma meno “radicale” erano state le note del Ministero della Giustizia, indirizzate al presidente della Corte d’Appello di Campobasso il 24 ottobre 2014.
Alla luce della lettura dell’art.518 cpc, dal quale si evince l’obbligatorietà della rappresentazione fotografica o audiovisiva nell’espropriazione, in cui l’ufficiale giudiziario è l’artefice del pignoramento, viene richiesto formalmente con l’interrogazione in commento al Ministro competente se intenda predisporre iniziativa normativa con la quale si consenta all’Ufficiale Giudiziario di eseguire personalmente i rilievi fotografici, corrispondendogli un compenso a carico della parte istante, così come avviene ad esempio in materia di rimborso dell’indennità di trasferta, atteso che tale sistema consentirebbe una più celere attività di espropriazione da parte degli ufficiali giudiziari e funzionari UNEP, nonché un grande risparmio per il creditore istante.
D’altronde, onerare quest’ultimo alla messa a disposizione di un professionista ad hoc per la realizzazione dei rilievi fotografici comporta un inutile aggravio in termini di tempi della procedura e di spese da sostenere, aggravio che pare ancor più insensato, sia perché in molti casi i tentativi di accesso da parte dell’Ufficiale Giudiziario hanno esito negativo, sia perché il divieto di riproduzione diretta ad opera del Pubblico Ufficiale risulta anacronistico rispetto all’ampia diffusione ed alla semplicità di utilizzo dei più recenti strumenti di fotografia digitale.
In tempi in cui i ritardi ed i malfunzionamenti dell’organizzazione della Giustizia sono sotto i “riflettori” è densa l’attività nelle stanze di via Arenula.
La nostra redazione attende ancora, infatti, la risposta del Ministro Cancellieri all’interrogazione presentata su segnalazione di Ex Parte Creditoris il 16 gennaio u.s.per i danni connessi al malfunzionamento del servizio “Giustizia Map”
Testo del provvedimento
Si riporta di seguito il testo integrale dell’interrogazione parlamentare in parola
Destinatari
Ministero destinatario:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 07/02/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera
Interrogazione a risposta orale 3-00621
presentato da
BAZOLI Alfredo
testo di
Venerdì 7 febbraio 2014, seduta n. 169
BAZOLI e AMODDIO. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere premesso che:
il primo comma dell’articolo 518 codice di procedura civile dispone: “L’ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell’ingiunzione di cui all’articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l’assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l’ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l’ubicazione”;
da quanto sopra si evince l’obbligatorietà della rappresentazione fotografica o audiovisiva nell’espropriazione in cui l’ufficiale giudiziario è l’artefice del pignoramento, trattandosi, in conformità con i commentatori della riforma e con le prassi applicative degli uffici ai quali quest’ultima si è manifestamente ispirata, di una modalità esclusiva di formazione di quel particolare atto, consistente nel pignoramento di beni mobili: modalità destinata a conferire certezza al contenuto dell’atto, nonché efficacia del processo esecutivo mobiliare che su quello si fonda, per l’impossibilità di dubbi o di condotte illegittime;
il coordinatore UNEP di Napoli, con nota prot. n. 5 dell’11 gennaio 2014, aventi ad oggetto rappresentazione fotografica ed audiovisiva dei beni pignorati, ha dato disposizioni ai funzionari UNEP e agli ufficiali giudiziari circa il comportamento da assumere nell’esecuzione dei pignoramenti ed ha disposto, tra l’altro, quanto segue: “Appare opportuno, qualora la parte, benché notiziata ab initio dell’obbligo di fornire il fotografo, non vi provveda bisogna recarsi sul luogo dell’esecuzione (il debitore ben potrebbe onorare il suo debito pagando a mani dell’ufficiale giudiziario) e dare atto dell’impossibilità di descrivere i beni da sottoporre a pignoramento per inattività della parte. Infatti rileva questa dirigenza che la descrizione fotografia e/o audiovisiva è la sola prevista dall’articolo 518 c.p.c. e che, pertanto, non vi sono forme alternative alla stessa che è assolutamente necessaria, come evidenziato in precedenti disposizioni. La riproduzione fotografica e/o audiovisiva, giusti i rilievi dell’ispettorato generale, non deve essere mai fatta personalmente dall’ufficiale giudiziario procedente. Qualora gli utenti non mettano a disposizione il fotografo e/o il cineoperatore, signori Funzionari UNEP ed Ufficiali Giudiziari, recatisi sul posto per eseguire il pignoramento, diano atto di tale mancanza e restituiscano gli atti all’ufficio perché li metta a disposizione dei richiedenti. Qualora questi ultimi, benché reiteratamente notiziati circa le attività di propria competenza, ripresentassero la richiesta di pignoramento senza provvedere a quanto richiesto, i signori Funzionari UNEP ed Ufficiali Giudiziari, secondo quanto indicato dal superiore Ministero, solleveranno incidente di esecuzione perché il G.E. dichiari improcedibile l’esecuzione;
il preposto ufficio esecuzione dell’UNEP di Napoli con nota del 13 gennaio 2014 ha disposto, tra l’altro, che “i Funzionari UNEP e/o Ufficiali Giudiziari che non si attengono alle disposizioni date dall’Ufficio in conseguenza delle istruzioni impartite dal superiore Ministero violino, di fatto, le norme del codice disciplinare”;
il Ministero della giustizia con nota di risposta, prot. VI-DOG/1678/03-1/2012/CA del 24 ottobre 2012 a firma del direttore generale indirizzata al presidente della corte di appello di Campobasso (rif. prot. n. 3975 del 13 agosto 2012) e per conoscenza all’Ispettorato generale del Ministero della giustizia ha disposto, per la rappresentazione fotografica di cui all’articolo 518 del c.p.c. tra l’altro con richiamo all’articolo 610 del codice di procedura civile, che non ha niente a che vedere con l’istituto del pignoramento, in quanto non è una norma dell’espropriazione ma attiene solo ed esclusivamente all’esecuzione per consegna e rilascio di cui all’articolo 605 e seguenti del c.p.c, quanto segue: “Quest’Amministrazione è già intervenuta con le indicazioni contenute nelle circolari DOG prot. n. 6/381/035/CA del 14 marzo 2007 (“Riforma delle esecuzioni mobiliari Legge 24 febbraio 2006 n. 52, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2006, n. 49 Modifiche rilevanti aventi riflesso sull’attività dell’ufficiale giudiziario), e prot. n. 6/491/035/2010/CA del 26 marzo 2010 (“Esecuzione del pignoramento mobiliare Modalità della rappresentazione fotografica dei beni pignorati”), consultabili nella sezione intranet del sito web di questo Ministero;
premesso che la prescrizione normativa di cui all’articolo 518, comma 1, c.p.c. richiede tra le modalità attuative del pignoramento mobiliare che la descrizione delle cose pignorate avvenga “mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva”, nel caso in cui tale rappresentazione sia ritenuta assolutamente necessaria l’ufficiale giudiziario, ove il creditore procedente non abbia assicurato la propria disponibilità a pagare l’operatore fotografico, potrà sollevare incidente di esecuzione ai sensi dell’articolo 610 c.p.c., chiedendo “i provvedimenti temporanei occorrenti” riguardo al conferimento dell’incarico al professionista (fotografo) e alle modalità della immediata liquidazione delle spese della prestazione d’opera all’atto della consegna del referto fotografico da allegare al verbale di pignoramento.
Pertanto, i suddetti provvedimenti potranno rendersi necessari per l’attuazione in concreto della rappresentazione fotografica dei beni staggiti e di conseguenza per il prosieguo della procedura esecutiva, soprattutto in considerazione degli oneri di pagamento della prestazione che devono essere assicurati dalla parte procedente nei termini sopra indicati (anche nei ricorsi di lavoro) ed a prescindere dall’esito (che può essere negativo nel caso in cui in sede di accesso al domicilio della parte esecutata, lo si rinvenga chiuso).
Si prega di portare a conoscenza del Presidente del Tribunale di Larino il contenuto della presente nota, affinché renda edotti del medesimo i dirigenti dell’Ufficio NEP in sede e di quello presso la Sezione distaccata di Termoli”;
l’ufficiale giudiziario, nell’esecuzione dei pignoramenti può avvalersi, per le foto, di ausiliari (articolo 68 cpc) se non ricorre allo stimatore ex articolo 518 comma 2 e le relative spese sono liquidate dal tribunale in base alle disp. att. cpc;
le note innanzi citate si fondano su interpretazioni del tutto innovative, ma decisamente opinabili e criticabili della novella del 2006, che potrebbero rallentare notevolmente le operazioni esecutive, danneggiando i creditori oltre che l’immagine dell’amministrazione giudiziaria :
quali iniziative intenda adottare per ricondurre nell’ambito della stretta osservanza del dettato della normativa le iniziative di singoli uffici NEP, come quelle appena ricordate, ribadendo che è illegittimo vietare all’ufficiale giudiziario procedente di eseguire la riproduzione fotografica ed audiovisiva dei beni pignorati, costituendo essa elemento formale indefettibile del verbale di pignoramento;
in particolare, se il Ministro, accertato quanto in premessa, intenda assumere iniziative affinché siano rimossi, a tutela dell’immagine dell’amministrazione della giustizia, con provvedimento immediato e se del caso in via di autotutela o con qualunque mezzo ritenuto opportuno, gli effetti delle note sopra ricordate, al fine di ripristinare la stretta legalità nelle procedure di pignoramento sia nell’UNEP di Napoli che su tutto il territorio nazionale;
se, al fine di evitare il ricorso agli ausiliari di cui all’articolo 68 del c.p.c o allo stimatore di cui all’articolo 518, comma 2, cpc, o essere di peso al creditore procedente per le ovvie difficoltà e per ragioni di economia processuale, intenda predisporre una iniziativa normativa con la quale si riconosca, anche forfettariamente, all’ufficiale giudiziario, un compenso a carico della parte istante per l’espletamento di tale attività, così come avviene, in materia di rimborso dell’indennità di trasferta, ex articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959 trasfuso nel testo unico delle spese di giustizia, posto che tale sistema consentirebbe una più celere attività di espropriazione da parte degli ufficiali giudiziari e funzionari UNEP nonché un risparmio notevole per il creditore istante. (3-00621)
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Numero Protocolo Interno : 93/2014